VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 4A_181/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 4A_181/2018 vom 31.07.2018
 
 
4A_181/2018
 
 
Sentenza del 31 luglio 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Niquille, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici,
 
ricorrente,
 
contro
 
Eredità giacente fu B.________,
 
patrocinata dall'avv. dott. Massimo Macconi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di lavoro; diritto al salario,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 febbraio 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2016.128).
 
 
Considerando:
 
che B.________, dipendente dellaA.________SA presso la sede di Bellinzona, è stata inabile al lavoro a partire da fine giugno 2008, in parte al 100 % e in parte al 50 %, ha riacquistato la piena capacità lavorativa il 6 aprile 2009 ed è ridivenuta inabile al 100 % dal 7 dicembre 2010 in poi;
 
che il 6 febbraio 2009 A.________SA ha disdetto il contratto per il 31maggio 2009 affermando che la fiducia nei confronti della dipendente era " definitivamente compromessa " e che la liberava subito " dagli obblighi di presenza al luogo di lavoro ";
 
che il Pretore di Bellinzona ha accertato la nullità di quella disdetta, contestata dalla dipendente, con sentenza del 25 marzo 2011, conferma ta il 16 febbraio 2012 dal Tribunale di appello ticinese su appello della datrice di lavoro;
 
che l'8 giugno 2011, nelle more della procedura d'appello, A.________SA aveva notificato una seconda disdetta " precauzionale ", per il caso che il suo appello fosse stato respinto, anch'essa contestata dalla dipendente;
 
che il 1° ottobre 2012 B.________ ha avviato un'azione davanti alla Pretura di Bellinzona chiedendo che A.________SA fosse condannata a pagarle fr. 123'510.-- di salario per il periodo 1° giugno 2009 - 30 novembre 2011 e che per tale importo fosse rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo notificato nel frattempo alla convenuta;
 
che in seguito al decesso di B.________, avvenuto il 24 dicem bre 2012, e alla rinuncia all'eredità da parte degli eredi, la causa è stata portata avanti dall'Ufficio dei fallimenti (art. 573 cpv. 1 CC combinato con l'art. 240 LEF);
 
che il Pretore aggiunto di Bellinzona ha accolto con decisione del 30giugno 2016 le domande di parte attrice per l'importo di fr. 115'276.-- e con sentenza del 12 febbraio 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto l'appello della convenuta;
 
che A.________SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 21 marzo 2018 chiedendo l'annullamento della sen tenza cantonale, la reiezione della petizione e la conferma dell'opposizione al precetto esecutivo;
 
che l'opponente propone di respingere il ricorso mentre l'autorità canto nale non ha preso posizione;
 
che il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) in materia di diritto del lavoro con valore litigioso superiore a fr. 15'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF), ed è perciò di principio ammissibile;
 
che il Pretore aggiunto ha ritenuto che B.________ avesse diritto al pagamento del salario, sebbene non avesse ripreso il lavoro una volta riacquistata la capacità il 6 aprile 2009, poiché la corrispondenza scam biata dalle parti dopo quella data dimostrava che la datrice di lavoro aveva manifestato in modo chiaro la volontà di non più volere accettare la prestazione della dipendente;
 
che la Corte cantonale ha osservato preliminarmente che la convenuta riproponeva in appello la tesi secondo cui la dipendente non aveva diritto al salario litigioso perché non aveva mai offerto le proprie pre stazioni lavorative in modo inequivocabile;
 
che l'autorità cantonale ha tuttavia giudicato l'atto di appello per buona parte irricevibile, avendo la convenuta semplicemente riprodotto "parola per parola" quanto scritto nelle conclusioni, senza criticare in modo circostanziato la sentenza di prima istanza, e ha di conseguenza limitato il proprio esame alla sola censura che "potrebbe avere una valenza autonoma";
 
che si tratta del rimprovero mosso al Pretore aggiunto di avere considerato soltanto i documenti anteriori al 31 maggio 2009, data fino alla quale valeva la dispensa dal lavoro comunicata con la prima disdetta del 6 febbraio 2009, insufficienti per accogliere le richieste della di pendente, che a mente dell'appellante avrebbe dovuto segnalare la propria disponibilità al lavoro per il periodo successivo;
 
che il Tribunale di appello ha giudicato tale censura irricevibile per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non essendosi l'appellante confrontata con il giudizio del Pretore aggiunto, e infondata nel merito;
 
che qualora una sentenza o parte di essa si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti, occorre contestarle tutte con motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena d'inammissibilità del ricorso (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368);
 
che la ricorrente non contesta affatto la prima motivazione di carattere formale, la ignora, per cui il suo gravame è d'acchito inammissibile in applicazione della predetta giurisprudenza;
 
che la sorte del ricorso non muterebbe nemmeno se si volesse affrontare il merito;
 
che il Tribunale di appello ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il Pretore aggiunto aveva valutato anche documenti posteriori al 31 maggio 2009, d'un canto lo scritto dell'8 giugno 2009 con il quale la datrice di lavoro aveva rifiutato la proposta formulata dalla dipendente di convocare la Commissione paritetica, ribadendo la sua volontà di sciogliere definitivamente il rapporto di lavoro, d'altro canto la "disdetta cautelativa" dell'8 giugno 2011;
 
che, come obietta con ragione l'opponente, questi accertamenti del Tribunale di appello concernenti la volontà interna manifestata dalla convenuta attengono ai fatti e vincolano quindi di principio il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 144 V 84 consid. 6.2.2 pag. 89; 133 III 675 consid. 3.3 pag. 681 e rinvii);
 
che tali accertamenti di fatto possono essere contestati per inesattezza manifesta, ovvero arbitrio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 226 consid. 4.2), ma per farlo occorre sollevare la censura espressamente e motivarla come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, dimostrando con precisione che è stato ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, che si è omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 e rinvii);
 
che la ricorrente accenna alla suddetta motivazione della sentenza impugnata solo di passaggio, obiettando che la proposta della dipendente di convocare la Commissione paritetica non costituiva offerta valida di prestazioni lavorative e che la propria risposta non equivaleva a un rifiuto di tale offerta;
 
che critiche simili degli accertamenti di fatto sono inammissibili, poiché non adempiono i requisiti giurisprudenziali suesposti;
 
che il richiamo della sentenza 4A_739/2012 del 22 maggio 2013 non è pertinente, poiché in quell'occasione il Tribunale federale si era espres so non sui fatti ma in diritto, nell'ambito di un'interpretazione normativa della manifestazione di volontà del datore di lavoro (consid. 3.3);
 
che tutte le rimanenti argomentazioni del ricorso volte a dimostrare che il Tribunale di appello ha valutato erroneamente la portata giuridica della disdetta del 6 febbraio 2009, poi annullata, e che la di pendente non aveva offerto in modo inequivocabile di continuare a lavorare, esulano dal quadro litigioso, dal momento che, come detto, l'unica questione sulla quale l'autorità cantonale è potuta entrare in materia è stata quella di sapere se il Pretore aggiunto, nel determinare la volontà della datrice di lavoro, avesse o no considerato documenti posteriori al 31 maggio 2009;
 
che il ricorso è pertanto inammissibile e gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 6'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31luglio 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).