VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_870/2018  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_870/2018 vom 23.10.2018
 
 
5A_870/2018
 
 
Sentenza del 23 ottobre 2018
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale von Werdt, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Chiara Buzzi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
modifica del contributo alimentare per la figlia,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 7 settembre 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (11.2017.36).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. C.________, nata nel 2002, è figlia di A.________ e B.________. Ella è affidata al padre.
 
Con decisione 13 febbraio 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha condannato B.________ a versare a A.________ un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 770.-- mensili dall'ottobre al dicembre 2014, fr. 980.-- mensili nel gennaio 2015, fr. 540.-- mensili dal febbraio 2015 al marzo 2016, fr. 660.-- mensili dall'aprile al luglio 2016 e fr. 385.-- mensili in poi.
 
Con sentenza 7 settembre 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello principale introdotto da B.________ avverso la decisione pretorile, condannandola a versare a A.________ un contributo alimentare per la figlia di fr. 790.-- mensili dal 1° ottobre 2014 al 31 gennaio 2015, fr. 360.-- mensili dal 1° febbraio 2015 al 14 luglio 2016, fr. 140.-- mensili dal 15 luglio al 31 dicembre 2016 e fr. 305.-- mensili dal 1° marzo 2019 in poi. La Corte cantonale ha invece respinto l'appello incidentale presentato da A.________.
 
2. Con ricorso datato 17 ottobre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).
 
3.2. Nel gravame all'esame, il ricorrente chiede "un contributo alimentare corretto che non metti in difficoltà la [sua] famiglia". Le proposte di giudizio che hanno per oggetto una somma di denaro devono tuttavia essere cifrate (DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). La conclusione ricorsuale risulta pertanto di primo acchito inammissibile.
 
Il ricorso inoltre non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF, siccome non contiene alcuna censura attinente ai considerandi della sentenza impugnata. Il ricorrente si limita infatti a spiegare perché ha deciso di non essere più patrocinato e ad invitare il Tribunale federale a statuire sul suo caso.
 
4. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non chiede esplicitamente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. Una tale richiesta andrebbe in ogni modo respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 ottobre 2018
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: von Werdt
 
La Cancelliera: Antonini
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).