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Informationen zum Dokument  BGer 5A_593/2018  Materielle Begründung
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BGer 5A_593/2018 vom 21.09.2018
 
 
5A_593/2018
 
 
Sentenza del 21 settembre 2018
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Herrmann,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Fabrizio Mion,
 
ricorrente,
 
contro
 
1. B.B.________,
 
2. C.B.________,
 
3. D.B.________,
 
4. E.B.________,
 
5. F.B.________,
 
patrocinati dall'avv. Marco Broggini,
 
opponenti.
 
Oggetto
 
rigetto provvisorio dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2018
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.214).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Il 9 marzo 2007 la fiduciaria Trust G.________ (società figlia della fondazione H.B.________) e A.________ hanno sottoscritto una convenzione, con cui la prima si è impegnata (per conto e nell'interesse di H.B.________) ad acquisire dal secondo un quadro e a rivenderlo, con la possibilità di compensare con il prodotto della rivendita il mutuo complessivo di fr. 740'000.-- concesso fino a quel momento ad A.________ da H.B.________ o dallo stesso trust. H.B.________ è deceduto nel 2013 e ha lasciato quali eredi la moglie I.B.________ e i tre figli B.B.________, C.B.________ e J.B.________. Il 24 giugno 2014, agendo in nome e per conto della comunione ereditaria fu H.B.________, l'esecutore testamentario ha notificato ad A.________ la richiesta di restituzione del mutuo di fr. 740'000.--. Il 9 maggio 2017 B.B.________, C.B.________ e gli eredi fu J.B.________ (D.B.________, E.B.________ e F.B.________) hanno concluso una transazione con I.B.________, il trust e la fondazione, ai termini della quale questi ultimi hanno ceduto ai primi un credito di complessivi fr. 1'100'000.-- nei confronti di A.________ (mutuo di fr. 740'000.-- e acconto di fr. 360'000.-- per l'acquisto del quadro). Il 10 maggio 2017 i cessionari hanno poi notificato ad A.________ una nuova disdetta del mutuo.
1
A.b. Con precetto esecutivo 6 luglio 2017 B.B.________, C.B.________, D.B.________, E.B.________ e F.B.________ hanno escusso A.________ per l'incasso di fr. 740'000.-- oltre interessi, indicando quale titolo di credito la "Convenzione 09.03.2007, disdetta 24.06.2014, disdetta 10.05.2017, transazione giudiziale 09.05.2017". L'escusso ha interposto opposizione. Mediante decisione 3 novembre 2017 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha accolto l'istanza con la quale i cinque creditori procedenti hanno chiesto il rigetto provvisorio dell'opposizione.
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B. Con sentenza 4 giugno 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto da A.________ avverso tale decisione pretorile. La Corte cantonale ha confermato che vi è identità tra il credito di fr. 740'000.-- indicato nel precetto esecutivo ed il credito di medesimo importo riconosciuto dall'escusso nella convenzione 9 marzo 2007 e poi ceduto ai cinque istanti il 9 maggio 2017, e ha respinto la censura di inesigibilità del credito.
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C. Mediante ricorso in materia civile 13 luglio 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, di annullarla e riformarla nel senso che l'opposizione al precetto esecutivo sia confermata.
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Invitati a prendere posizione sull'istanza di effetto sospensivo, gli opponenti ne hanno proposto la reiezione, mentre l'autorità inferiore si è limitata a sottolineare il fatto che l'impugnativa poggerebbe su un'allegazione nuova. Non sono invece state chieste determinazioni nel merito.
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Diritto:
6
 
1.
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto provvisorio dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.
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1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
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1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
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Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Per contro, è ammissibile una nuova argomentazione giuridica: il Tribunale federale può esaminarla liberamente in virtù del principio iura novit curia (art. 106 cpv. 1 LTF) anche se la medesima non è stata sollevata avanti all'autorità inferiore, a patto tuttavia che essa si fondi sugli accertamenti di fatto della decisione impugnata (DTF 135 III 49 consid. 5.1 con rinvii; 134 III 643 consid. 5.3.2 con rinvii).
10
 
2.
 
2.1. Il ricorrente lamenta una violazione dell'art. 82 LEF.
11
Egli rileva che l'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione è stata promossa da cinque persone - B.B.________, C.B.________, D.B.________, E.B.________ e F.B.________ - mentre il precetto esecutivo indicava unicamente tre creditori - B.B.________, C.B.________ e F.B.________ (quest'ultimo peraltro in modo non del tutto chiaro) - e sostiene che " sia il Pretore che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello avrebbero dovuto rilevare d'ufficio tale incongruenza e respingere l'istanza " almeno per quanto concerne D.B.________ ed E.B.________.
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Il ricorrente ritiene poi che l'istanza avrebbe dovuto essere respinta anche per quanto riguarda B.B.________, C.B.________ e F.B.________. Egli evidenzia che il credito posto in esecuzione appartiene a più creditori e ne trae la seguente conclusione: o esso è stato trasmesso ai cessionari " in mano comune " ("gemeinschaftliche Gläubigerschaft"; DTF 140 III 150 consid. 2.2.2), per cui l'esecuzione non poteva essere promossa soltanto da tre cessionari, o esso va invece considerato quale credito " per quote " ("Teilgläubigerschaft"; DTF 140 III 150 consid. 2.2.3), per cui l'esecuzione difetterebbe dell'indicazione circa la quota rispettiva dei tre cessionari.
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2.2. Tali argomentazioni giuridiche non sono state presentate in sede cantonale e sono quindi nuove. Esse da un lato si fondano su circostanze che divergono da quelle stabilite nel giudizio impugnato (segnatamente il fatto che i creditori indicati nel precetto esecutivo non corrisponderebbero a quelli che hanno poi promosso l'istanza di rigetto dell'opposizione; v. supra consid. in fatto A.b), dall'altro necessiterebbero di accertamenti di fatto che tale giudizio non contiene (segnatamente di elementi che permettano di qualificare lo statuto della pluralità dei creditori). Il ricorrente, inoltre, nemmeno pretende che l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo manifestamente inesatto rispettivamente incompleto (art. 9 Cost.). In tali condizioni, le (nuove) critiche ricorsuali non possono che essere dichiarate inammissibili (v. supra consid. 1.3).
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3. Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Con l'evasione del ricorso, l'istanza di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
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Le spese giudiziarie e le ripetibili (per le osservazioni all'istanza di effetto sospensivo) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
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 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Il ricorrente verserà agli opponenti la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 settembre 2018
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini
 
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