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Informationen zum Dokument  BGer 9C_536/2017  Materielle Begründung
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BGer 9C_536/2017 vom 14.03.2018
 
 
9C_536/2017
 
 
Sentenza del 14 marzo 2018
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Meyer, Giudice presidente,
 
Glanzmann, Parrino,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
patrocinato da Studio Legale Avv. Silvio Pestelacci,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità),
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 (32.2016.142).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. A.________, nato nel 1953, da ultimo attivo come geologo indipendente, ha presentato nell'aprile 2009 una domanda di prestazioni AI, lamentando una discopatia. Esperiti gli accertamenti medici - segnatamente la perizia reumatologica del 12 gennaio 2010 del dott. B.________, specialista FMH in reumatologia e in medicina interna - ed economici - in particolare l'inchiesta economica per l'attività professionale indipendente, elaborata dal Servizio d'inchiesta dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI), di cui al rapporto 30 luglio 2010 - con decisione del 4 luglio 2012 è stato riconosciuto a A.________ il diritto a un quarto di rendita d'invalidità dall'ottobre 1° ottobre 2009.
1
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio nell'estate 2012, l'UAI ha soppresso con decisione del 21 febbraio 2014 il quarto di rendita d'invalidità con effetto a partire dal 1° aprile 2014.
2
Il 20 marzo 2014 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, che con giudizio del 28 gennaio 2015 ha annullato la decisione del 21 febbraio 2014 e rinviato gli atti all'amministrazione per nuovi approfondimenti, sia di natura valetudinaria (perizia reumatologica/ortopedica) che sugli aspetti economici.
3
A.c. Sulla base dei nuovi accertamenti di natura medica (segnatamente la perizia del 29 settembre 2015 del dott. C.________, specialista FMH in reumatologia) ed economica (in particolare l'inchiesta economica del 21 marzo 2016 ad opera del Servizio d'inchiesta dell'UAI e il complemento del 24 ottobre 2016), l'UAI con decisione del 31 ottobre 2016 ha soppresso la rendita d'invalidità con effetto dal 1° aprile 2014.
4
B. A.________ si è rivolto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, contestando il calcolo del grado d'invalidità operato dall'UAI e concludendo che la procedura di revisione della rendita d'invalidità, avviata d'ufficio nel 2012, avrebbe permesso di accertare l'aumento del grado d'invalidità. Egli ha dunque postulato l'annullamento della decisione del 31 ottobre 2016, richiedendo infine una rendita d'invalidità di tre quarti dal 28 febbraio 2011.
5
Con giudizio del 19 giugno 2017 la Corte cantonale, accertato che a giusta ragione l'UAI aveva soppresso in via di revisione il diritto al quarto di rendita d'invalidità con effetto dal 1° aprile 2014, ha respinto il gravame.
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C. Il 21 agosto 2017 (timbro postale) A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede in via principale di accogliere il gravame e, in sostanza, di assegnargli tre quarti di rendita d'invalidità. In via subordinata, egli chiede essenzialmente l'attribuzione di un quarto di rendita d'invalidità.
7
L'UAI e l'Ufficio federale delle assicurazioni rinunciano a determinarsi.
8
 
Diritto:
 
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).
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Erwägung 2
 
