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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1106/2017  Materielle Begründung
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BGer 6B_1106/2017 vom 15.03.2018
 
 
6B_1106/2017
 
 
Sentenza del 15 marzo 2018
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Denys, Presidente,
 
Eusebio, Oberholzer,
 
Cancelliera Ortolano Ribordy.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Rossi,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Trattamento di turbe psichiche (art. 59 CP), arbitrio,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 24 agosto 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2017.80).
 
 
Fatti:
 
A. Il 4 gennaio 2016 A.________ ha aggredito, munita di spray al pepe e di coltello, i coniugi B.B.________ e C.B.________, suoi coinquilini. B.B.________ è stata ferita superficialmente a livello delle braccia, del cuoio capelluto e del volto ed è stata colpita dallo spray al pepe alla parte sinistra del volto, mento e collo, mentre suo marito ha riportato una ferita superficiale al torace destro.
1
Sulla scorta di una perizia giudiziaria, attestante la non imputabilità di A.________ e la necessità di un trattamento stazionario, il Procuratore pubblico ha adito il tribunale di primo grado con un'istanza volta alla pronuncia di una misura, procedendo sulla base dell'art. 374 CPP.
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B. Con sentenza del 27 gennaio 2017, la Corte delle assise criminali ha accolto l'istanza del Procuratore pubblico e ordinato nei confronti di A.________ un trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP. In breve ha ritenuto che quanto commesso in data 4 gennaio 2016 configura il reato di tentato omicidio intenzionale, che A.________ non era penalmente responsabile al momento dei fatti e che la misura del trattamento stazionario in un'istituzione chiusa è necessaria per contenere il rischio di recidiva e garantire la sicurezza della collettività.
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C. In parziale accoglimento dell'appello inoltrato da A.________, con sentenza del 24 agosto 2017, dopo aver richiesto un complemento peritale, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha ordinato, in luogo della misura di cui all'art. 59 cpv. 3 CP, un trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 1 e 2 CP.
4
D. A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando principalmente l'annullamento del trattamento stazionario ordinato dalla CARP e la pronuncia di un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, subordinatamente l'annullamento della sentenza cantonale e il rinvio degli atti alla CARP per nuovo giudizio. Chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
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Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
6
 
Diritto:
 
