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Informationen zum Dokument  BGer 8C_484/2018  Materielle Begründung
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BGer 8C_484/2018 vom 30.07.2018
 
 
8C_484/2018
 
 
Sentenza del 30 luglio 2018
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, Via Pretorio 16, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione sociale cantonale (procedura cantonale),
 
ricorso contro la decisione incidentale emessa il 12 giugno 2018 dal giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (36.2018.28-33).
 
 
Visti:
 
la controversia tra il ricorrente e l'Ufficio prestazioni della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino in materia di nuovo calcolo della riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie,
 
la richiesta postulata in sede di ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per la designazione di un patrocinatore d'ufficio,
 
la decisione incidentale del giudice delegato del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 12 giugno 2018 con cui è stata respinta tale richiesta,
 
il ricorso presentato il 3 luglio 2018 (timbro postale) al Tribunale amministrativo federale e trasmesso d'ufficio al Tribunale federale,
 
lo scritto complementare del 9 luglio 2018 (timbro postale),
 
 
considerando:
 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 95 e 96 LTF) o contiene accertamenti manifestamente errati (art. 97 cpv. 1 LTF),
1
che la controversia verte sulla riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prestazioni rette dal diritto cantonale (cfr. sentenza 8C_247/2015 del 24 settembre 2015 consid. 5),
2
che la violazione del diritto cantonale, fatta eccezione di eventualità non realizzate in concreto (art. 95 lett. c e d LTF), non è un motivo di ricorso al Tribunale federale, potendo tutt'al più essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria della normativa (art. 9 Cost.; DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69),
3
che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239),
4
che la sola ripetizione o il rinvio a conclusioni o scritti in sede cantonale non è sufficiente per adempiere i requisiti di motivazione dinanzi al Tribunale federale (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 309),
5
che le esigenze di motivazione sono accresciute, laddove è (o deve essere) invocata la violazione di diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF),
6
che in tale evenienza il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232),
7
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente come nel caso concreto, alla luce della tipologia della procedura (retta dal principio inquisitorio), non si giustificasse la designazione di un patrocinatore d'ufficio, tenuto conto della lunga permanenza in Ticino del ricorrente, della capacità del ricorrente a spiegarsi in giudizio sulle questioni controverse e della buona verosimiglianza sull'indizione di un'udienza di discussione per trattare il caso del ricorrente,
8
che nemmeno il rinvio all'art. 29 cpv. 3 Cost. è di soccorso, siccome chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura, soltanto se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo, aspetto quest'ultimo sui cui il ricorrente non spende nemmeno una parola,
9
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
10
che si prescinde dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 LTF seconda frase),
11
che, visto l'esito, non occorre decidere né sulla sospensione delle procedure di incasso né sulla domanda di lasciare le spese giudiziarie a carico dello Stato,
12
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione alle parti e alla Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni.
 
Lucerna, 30 luglio 2018
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Maillard
 
Il Cancelliere: Bernasconi
 
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