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Informationen zum Dokument  BGer 4A_155/2018  Materielle Begründung
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BGer 4A_155/2018 vom 23.04.2018
 
 
4A_155/2018
 
 
Sentenza del 23 aprile 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________,
 
opponente,
 
Oggetto
 
richiesta di sgombero di un appartamento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2018 dalla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (16.2018.3).
 
 
Considerando:
 
che il 17 febbraio 2017 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, adito da C.________ (locatore), ha ordinato l'espulsione di A.________ (conduttore) da uno specificato appartamento a Locarno;
 
che con decisione 10 gennaio 2018 il medesimo Pretore ha respinto l'istanza 5 novembre 2017 con cui A.________ ha chiesto nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti di obbligare C.________ "a sgomberare immediatamente" il predetto appartamento;
 
che la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 26 febbraio 2018, in primo luogo dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da A.________ e la moglie B.________, perché essi non si sono minimamente confrontati con i motivi della sentenza pretorile;
 
che in un considerando abbondanziale l'autorità inferiore ha pure rimproverato ai reclamanti, peraltro mai annunciatisi al controllo abitanti di Locarno, di non avere dimostrato la natura di abitazione familiare dell'appartamento in questione;
 
che A.________ e B.________ sono insorti al Tribunale federale con ricorso 8 marzo 2018 con cui postulano l'emanazione di misure cautelari, l'accoglimento del ricorso e di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
 
che conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco;
 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché questa viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF);
 
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione;
 
che infatti i ricorrenti affermano di ancora essere titolari dell'appartamento perché la procedura di espulsione era unicamente diretta contro il marito, ma omettono di censurare i considerandi con cui l'autorità inferiore ha ritenuto insufficientemente motivato il reclamo e indimostrato il carattere di abitazione familiare dell'appartamento;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si palesa inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
 
che così stando le cose, la domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti - indipendentemente da un'eventuale loro indigenza - va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
con l'evasione del gravame la richiesta di misure cautelari è divenuta caduca;
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria dei ricorrenti è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 aprile 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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