1. La via del ricorso in materia penale è aperta contro le decisioni pronunciate in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), ovvero le decisioni fondate sul diritto penale materiale o procedurale (DTF 134 IV 36 consid. 1.1), come in concreto. Inoltrato dall'imputata (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 unitamente all'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 LTF). Si giustifica quindi entrare nel merito.
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2. Invocando una violazione degli art. 56 e 59 CP, la ricorrente rimprovera l'autorità cantonale per aver ordinato una misura stazionaria sulla base di risultanze peritali che non adempirebbero i requisiti legali, riconoscendo arbitrariamente un fondato rischio di recidiva e la sua pericolosità sociale. Ritiene che il trattamento ordinato sarebbe in ogni caso sproporzionato rispetto alla, comunque contestata, probabilità e gravità di nuovi eventuali reati.
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2.1. Una misura dev'essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati, sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige e le condizioni previste negli art. 59-61, 63 o 64 sono adempiute (art. 56 cpv. 1 CP). Per ordinare una di queste misure, il giudice si fonda su una perizia, che deve vertere sulla necessità e le prospettive di successo di un trattamento dell'autore, sul genere e la probabilità di eventuali altri reati e sulla possibilità di eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 CP). Il giudice valuta liberamente la perizia (art. 10 cpv. 2 CPP) e non è vincolato dalle relative conclusioni. Tuttavia, trattandosi di questioni specialistiche, può scostarsene unicamente in presenza di circostanze o indizi chiari e importanti che ne minano seriamente la concludenza. In tal caso gli incombe di motivare la sua decisione di dipartirsi dalle risultanze peritali. Se le conclusioni della perizia giudiziaria gli sembrano dubbie su punti essenziali, il giudice deve assumere delle prove complementari per tentare di dissipare i suoi dubbi. Fondare il giudizio su una perizia non concludente può violare l'art. 9 Cost. (DTF 142 IV 49 consid. 2.1.3).
9
2.2. Se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (art. 59 cpv. 1 CP). Invece del trattamento stazionario, il giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l'autore, affetto da grave turba psichica, abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (art. 63 cpv. 1 CP).
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Il trattamento stazionario ex art. 59 CP è subordinato alla realizzazione delle seguenti condizioni: una grave turba psichica dell'autore, la commissione di un crimine o un delitto, una connessione tra la turba psichica e il reato, la pericolosità dell'autore e l'idoneità della misura (v. sentenza 6B_475/2009 del 26 agosto 2009 consid. 1.1.1).
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3. In concreto la ricorrente non contesta di essere affetta da una grave turba psichica, né l'esistenza di una correlazione tra questa turba e i fatti di rilevanza penale all'origine del presente procedimento. Al proposito, sulla base della perizia giudiziaria, la CARP ha infatti accertato che l'insorgente soffre di un disturbo delirante e che al momento dell'episodio del 4 gennaio 2016 ha agito in preda a una manifestazione psicopatologica di tale malattia. La ricorrente nega però che i fatti commessi possano costituire un crimine rispettivamente un delitto, come invece ritenuto dalla CARP in violazione del diritto federale.
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3.1. L'autorità cantonale ha qualificato l'agire della ricorrente come un tentato omicidio. Esposta la dinamica dell'aggressione, peraltro non contestata, la CARP ha evidenziato che l'insorgente ha accostato la lama del coltello che aveva in mano, della lunghezza di circa 20 cm, al collo di B.B.________ cercando di ferirla e che ha agito con l'intenzione di uccidere. Infatti, dopo averle lanciato una frase del tipo "ti uccido", l'ha colpita in una zona in cui un colpo di quel genere può notoriamente avere conseguenze letali, perché sede di organi vitali. Per l'autorità cantonale ciò dimostra che la minaccia di morte proferita poco prima corrispondeva realmente all'intenzione di chi l'ha espressa, intenzione peraltro confermata immediatamente dopo i fatti alla dottoressa che l'ha visitata, a cui ha riferito di aver programmato di aggredire i coniugi B.________ con lo scopo di ucciderli. Ma quand'anche non fossero dati gli estremi di un tentato omicidio, per la CARP sarebbero in ogni caso realizzati gli elementi costitutivi del reato di tentate lesioni gravi giusta l'art. 122 CP, subordinatamente di lesioni semplici mediante uso di un'arma pericolosa ai sensi dell'art. 123 n. 2 CP.