2.1. La lite s'iscrive nel quadro della soppressione, in via di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e con effetto dal 1° aprile 2014, della rendita d'invalidità attribuita al ricorrente dal 1° ottobre 2009, segnatamente è litigiosa la determinazione del grado d'invalidità.
10
2.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA, come pure quelli relativi al metodo straordinario impiegato per la definizione del grado d'invalidità dei lavoratori indipendenti.
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Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale, facendo proprie le conclusioni della perizia del 29 settembre 2015 del dott. C.________ e del rapporto finale del 13 ottobre 2015 del dott. D.________ del SMR, ha constatato che il ricorrente disponeva di un'incapacità lavorativa dell'80% per tutto quello che concerne l'attività di geologo sul terreno e del 20% per l'attività dirigenziale mentre in un'attività adeguata egli dispone di una capacità lavorativa dell'80%. La Corte cantonale ha in seguito considerato realizzati i presupposti per l'applicazione del metodo straordinario da parte dall'UAI nell'ambito della procedura di revisione, in quanto permette di meglio considerare le misure professionali messe in atto dal ricorrente per ridurre la perdita economica a seguito dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti a causa delle sue affezioni e sul quale non vi è contestazione tra le parti. La Corte cantonale ha considerato quanto emerso dall'inchiesta economica per indipendenti eseguita su incarico dell'UAI il 21 marzo 2016 (cfr. rapporto del 31 marzo 2016 e complemento del 24 ottobre 2016), ritenendo in particolare corretta la ripartizione delle mansioni operata dall'ispettrice incaricata dall'UAI (in sostanza 65% per le attività "amministrative" in senso lato e 35% per l'attività di geologo). Infine il Tribunale cantonale ha operato il computo, con l'ausilio della formula riconosciuta dalla giurisprudenza per il metodo straordinario giungendo a un grado d'invalidità del 39%.
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3.2. Il ricorrente censura anche in questa sede la ripartizione del tempo consacrato alle diverse mansioni esercitate, stabilita dall'amministrazione e accertata dalla Corte cantonale, rivendicando per contro una suddivisione al 75% per l'attività di geologo e al 25% per quelle amministrative in senso stretto, come pure la scelta errata del salario statistico ritenuto nel calcolo straordinario del grado d'invalidità. Egli non contesta invece l'aspetto medico - ossia le affezioni e la loro ripercussione sulle attività professionali - accertato dal Tribunale cantonale, né il principio dell'uso del metodo straordinario utilizzato dall'amministrazione, nella procedura di revisione, per determinare il grado di invalidità.
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Erwägung 4
 
4.1. La proporzione del tempo consacrato dall'assicurato alle diverse attività della sua professione è una questione di fatto (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 4.2), cui il Tribunale federale è in principio vincolato e che valuta con un potere di cognizione limitato (consid. 1).
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4.2. In concreto dagli accertamenti del Tribunale cantonale (che si è riferito al rapporto d'inchiesta per attività professionale indipendente allestito dall'UAI il 31 marzo 2016, come pure al complemento del 24 ottobre 201 in risposta alle obiezioni sollevate dall'assicurato, e alle precisazioni del 28 dicembre 2016 apportate in sede cantonale) emerge sostanzialmente che il ricorrente svolge, anche per sua ammissione, un'attività operativa quale geologo di cantiere/consulente ambientale - sia sul cantiere che in ufficio - e un'attività direttiva amministrativa quale direttore dello studio. Prima del danno alla salute la ripartizione del tempo era del 50-55% per l'attività operativa e 45-50% per quella amministrativa. L'attività svolta si è sviluppata negli anni proprio successivamente al danno alla salute: lo studio professionale si è ingrandito, negli anni i dipendenti sono aumentati, oltre alle consulenze geologiche si sono aggiunte anche quelle ambientali e, anche a causa della malattia, l'evoluzione dell'attività è cambiata, per esempio con più gestione autonoma del lavoro da parte dei collaboratori. Il Tribunale cantonale ha quindi distinto le attività di geologo da quelle amministrative in senso lato, ossia quelle svolte in ufficio sia nel ruolo di geologo che come dirigente, sempre rispettose dei limiti funzionali riconosciuti dal profilo medico. Sulla base di tutte le informazioni raccolte, l'UAI ha concluso per una ripartizione temporale, considerando un orario di 42 ore settimanali senza danno, per l'attività "amministrativa" in senso lato del 65% (l'assicurato stesso ha indicato di lavorare 5-6 ore al giorno in attività di carattere amministrativo e 35% come geologo sul cantiere. Tale ripartizione è stata accertata e fatta propria dal Tribunale cantonale.
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4.3. Nel gravame l'assicurato afferma di essere attivo come geologo al 75% (35% sul campo e 40% in ufficio) e al 25% nell'attività amministrativa in senso stretto, contestando al Tribunale cantonale in particolare di aver scorporato la parte di geologo svolta in ufficio in quanto attività strettamente legate. A suo dire l'attività di geologo non può essere scissa in due ma deve essere considerata nel suo insieme. Per questo motivo, egli postula una ripartizione al 75% quale geologo (sul campo) e in ufficio e al 25% per le attività amministrative in senso stretto, ossia senza nessuna attività in campo geologico.
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4.4. A livello di ripartizione della proporzione del tempo consacrato alle diverse attività costitutive della sua professione, quanto censurato dal ricorrente non si distanzia da quanto accertato dal Tribunale cantonale. In effetti, il ricorrente ammette specificatamente esercitare un'attività di geologo sul campo nella misura del 35%, così come accertato anche dalla Corte cantonale che ha riconosciuto il 35% per l'attività quale geologo in esterno (sui cantieri). Nel 65% accertato dalla Corte cantonale quale attività amministrativa in senso lato è incontestato che figurano sia le mansioni riconducibili all'attività di geologo che quelle dirigenziali. A conti fatti, in sostanza il ricorrente non contesta quanto accertato dalla Corte cantonale. In conclusione il ricorrente non ha motivato per quale ragione l'accertamento operato dalla Corte cantonale sulla ripartizione della proporzione del tempo consacrato sarebbe manifestamente errato, contrario agli atti e dunque la sua censura non merita accoglimento.
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Erwägung 5
 
