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Informationen zum Dokument  BGer 5A_348/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_348/2018 vom 29.05.2018
 
 
5A_348/2018
 
 
Sentenza del 29 maggio 2018
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Bovey,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Ettore Item,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Luisa Polli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 marzo 2018
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.182).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. B.________ ha escusso A.________SA per l'incasso di fr. 48'310.-- oltre interessi. Con decisione 22 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha dichiarato esecutive in Svizzera una decisione 17 maggio 2016 del Tribunale arbitrale di Mosca ed una risoluzione 9 agosto 2016 della Corte arbitrale d'appello di Mosca (le quali condannano A.________SA a versare a B.________ complessivi EUR 45'461.55) e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dall'escussa al precetto esecutivo.
 
2. Con sentenza 5 marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________SA contro la decisione pretorile.
 
La Corte cantonale ha dapprima osservato che l'escussa non contesta che i presupposti per ottenere il riconoscimento e l'esecuzione delle predette decisioni russe sono adempiuti (v. art. 194 LDIP [RS 291] e art. IV n. 1 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere [RS 0.277.12]) e che esse costituiscono valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione.
 
Quanto all'eccezione sollevata da A.________SA di lesione dell'ordine pubblico svizzero (v. art. V n. 2 lett. b della predetta convenzione), sotto forma di una violazione dei principi fondamentali della lealtà contrattuale e della buona fede da parte della creditrice, la quale l'avrebbe lasciata condannare in prima sede in contumacia senza menzionare l'accordo con cui le parti avrebbero messo fine alla controversia, i Giudici cantonali hanno sottolineato che tale obiezione era già stata scartata dalla Corte arbitrale d'appello di Mosca (reputandola una scusa inidonea a giustificare la mancata comparizione e presentazione di obiezioni sul merito della domanda) e che la risoluzione di quest'ultima autorità non era stata impugnata, e ne hanno concluso che l'escussa non può ripresentare gli stessi argomenti già fatti valere nella procedura estera col pretesto della violazione dell'ordine pubblico svizzero. I Giudici cantonali hanno poi aggiunto che, a prescindere dalla decisione della Corte arbitrale d'appello di Mosca, il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi russi non risultano contrari all'ordine pubblico svizzero: l'esigenza per cui la parte convenuta debba comparire dinanzi al tribunale e presentare i fatti processuali determinanti, come il raggiungimento di un accordo extragiudiziale, non è infatti incompatibile con l'ordine giuridico svizzero (v. art. 234 cpv. 1 CPC [RS 272]) e in ogni modo non è stato dimostrato che la creditrice abbia ottenuto il lodo del 17 maggio 2016 mediante manovre abusive.
 
3. Con ricorso in materia civile 23 aprile 2018 A.________SA ha impugnato la sentenza 5 marzo 2018 dinanzi al Tribunale federale postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, il mantenimento della sua opposizione.
 
Con osservazioni 26 aprile 2018 l'opponente ha chiesto la reiezione dell'istanza di effetto sospensivo. Non sono invece state chieste determinazioni nel merito.
 
 
4.
 
4.1. Nella misura in cui la ricorrente non censura la sentenza di ultima istanza cantonale, bensì critica l'operato del Giudice di prime cure, il suo gravame deve essere dichiarato a priori inammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF).
 
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
 
Quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, pena l'inammissibilità (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
 
Nel gravame all'esame la ricorrente ribadisce che l'agire dell'opponente ("tanto in sede al giudizio radicato in Russia quanto nell'escussione avviata in Svizzera") costituirebbe una frode processuale e che il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi russi sarebbero pertanto incompatibili con l'ordine pubblico svizzero. Così facendo, essa si limita però a discutere la seconda motivazione dei Giudici cantonali, mediante la quale essi hanno respinto tale eccezione. La ricorrente non si confronta invece minimamente con la loro prima motivazione, indipendente ed alternativa, secondo cui l'argomento dell'asserita truffa processuale non poteva essere riproposto. Anche su questo punto il gravame risulta perciò irricevibile in applicazione dell'appena menzionata giurisprudenza.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Con l'evasione del rimedio, l'istanza di effetto sospensivo diviene priva di oggetto.
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 29 maggio 2018
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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