VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_122/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_122/2018 vom 14.03.2018
 
 
4A_122/2018
 
 
Sentenza del 14 marzo 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente,
 
Oggetto
 
assicurazione di indennità giornaliera per malattia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2018 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.59).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. La B.________ SA ha riconosciuto un diritto a indennità giornaliere per malattia alla sua assicurata A.________ dal 19 novembre 2015 fino al 19 agosto 2016.
 
2. Con sentenza 24 gennaio 2018 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione 4 luglio 2017 con cui A.________ ha chiesto che la B.________ SA sia condannata a continuare a versarle indennità giornaliere anche dopo il 19 agosto 2016 per complessivi fr. 27'180.--. La Corte cantonale ha dapprima indicato di non essere competente a giudicare pretese (derivanti dall'infortunio al piede di cui è stata vittima l'attrice) nei confronti di un'assicurazione complementare alla LAINF. Per quanto attiene all'asserita incapacità lavorativa per una patologia psichiatrica, la Corte cantonale ha richiamato la DTF 141 III 433 in cui il Tribunale federale ha stabilito che nell'ambito delle procedure in materia di assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie rette dal CPC non è applicabile la giurisprudenza sviluppata nella DTF 125 V 351 e che le perizie di parte non costituiscono in tale ambito mezzi di prova ai sensi dell'art. 168 cpv. 1 CPC, ma allegazioni di parte di regola particolarmente sostanziate, che vanno adeguatamente contestate dalla parte che non le condivide. L'autorità inferiore ha poi ritenuto di non aver motivo di scostarsi dal referto 17 agosto 2016, allestito per la convenuta dal dott. med. C.________ e insufficientemente contestato dall'attrice, secondo cui quest'ultima era nuovamente abile al lavoro.
 
3. Con ricorso in materia civile del 26 febbraio 2018 A.________ postula che la sentenza cantonale sia annullata e che la B.________ SA sia condannata a corrisponderle indennità giornaliere dal 20 agosto 2016, oltre interessi.
 
Con lettera 2 marzo 2018 la ricorrente ha chiesto di essere esonerata dal versamento di un anticipo per le spese presunte del processo in ragione della sua situazione finanziaria precaria.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4. Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso al Tribunale federale occorre spiegare in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1) perché l'atto impugnato viola il diritto. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 137 III 226 consid. 4.2 con rinvii; 133 II 249 consid. 1.2.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5 pag. 314; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il ricorso non soddisfa i predetti requisiti. Da un lato la ricorrente si limita a liberamente presentare una propria versione dei fatti, senza nemmeno tentare di fare apparire insostenibile la fattispecie accertata dalla Corte cantonale. Dall'altro, basandosi sulla giurisprudenza sviluppata in materia di assicurazioni sociali e segnatamente sulla DTF 125 V 351 senza spiegare perché questa - contrariamente a quanto esplicitamente ritenuto dalla Corte cantonale - sarebbe applicabile nel caso in esame, ella non si confronta con i considerandi della sentenza impugnata.
 
5. Da quanto precede discende che l'impugnativa, manifestamente non motivata in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va decisa dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). In queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Losanna, 14 marzo 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).