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Informationen zum Dokument  BGer 6B_567/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_567/2018 vom 30.05.2018
 
 
6B_567/2018
 
 
Sentenza del 30 maggio 2018
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 aprile 2018
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2017.302).
 
 
Considerando:
 
che il 2 ottobre 2017 A.________ e B.________ hanno presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro i membri del Consiglio e Stato e i funzionari dell'Ufficio della migrazione per diversi reati che sarebbero stati commessi in relazione con la gestione delle pratiche concernenti i loro permessi di dimora;
 
che, con decisione del 12 ottobre 2017, confermata il 21 novembre 2017, il Ministero pubblico ha decretato un non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi di un qualsiasi reato;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, i denuncianti hanno presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 20 aprile 2018, la CRP ha respinto per quanto ricevibile il reclamo, confermando la decisione del Ministero pubblico;
 
che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 13 maggio 2018, trasmesso per competenza dal Tribunale penale federale al Tribunale federale;
 
che i ricorrenti chiedono di invalidare il giudizio della Corte cantonale, di punire gli imputati e di essere risarciti del danno subito;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 e rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta ai ricorrenti addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale, specificando in particolare quali pretese intendono fare valere nei confronti dei denunciati;
 
che in ogni caso non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF quelle fondate sul diritto pubblico;
 
che la persona danneggiata che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario o l'agente pubblico, difetta infatti della legittimazione a ricorrere in questa sede (sentenza 6B_913/2014 del 24 dicembre 2014 consid. 2.3.1 e rinvii; sentenza 1B_355/2012 del 12 ottobre 2012 consid. 1.2.1, in: Pra 2013 n. 1 pag. 1 segg.; DTF 131 I 455 consid. 1.2.4 e rinvii);
 
che, nel Cantone Ticino, la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL 2.6.1.1), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti (art. 3 lett. a LResp/TI);
 
che questa legge è applicabile in particolare ai membri del Consiglio di Stato e ai funzionari (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp/TI);
 
che, di principio, l'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente (art. 4 cpv. 1 LResp/TI);
 
che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico (art. 4 cpv. 3 LResp/TI);
 
che in concreto eventuali pretese di risarcimento dei ricorrenti nei confronti delle persone denunciate sono quindi rette dal diritto pubblico cantonale, il quale, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;
 
che non trattandosi pertanto di pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, ai ricorrenti non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede (cfr. sentenze 6B_112/2017 del 17 febbraio 2017; 6B_278/2015 del 28 aprile 2015 consid. 1.1 e 1.2; 6B_130/2013 del 3 giugno 2013 consid. 2, in: RtiD I-2014 pag. 85 segg.);
 
che, a prescindere dalla loro legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sarebbero abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii);
 
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette loro di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2);
 
che i ricorrenti non fanno valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano una violazione del loro diritto di essere sentiti (art. 107 CPP; art. 29 cpv. 2 Cost.);
 
ch'essi elencano numerose ipotesi di reato, lamentando essenzialmente la violazione del principio "in dubio pro duriore" e sostenendo che esisterebbero sufficienti elementi per ritenere che i funzionari avrebbero perpetrato i reati nello svolgimento delle procedure riguardanti i loro permessi di dimora;
 
che si tratta al riguardo di argomenti concernenti il giudizio di merito, che, come esposto, i ricorrenti non sono però abilitati a censurare, siccome difetta loro la legittimazione;
 
che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 maggio 2018
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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