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Informationen zum Dokument  BGer 5A_325/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_325/2018 vom 02.05.2018
 
 
5A_325/2018
 
 
Sentenza del 2 maggio 2018
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 1sede di Chiasso, via Lavizzari 11b, 6830 Chiasso.
 
Oggetto
 
collocamento in esternato della figlia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2018
 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2017.250).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. B.________ è figlia di A.________ e C.________, ora divorziati. L'autorità parentale è esercitata in modo congiunto dai genitori e la figlia è affidata alla madre.
 
Dopo un periodo di collocamento di B.________ in istituto, in data 23 gennaio 2017 l'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio ha ripristinato la custodia della madre e disposto la frequentazione in esternato della minore presso l'Istituto D.________ di X.________.
 
In seguito al cambiamento di domicilio di B.________ da X.________ a Y.________, nel settembre 2017 l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso ha ripreso il suo incarto. Nel novembre 2017 tale autorità ha disposto - invece dell'inserimento diurno presso l'Istituto D.________ - la frequentazione obbligatoria della minore al doposcuola della scuola elementare di Y.________ durante il periodo scolastico e la frequentazione obbligatoria del Centro E.________ a Y.________ il mercoledì pomeriggio e durante le vacanze scolastiche. Mediante reclamo 11 dicembre 2017 A.________ ha contestato l'ordine per la figlia di frequentare il Centro E.________. Con sentenza 15 marzo 2018 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto tale reclamo, osservando come il bisogno di protezione di B.________ (per le sue difficoltà cognitive e scolastiche, la forte conflittualità tra i genitori e le difficoltà della madre nell'adeguata presa a carico della minore) non sia nel frattempo mutato e ritenendo pertanto che l'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso abbia a giusta ragione mantenuto delle modalità di collocamento in esternato analoghe a quelle previste presso l'Istituto D.________.
 
2. Con scritto 16 aprile 2018 A.________ ha impugnato la sentenza 15 marzo 2018 dinanzi al Tribunale federale.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il gravame all'esame manifestamente non soddisfa tali esigenze di motivazione. La ricorrente si limita infatti a ribadire che la frequentazione al doposcuola della scuola elementare di Y.________ e l'attivazione della rete di sostegno sarebbero sufficienti per il bene della minore, ma omette del tutto di confrontarsi con il ragionamento sviluppato nell'impugnata sentenza.
 
La richiesta di permettere allo zio e ai cugini di vedere B.________ durante le vacanze scolastiche risulta inoltre inammissibile già per il fatto che è presentata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (v. art. 99 cpv. 2 LTF).
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
 
Nel caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alla ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 1 sede di Chiasso e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 maggio 2018
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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