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3.2. La ricorrente afferma di non aver avuto alcuna intenzione omicida, come più volte ribadito in sede di inchiesta, e osserva che gli accusatori privati non si sarebbero mai trovati in concreto pericolo di morte, di modo che non sarebbe possibile sussumere i fatti in un tentato omicidio.
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Da un lato, con la sua argomentazione, l'insorgente sembra disattendere che secondo la giurisprudenza quello che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), censurabili dinanzi al Tribunale federale alle condizioni dell'art. 97 cpv. 1 LTF. Al riguardo tuttavia non sostanzia un accertamento manifestamente insostenibile dei fatti che hanno condotto la CARP a ritenere un'intenzione omicida, limitandosi, in modo appellatorio e quindi inammissibile (DTF 143 IV 347 consid. 4.4 pag. 355), a rilevare di aver sempre negato in corso d'inchiesta una simile intenzione.
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Dall'altro lato, la ricorrente dimentica che sussiste tentativo di reato (art. 22 CP) qualora l'autore realizzi tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesti la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115). La natura delle lesioni riportate dalle vittime e la loro qualifica sotto il profilo oggettivo sono quindi irrilevanti per determinare se l'autore si è reso colpevole di un tentato omicidio (sentenza 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.3). L'insorgente non può di conseguenza contestare la realizzazione del tentato omicidio unicamente adducendo che gli accusatori privati non si sono mai trovati in concreto pericolo di morte.
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La qualifica di tentato omicidio ritenuta dalla CARP resiste pertanto alle critiche ricorsuali, ciò che rende superfluo l'esame delle censure contro le ipotesi di reato considerate a titolo abbondanziale dai giudici cantonali.
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4. A mente della ricorrente, la perizia e il relativo complemento non adempirebbero i requisiti dell'art. 56 cpv. 3 lett. b CP, non determinando il genere di reati che potrebbe nuovamente perpetrare, né la probabilità della commissione di nuove infrazioni. Il perito infatti si accontenterebbe di evocare dei generici e non meglio precisati comportamenti aggressivi, senza precisare con che probabilità potrebbero essere verbali o fisici. Il semplice rischio di aggredire terze persone neppure permetterebbe di capire quale possa essere il bene giuridico minacciato. La CARP non avrebbe quindi potuto validamente ritenere un fondato rischio di recidiva ai sensi dell'art. 59 CP, non essendo possibile trarre questa conclusione in assenza della determinazione del genere di infrazione che l'insorgente potrebbe compiere. La Corte cantonale inoltre non si sarebbe espressa sul rischio di commissione di nuovi reati, bensì sul rischio che il delirio della ricorrente possa dirigersi verso altre persone oltre ai coniugi B.________. Al riguardo, peraltro, il perito si sarebbe pure contraddetto adducendo dapprima la possibilità che il delirio si rivolga ad altre persone e poi precisando che non è detto che ciò accada. Quanto poi alla probabilità di commissione di nuovi reati, egli la subordina a non meglio precisati fattori suscettibili di innescare uno stato mentale dissociato, generando una reazione rabbiosa, senza che sia dato di sapere in che misura questo stato potrebbe nuovamente manifestarsi e in che forma. In mancanza della determinazione del genere di reati e della probabilità che la ricorrente possa compierli in futuro, la CARP non poteva quindi concludere all'esistenza di un fondato rischio di recidiva.
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4.1. Giusta l'art. 56 cpv. 3 lett. b CP, la perizia deve esporre segnatamente il genere e la probabilità di eventuali altri reati. Benché la valutazione prognostica del rischio sia ardua e il comportamento umano difficilmente prevedibile, il perito deve indicare in modo sufficientemente comprensibile se, eventualmente quali e con quale probabilità vi siano da attendersi ulteriori reati (sentenza 6B_265/2015 del 3 dicembre 2015 consid. 6.3.2).
