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Informationen zum Dokument  BGer 1B_168/2018  Materielle Begründung
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BGer 1B_168/2018 vom 24.04.2018
 
 
1B_168/2018
 
 
Sentenza del 24 aprile 2018
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Merkli, Presidente,
 
Eusebio, Chaix,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
C.________Sagl,
 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati,
 
opponente,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
Oggetto
 
Procedimento penale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 febbraio 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (60.2017.249).
 
 
Fatti:
 
A. Per quanto qui interessa, dopo che con decisioni del 21 maggio e 16 settembre 2015 il Procuratore pubblico (PP) aveva decretato un non luogo a procedere, il 4 gennaio 2016 C.________Sagl ha nuovamente denunciato A.________ e B.________, rappresentanti della D.________SA, per il reato di cui all'art. 138 CP, in particolare per essersi tra l'altro indebitamente appropriati della somma di fr. 42'000.-- rappresentante il deposito di garanzia da questa versato nel quadro di un contratto di locazione tra le due società.
1
B. Il 28 settembre 2017 il PP ha emanato un decreto di abbandono. Adita da C.________Sagl, con giudizio del 28 febbraio 2018 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ne ha accolto il reclamo annullando il decreto di abbandono e ritornando gli atti al PP per procedere ai suoi incombenti ai sensi dei considerandi.
2
C. Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di confermare il decreto di abbandono.
3
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
4
 
Diritto:
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 357 consid. 1).
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1.2. La sentenza impugnata, pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) è una decisione resa in materia penale ed è quindi di principio impugnabile con un ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). La legittimazione dei ricorrenti e la tempestività del gravame sono pacifiche.
6
1.3. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. Ora, il criticato giudizio non è finale (art. 90 LTF), ma chiaramente incidentale. La contestata decisione, di rinvio, non pone infatti fine al procedimento penale e costituisce quindi una decisione incidentale, impugnabile soltanto alle condizioni poste dall'art. 93 LTF (DTF 142 V 551 consid. 3.2 pag. 555; 142 II 20 consid. 1.2 pag. 24). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro siffatte decisioni, notificate separatamente, è ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
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L'adempimento di questi requisiti dev'essere di principio dimostrato dai ricorrenti, a meno che non sia manifesto (DTF 141 IV 284 consid. 2.3 in fine pag. 287). Per di più, secondo la giurisprudenza, la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente, per evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801; 139 IV 113 consid. 1).
8
1.4. Nell'ambito di procedimenti penali un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale (DTF 141 IV 289 consid. 1.2 pag. 291) : semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo, non rappresentano un siffatto danno (DTF 142 III 798 consid. 2.2 pag. 801), come neppure un rinvio per esperire ulteriori accertamenti (DTF 137 V 314 consid. 2.1 e rinvii).
9
1.5. I ricorrenti non si esprimono del tutto su queste questioni, decisive, diffondendosi unicamente sui motivi di merito posti a fondamento della decisione impugnata. Certo, con riferimento alla riapertura del procedimento penale essi accennano a un preteso ingiusto accanimento nei loro confronti, a un asserito inutile dispendio di tempo e di mezzi finanziari, svantaggi che, come visto, non costituiscono tuttavia pregiudizi di natura giuridica. Essi rilevano inoltre che il fatto d'essere oggetto di un'inchiesta penale costituirebbe un danno. Con quest'argomentazione misconoscono però che neppure pregiudizi analoghi a quelli derivanti dalla promozione dell'accusa e da un'eventuale decisione di rinvio a giudizio, come in generale il fatto di dover subire un procedimento penale possono essere impugnati immediatamente, poiché i nocumenti che ne derivano, tra i quali quelli relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi irreparabili di natura giuridica (DTF 136 IV 92 consid. 4.2; 133 IV 288 consid. 3.1 e 3.2, 139 consid. 4 pag. 141).
10
1.6. Nella fattispecie è manifesto che non sono adempiute neppure le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, ritenuto che il PP dovrà semplicemente chiarire se il versamento di fr. 42'000.-- sia o no avvenuto, ciò che non comporta una procedura probatoria defatigante, né dispendiosa.
11
 
Erwägung 2
 
Il ricorso, inammissibile, non può pertanto essere esaminato nel merito. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF).
12
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 24 aprile 2018
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Merkli
 
Il Cancelliere: Crameri
 
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