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Informationen zum Dokument  BGer 4A_657/2017  Materielle Begründung
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BGer 4A_657/2017 vom 10.09.2018
 
 
4A_657/2017
 
 
Sentenza del 10 settembre 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Klett, Ramelli, Giudice supplente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________SA,
 
patrocinata dall'avv. Marco Perucchi,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________AG,
 
patrocinata dall'avv. Gianluca Generali,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto di licenza software,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2015.224).
 
 
Considerando:
 
che nell'ottobre 2006 la C.________SA ha sottoscritto un  licence contract con la D.________AG per l'utilizzazione di un programma informatico denominato  E.________;
 
che il contratto prevedeva un corrispettivo mensile di fr. 90'000.-- per l'uso da parte di "120 users", con un correttivo di fr. 10'000.-- per dieci utenti in più o in meno, vietava la cessione e il trasferimento dei diritti di licenza a terzi e istituiva l'obbligo di confidenzialità;
 
che, dopo avere disdetto il contratto, il 14 dicembre 2009 la C.________SA - che avrebbe in seguito preso la ragione socia le A.________SA - ha promosso causa davanti alla Pretura di Lugano chiedendo che la D.________AG fosse condannata a pagarle fr. 5'055'048.-- di corrispettivo dovuto per l'uso di  E.________ da parte di un certo numero di utenti interni supplementari e a risarcirle fr. 8'199'590.75 per la perdita di guadagno derivante dal fatto che la convenuta aveva messo il programma a disposizione anche di utenti esterni;
 
che il Pretore ha respinto la petizione il 9 novembre 2015 e la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, con sentenza dell' 8 novembre 2017, ha respinto nella misura in cui lo ha ritenuto ricevibile il successivo appello dell'attrice;
 
che la A.________SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 dicembre 2017, chiedendo prelimi narmente la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'annullamento della sentenza cantonale e la condanna della B.________AG - che nel frattempo aveva assorbito per fusione la D.________AG - a pagarle fr. 2'097'124.-- di corrispettivo e fr. 6'153'321.20, subordinatamente fr. 2'342'995.35, di risarcimento danni, oltre al rigetto definitivo per tali importi delle opposizioni ai precetti esecutivi;
 
che in via sussidiaria la ricorrente chiede che la causa sia ritornata alla Corte cantonale per stabilire la somma dovutale e rigettare conseguen temente le opposizioni;
 
che con risposta del 9 febbraio 2018 la B.________AG propone di respingere sia la domanda di effetto sospensivo sia il ricorso, nella misu ra in cui fosse ammissibile;
 
che le parti hanno replicato e duplicato, mentre l'autorità cantonale non ha preso posizione;
 
che l'effetto sospensivo è stato rifiutato con decreto presidenziale del 13 marzo 2018;
 
che il ricorso è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ed è quindi di principio ammissibile;
 
che, sebbene l'atto sia steso in francese, non v'è motivo di scostarsi dalla regola per la quale il Tribunale federale redige la propria sentenza nella lingua della decisione impugnata (art. 54 cpv.1 LTF);
 
che esso deve fondarsi sui fatti accertati dall'autorità inferiore, di principio vincolanti (art. 105 cpv. 1 LTF), per cui il rinvio globale e generico della ricorrente agli scritti e alle prove dell'incarto cantonale non è ammissibile;
 
che gli accertamenti di fatto possono essere contestati per inesattezza manifesta, ovvero arbitrio (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 137 III 226 consid. 4.2), ma per farlo occorre sollevare la censura espressamente e motivarla come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF, dimostrando con precisione che è stato ignorato il senso e la portata di un mezzo di prova pertinente, che si è omesso senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure che è stato ammesso o negato un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 e rinvii);
 
che la causa, come detto, ha per oggetto due pretese distinte dell'attrice: d'un canto il corrispettivo dovuto dalla convenuta per l'uso del program ma  E.________ da parte di più utenti interni rispetto a quelli previsti nel contratto, dall'altro il risarcimento dovutole per la perdita di guadagno consecutiva all'uso del programma da parte di utenti esterni;
 
che per pronunciarsi sul primo aspetto le istanze cantonali hanno ritenuto determinante stabilire se l'espressione contrattuale "120 users" definisse il numero di utenti designati nominativamente che potevano avere accesso al sistema (  named users secondo la tesi dell'attrice) oppure il numero di utenti indefiniti che potevano accedervi simultaneamente (  concurrent users perla convenuta);
 
che entrambe hanno ritenuto il secondo significato, il Pretore sulla base di un'interpretazione soggettiva del contratto, la Corte d'appello per interpretazione oggettiva;
 
che la ricorrente rimprovera anzitutto all'autorità cantonale di avere commesso arbitrio e violato l'art. 9 Cost. nello stabilire che, non potendosi determinare quale fosse la vera e concorde volontà delle parti, il con tratto andasse interpretato secondo la teoria dell'affidamento;
 