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4.2. In concreto, secondo il perito, la ricorrente presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, potendo nuovamente aggredire sia verbalmente sia fisicamente persone che identificasse come persecutori. Contrariamente alla tesi difensiva, il genere di possibili reati futuri risulta sufficientemente determinato, tenuto peraltro conto che non compete al perito fornire una loro qualificazione giuridica. La possibilità di nuove aggressioni fisiche non può che essere intesa come il rischio di ledere quanto meno l'integrità corporale di persone percepite come persecutori dall'insorgente, in particolare alla luce dei fatti all'origine di questo procedimento. La CARP non ha dunque tratto alcuna conclusione insostenibile in merito al rischio di recidiva, né lo ha confuso con il rischio di estensione del delirio della ricorrente. Appare infatti che il pericolo di aggressione concerne quelle persone che, nel delirio della ricorrente, possono essere identificate come suoi persecutori. È quindi il delirio che condiziona il rischio di recidiva. La CARP non ha peraltro scorto alcuna contraddizione in merito alla possibilità, rilevata dal perito, che il delirio si rivolga ad altre persone oltre ai coniugi B.________, ciò che l'insorgente contesta in modo generico, senza però sostanziare arbitrio nella valutazione della perizia. Come pertinentemente evidenziato nella sentenza impugnata, che il delirio sia attualmente focalizzato sui coniugi B.________ non esclude che possa inglobare altre persone, tendenza del resto già dimostrata dal fatto che, ad esempio, seppur con minor intensità, anche la portinaia, il di lei fratello e il proprietario dello stabile abitativo sono stati oggetto delle convinzioni persecutorie della ricorrente. È vero che, come obiettato nel gravame, contro di loro non sono stati commessi comportamenti di carattere penale, il perito ha tuttavia evidenziato la probabilità che in un nuovo contesto abitativo autonomo, con la riattivazione dei fenomeni allucinatori, il delirio assuma una certa plasticità e includa altre persone, potendo essere percepite come veri e propri nuovi persecutori. Se ne deduce dunque che possa anche raggiungere quell'intensità che ora concerne i predetti coniugi. Neppure può essere seguita l'insorgente laddove sostiene che le conclusioni peritali sul rischio di recidiva risulterebbero puramente teoriche, tenuto conto della scomparsa totale dei fenomeni allucinatori nel corso della sua detenzione. La perizia l'attribuisce infatti alla sua collocazione nella struttura carceraria, che le ha garantito un luogo sicuro e sufficientemente contenitivo della frammentazione psicotica (complemento peritale del 16 giugno 2017 pag. 3 e 4, incarto CARP XXXI). Viene però anche precisato che il contenuto delirante è granitico e invariato e che, alla luce di tale stato clinico e dell'energia associata al delirio, sussiste un rischio di recidiva significativo e concreto, ovvero altamente probabile, legato a uno stato di dissociazione mentale acuto, difficile da prevedere mediante osservazioni ambulatoriali sporadiche. Al riguardo non si può certo sostenere che la perizia non soddisfi le esigenze dell'art. 56 cpv. 3 CP e nemmeno che la CARP abbia tratto una conclusione insostenibile ritenendo l'esistenza di un rischio di recidiva.
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5. La ricorrente contesta di poter essere considerata pericolosa. Sarebbe arbitrario ritenere una sua pericolosità sociale, in quanto non sufficientemente provata, atteso che né la perizia, né il suo complemento e neppure la sentenza impugnata si sarebbero confrontati con il genere di reati che potrebbe compiere e nemmeno con la probabilità della reiterazione. La CARP si sarebbe limitata a valutare unicamente il rischio di una ricaduta di natura medica. Considerato che l'insorgente non avrebbe più presentato fenomeni dispercettivi e quelli allucinatori sarebbero scomparsi, sarebbe esclusa una sua pericolosità attuale e concreta. Lo stesso perito inoltre non definirebbe la ricorrente come una persona "particolarmente pericolosa", tenuto conto dell'età e dei numerosi segnali che hanno preceduto il suo scompenso, di modo che sarebbe pure esclusa una sua particolare pericolosità per l'ordine pubblico. Del resto, il suo medico curante avrebbe riferito di non aver mai rilevato in lei comportamenti aggressivi, al punto da non considerarla come persona pericolosa. A ciò aggiunge che la causa dell'episodio del 4 gennaio 2016 risiederebbe nel legame di vicinanza con le vittime, uniche ad essere oggetto della focalizzazione patologica, vicinanza che tuttavia non esisterebbe più, visto che l'insorgente avrebbe lasciato il suo domicilio. Ella quindi non risulterebbe pericolosa nemmeno nei confronti dei coniugi B.________. La sua pericolosità non potrebbe neppure essere dedotta dalla gravità dei fatti all'origine del procedimento in esame, irrilevante sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 59 CP, come invece arbitrariamente fatto dalla CARP.