5.1. Con riferimento al metodo straordinario, stabilito un confronto delle attività, si deve determinare il grado d'invalidità in funzione delle ripercussioni finanziarie concrete dovute agli impedimenti fisici sulle diverse attività svolte (cfr. sentenza 9C_731/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5.1). Ora, nel caso in esame, dagli accertamenti effettuati non è possibile cifrare in maniera precisa la perdita di guadagno dovuta all'invalidità. In effetti, nelle attività amministrative in senso lato si annoverano molteplici compiti svolti, sia relativamente all'attività di geologo che in quella di direttore. Gli orari e le ripartizioni dipendono dalle quantità e dai tipi di mandati e non è possibile stabilirli con precisione. In tale contesto si giustifica pertanto di optare, in questo specifico caso, per un confronto delle attività svolte dal ricorrente nella sua attività professionale, facendo astrazione dal reddito delle stesse (cfr. su tale tema sentenza 9C_403/2016 del 12 gennaio 2017 consid. 7.2 e DTF 128 V 29 consid. 4c pag. 33).
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5.2. Ne consegue che alla luce degli accertamenti effettuati dal Tribunale cantonale, l'impedimento del 80% nell'attività di geologo su cantiere svolta nella misura del 35% determina un grado d'invalidità del 28%, cui va aggiunto il 13% che deriva dall'impedimento del 20% su un'attività lavorativa amministrativa in senso lato svolta nella misura del 65%. Si giunge pertanto a un grado d'invalidità del 41%. A torto l'UAI ha quindi soppresso, in via di revisione, il diritto al quarto di rendita d'invalidità con effetto al 1° aprile 2014.
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5.3. In conclusione, anche se per altri motivi da quelli sollevati nella memoria ricorsuale, il ricorso deve essere parzialmente accolto. A.________ ha diritto a un quarto di rendita anche dopo il 1° aprile 2014.
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6. Le spese seguono la soccombenza e vanno ripartite tra le parti (art. 66 LTF). Parzialmente vincente in causa, A.________, rappresentato da un legale, ha diritto a un'indennità di parte ridotta (art. 68 cpv. 1 LTF).
21
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è parzialmente accolto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 giugno 2017 e la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino del 31 ottobre 2016 sono annullati. Per il resto, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 800.- per la procedura innanzi al Tribunale federale sono poste a carico del ricorrente in misura di fr. 500.- e dell'opponente in misura di fr. 300.-.
 
3. L'opponente verserà al patrocinatore del ricorrente l'importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. La causa viene rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione sulle spese giudiziarie e sulle ripetibili nella procedura cantonale.
 
5. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 14 marzo 2018
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Meyer
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi
 
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