che la Corte ticinese ha ritenuto impossibile accertare tale volontà, dal momento che dalle circostanze addotte dalle parti e dalle testimonian ze F.________ e G.________ risultava "pacifico che la portata del termine  '120 users' contenuto nel contratto non fosse stata discussa e chiarita in occasione della firma dello stesso";
 
che la ricorrente, pur sapendo di avere a che fare con accertamenti di fatto, invece di premurarsi di dimostrare l'apprezzamento arbitrario delle prove considerate dalla Corte ticinese, che non menziona nemmeno, sostiene che la volontà dei contraenti risulterebbe dal testo chia ro del contratto e dalla testimonianza H.________ e commenta, mettendone in dubbio la pertinenza, diversi documenti prodotti dall'opponente;
 
che, così facendo, la ricorrente non sostanzia l'arbitrio con motivazione puntuale e non confuta l'argomentazione della sentenza impugnata, alla quale contrappone semplicemente la propria valutazione dei fatti in modo appellatorio, come obietta con ragione l'opponente, ciò che rende le critiche inammissibili;
 
che in secondo luogo la ricorrente afferma che l'interpretazione oggettiva del contratto effettuata dalla Corte d'appello è " contraire au droit et aux faits", in particolare perché ometterebbe di considerare le deposizioni I.________, F.________ e J.________;
 
che anche a questo riguardo essa non si confronta affatto con le motivazioni articolate della sentenza cantonale, la quale espone e commen ta i numerosi elementi di fatto (perizia, documenti e testimonianze) valutati e giunge alla conclusione che, secondo la teoria dell'affidamento, il termine contrattuale  users fosse da intendersi nel senso di  concurrent users, non di  named users;
 
che per di più la ricorrente non si avvede che il Tribunale cantonale ha svolto le diverse valutazioni di merito solo a titolo subordinato, dopo avere costatato preliminarmente che le corrispondenti censure d'appello erano irricevibili o per difetto di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) o perché nuove (art. 317 cpv. 1 CPC);
 
che la mancata contestazione di tali argomentazioni della sentenza, formali ma alternative e indipendenti rispetto alle motivazioni sostanziali, comporta l'inammissibilità delle censure (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368);
 
che pure tutte le considerazioni ricorsuali concernenti il superamento della soglia di 120 utenti sono inammissibili, poiché la Corte d'appello ha rinunciato espressamente all'esame di tale aspetto;
 
che per quanto riguarda la seconda pretesa in discussione - la richiesta di risarcimento in relazione con l'uso del programma  E.________ da parte di clienti o di gestori esterni - la Corte d'appello ha ricordato che l'attrice chiedeva la rifusione del mancato guadagno, ossia del prezzo che avrebbe incassato se avesse venduto la licenza d'uso del programma, e proponeva di determinarlo applicando i criteri definiti in un caso che riteneva pressoché identico deciso dal Tribunale di prima istanza del Cantone Ginevra;
 
che il Tribunale di appello, posto che "l'apprezzamento effettuato dal giudice ginevrino in una vertenza riguardante altre parti non poteva essere traslato pari pari in questa causa", ha rimproverato all'attrice di non avere né indicato né provato gli elementi necessari per calcolare il danno, ossia il prezzo pagato  una tantum dalla convenuta, il corrispettivo dovuto nel periodo determinante da società o utenti singoli per la licenza d'uso e il prezzo di vendita proposto alla convenuta per gli utilizzatori supplementari;
 
che la ricorrente obietta di avere adempiuto l'onere di provare producendo la decisione ginevrina, "preuve irréfutable" che avrebbe dovuto servire come riferimento per fissare l'importo massimo del mancato guadagno, rimprovera arbitrio al Tribunale di appello che non ne ha tenuto conto e conclude con una serie di calcoli che quantificano il danno in fr. 6'153'321.20 applicando i criteri di quel giudizio oppure, sussidiariamente, in fr. 2'342'995.35.-- sulla base della testimonianza J.________;
 
che la critica d'arbitrio è manifestamente infondata nella misura in cui si appoggia sulla sentenza ginevrina, non potendo evidentemente vincolare le istanze ticinesi gli accertamenti di fatto di una decisione di un tribunale di un altro Cantone resa in una causa alla quale l'opponen tenon ha partecipato;
 
che per il resto la critica non è ammissibile, poiché la ricorrente di nuovo non si confronta con la motivazione dell'autori tà inferiore ed espone argomenti appellatori (calcoli) fondati su fatti che non risultano dalla sentenza impugnata;
 
che l'accertamento della mancata prova del danno rimane perciò vincolante ed esclude da sé qualsiasi risarcimento, per cui non occorre esaminare le altre censure che la ricorrente muove contro gli argomen ti supplementari di forma e di sostanza con i quali la Corte cantonale ha respinto l'appello;
 
che pertanto il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, è infondato e gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
 
 per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 27'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 32'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 10settembre 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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