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5.1. Per la CARP la pericolosità della ricorrente per la collettività risulta dal fatto che, in mancanza di un adeguato trattamento, altri soggetti possono essere facilmente identificati come persecutori, con la possibilità che attorno ad essi si strutturi e organizzi nuovamente il disturbo delirante di cui soffre e conseguentemente che sorgano comportamenti aggressivi come quelli adottati ai danni dei coniugi B.________.
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5.2. Secondo la giurisprudenza, è pericoloso l'autore il cui stato mentale è così gravemente perturbato da lasciar seriamente temere la commissione di ulteriori reati (DTF 137 IV 201 consid. 1.2 pag. 203). Nella misura in cui la ricorrente contesta il rischio di recidiva, si rinvia a quanto esposto nei considerandi precedenti. Sebbene siano attualmente scomparsi i fenomeni allucinatori, non si può concludere che l'insorgente non rappresenti un pericolo concreto e attuale. Il perito ha infatti spiegato che ciò è avvenuto solo dopo la sua collocazione in un'istituzione chiusa, precisando che "una soluzione abitativa autonoma sarebbe altamente destabilizzante e riattiverebbe potentemente tutta quella costellazione di sintomi produttivi, accompagnati dalla lettura distorta degli accadimenti nella propria casa, che hanno alimentato il delir[i]o e sono sfociati nel reato", e afferma che l'insorgente rappresenta un pericolo per la sicurezza generale (complemento peritale del 16 giugno 2017 pag. 4, incarto CARP XXXI). Tale pericolo neppure può essere negato a causa della sua età e del suo stato di salute. Atteso che la ricorrente non pretende che questo si sia deteriorato nel corso del procedimento, si rileva che, nonostante gli anni e il suo stato fisico, ha comunque commesso un reato grave ai danni dei coniugi B.________ (v. supra consid. 3). Sotto il profilo dell'attitudine fisica a compiere nuove e gravi infrazioni, non risulta quindi contrario all'art. 59 CP il riferimento della CARP a questi fatti, ritenuti indicativi della sua oggettiva pericolosità. Vano è poi il richiamo alla testimonianza del medico curante dell'insorgente, che peraltro la Corte cantonale nemmeno menziona senza che al riguardo siano sollevate censure di arbitrio. Sebbene il dott. med. D.________ abbia dichiarato di non aver mai rilevato in lei comportamenti aggressivi e di non ritenerla persona pericolosa, ciò non toglie che ha ammesso che la sua valutazione andava contestualizzata al momento in cui ha visto la ricorrente che tuttavia, successivamente, ha interrotto il rapporto, non reputando dover continuare la terapia (verbale del dibattimento del 10 aprile 2017 pag. 3-4, incarto CARP XVIII). Benché il delirio sia attualmente ancora focalizzato sui coniugi B.________, il perito non ha escluso una sua plasticità con la possibilità che possa inglobare altri soggetti. Ma quand'anche resti incentrato sui primi, non si potrebbe concludere per l'assenza di pericolosità dell'insorgente. Quest'ultima afferma di non vivere più presso il suo domicilio. Considerato che dall'episodio del 4 gennaio 2016, si sia trovata prima in carcerazione preventiva e successivamente in esecuzione anticipata della misura, nulla indica che, una volta liberata, non faccia ritorno al suo vecchio appartamento sito nel medesimo palazzo in cui vivono anche le vittime. La locazione di un altro appartamento non è accertata, né pretesa. In simili circostanze risulta infruttuoso avvalersi del complemento peritale laddove rileva l'improbabilità che la ricorrente si rechi volontariamente presso il domicilio dei coniugi B.________ per nuovamente tentare di aggredirli. A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza, un autore può compromettere la sicurezza pubblica anche se rappresenta un pericolo solo per una cerchia ristretta di persone (DTF 127 IV 1 consid. 2c/ee pag. 9). Anche sotto questo profilo, la sentenza della CARP merita dunque tutela.
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6. L'insorgente ritiene che la misura stazionaria risulterebbe comunque sproporzionata rispetto alla probabilità e alla gravità di eventuali nuovi reati, dovendosi tutt'al più ordinare un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, come da lei sempre postulato. Al proposito, anche il suo medico curante avrebbe riferito come tale trattamento costituisca una soluzione idonea per la patologia di cui soffre e una risposta usuale per casi del genere.
24
