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Informationen zum Dokument  BGer 5A_559/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_559/2018 vom 09.07.2018
 
 
5A_559/2018
 
 
Sentenza del 9 luglio 2018
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Sonja Achermann Bernaschina,
 
opponente.
 
Oggetto
 
diffida ai debitori,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 maggio 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (11.2017.31).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Nell'ambito della causa di divorzio tra A.________ e B.________, con decisione (recte: decreto cautelare) 21 febbraio 2017 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato a C.________ di trattenere con effetto immediato fr. 1'000.-- mensili dalla pigione versata a A.________ per la locazione di un appartamento e di riversarli sul conto bancario di B.________. Il Giudice di prime cure ha posto spese processuali (fr. 500.--) e ripetibili (fr. 2'000.--) a carico di A.________.
 
Con sentenza 29 maggio 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, l'appello presentato da A.________ avverso il predetto decreto cautelare. La Corte cantonale ha osservato che il passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio non ha reso caduchi i contributi alimentari di fr. 1'000.-- mensili disposti dal giudice a tutela dell'unione coniugale in favore della moglie, i quali rimangono in vigore fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. L'autorità cantonale ha inoltre ricordato che al giudice chiamato a statuire sulla diffida ai debitori non compete sindacare l'adeguatezza dei contributi alimentari, ma deve attenersi per principio a quanto figura nell'ultima decisione presa dal giudice a protezione dell'unione coniugale o dal giudice del divorzio, limitandosi unicamente a verificare che il debitore possa conservare il proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, ciò che in concreto è garantito. La Corte cantonale ha infine confermato l'ammontare di spese processuali e ripetibili di primo grado, ritenendo l'appello su questo punto irricevibile per carenza di motivazione.
 
2. Con ricorso 30 giugno 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, postulando anche il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. La decisione impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Nel suo gravame il ricorrente deve quindi indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 135 III 232 consid. 1.2).
 
Tali requisiti non sono adempiuti nella presente fattispecie: salvo accennare in modo generico ed appellatorio ad un asserito diniego di giustizia da parte dell'autorità inferiore, il ricorrente non si prevale infatti delle garanzie sgorganti dalla Costituzione.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Con l'evasione del gravame, l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 luglio 2018
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
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