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Informationen zum Dokument  BGer 4A_43/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_43/2018 vom 06.04.2018
 
 
4A_43/2018
 
 
Sentenza del 6 aprile 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Cesare Lepori,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
assicurazione indennità giornaliere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2017 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2017.79).
 
 
Considerando:
 
che con sentenza 29 novembre 2017 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto la petizione con cui A.________ ha convenuto in giudizio la B.________ SA per ottenere il pagamento di indennità giornaliere (prima nella misura del 100 % e poi del 50 %) dal 19 aprile 2016 sino alla fine dell'incapacità lavorativa;
 
che con ricorso in materia civile del 22 gennaio 2018 A.________ postula l'accoglimento della sua petizione con la conseguente condanna della B.________ SA a versarle " le indennità giornaliere per malattia in virtù della polizza assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia per piccole aziende conclusa con la C.________ di D.________ nella misura del 100 % dal 2 maggio 2016 al 2 luglio 2016 e nella misura del 50 % dal 3 luglio 2016 fino al termine dell'incapacità lavorativa per malattia ";
 
che la ricorrente chiede pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura innanzi al Tribunale federale;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF i ricorsi al Tribunale federale devono segnatamente contenere le conclusioni e che quando l'azione tende al pagamento di una somma di denaro, le conclusioni della parte ricorrente devono tassativamente essere cifrate, pena l'inammissibilità del ricorso (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2);
 
che tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato nella DTF 139 III 24).
 
che in concreto l'importo reclamato dall'assicurata a titolo d'indennità giornaliere non emerge né dall'atto ricorsuale né dalla sentenza impugnata;
 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e come tale va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che così stando le cose la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
 
Losanna, 6 aprile 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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