6.1. Una misura terapeutica stazionaria comporta per l'interessato una perdita importante della propria libertà. Ogni restrizione dei diritti fondamentali, quale appunto la libertà personale, dev'essere proporzionata allo scopo (art. 36 cpv. 3 Cost.). L'esigenza della proporzionalità è concretizzata dall'art. 56 cpv. 2 CP, che subordina la pronuncia di una misura alla condizione che la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non sia sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (DTF 142 IV 105 consid. 5.4 pag. 112). Il principio della proporzionalità comprende tre aspetti: l'idoneità, la necessità o la sussidiarietà e la proporzionalità in senso stretto. Una misura può dunque essere pronunciata se è idonea a migliorare il pronostico legale, se non ne esiste un'altra altrettanto idonea e meno gravosa per l'autore per raggiungere lo scopo (v. art. 56a cpv. 1 CP) e se sussiste un rapporto ragionevole tra la restrizione dei diritti dell'autore e lo scopo perseguito. Nella ponderazione degli interessi occorre prendere in considerazione, da un lato, l'importanza della restrizione dei diritti dell'interessato e, dall'altro, la necessità di un trattamento e la probabilità della commissione di nuove infrazioni (sentenza 6B_343/2015 del 2 febbraio 2016 consid. 2.2.2).
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6.2. Seguendo il parere del perito, la CARP ha ordinato una misura stazionaria ai sensi dell'art. 59 cpv. 1 e 2 CP, nell'intento di scongiurare il rischio di recidiva presentato dalla ricorrente e di tutelare la sicurezza della collettività. Benché l'insorgente soffra di una forma di psicosi assai difficile da trattare, l'intensità del suo delirio potrebbe comunque essere limitata da una terapia psichiatrica e psicoterapeutica con un effetto contenitivo sulle risposte comportamentali aggressive. Sempre sulla scorta del parere peritale, i giudici cantonali non hanno ritenuto idoneo il postulato trattamento ambulatoriale, non permettendo di monitorare in maniera adeguata il disturbo delirante della ricorrente. Queste considerazioni non prestano il fianco a critiche: il trattamento ordinato appare proporzionato di fronte al rischio, definito significativo e concreto, che l'insorgente in preda a uno stato acuto della sua psicosi possa aggredire soggetti che identifichi come suoi persecutori. Esso è inoltre idoneo a contenere il delirio che era sfociato nel reato. Prova ne sia la scomparsa totale dei fenomeni allucinatori dopo la sua collocazione in un'istituzione chiusa, rilevata dal perito (complemento peritale del 16 giugno 2017 pag. 4, incarto CARP XXXI). È vero che il medico curante della ricorrente ipotizzava di trattarla in modo ambulatoriale, tuttavia ha anche precisato che la sua valutazione andava contestualizzata al momento in cui l'aveva in cura (verbale del dibattimento del 10 aprile 2017 pag. 4, incarto CARP XVIII). Sennonché un trattamento ambulatoriale non è stato considerato idoneo dal perito, perché insufficiente, non permettendo di monitorare in maniera adeguata il disturbo delirante di cui soffre l'insorgente, dal momento che sarebbe difficile, mediante delle osservazioni ambulatoriali prevedere uno stato di dissociazione mentale acuto innescato da qualche fattore capace di scatenare la sua rabbia paranoidea. Il trattamento stazionario ordinato rispetta di conseguenza il principio della proporzionalità.
26
7. Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso è infondato e va respinto.
27
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta, le conclusioni ricorsuali non apparivano infatti d'acchito prive di possibilità di successo e l'insorgente ha provato di non disporre dei mezzi necessari (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Non si prelevano pertanto spese giudiziarie e l'avvocato Stefano Rossi viene incaricato del gratuito patrocinio della ricorrente e a questo titolo la Cassa del Tribunale federale gli verserà un'adeguata indennità. A tal fine il patrocinatore ha prodotto una copia della sua nota professionale che riporta un dispendio di 26 ore per il riesame dell'incarto e la redazione del ricorso nonché spese per complessivi fr. 359.--. Considerato che l'oggetto del ricorso è sostanzialmente limitato alla valutazione della perizia e che riprende gli argomenti già sollevati in sede cantonale dallo stesso patrocinatore, il dispendio orario esposto appare eccessivo. Ciò posto non si giustifica scostarsi dalla prassi di questa Corte che riconosce all'avvocato un'indennità di fr. 3'000.-- onnicomprensiva.
28
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
 
3. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4. L'avv. Stefano Rossi viene designato patrocinatore della ricorrente per la procedura innanzi al Tribunale federale. La Cassa del Tribunale federale gli verserà un'indennità di fr. 3'000.--.
 
5. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 15 marzo 2018
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy
 
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