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Informationen zum Dokument  BGer 4D_61/2018  Materielle Begründung
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BGer 4D_61/2018 vom 02.11.2018
 
 
4D_61/2018
 
 
Sentenza 2 novembre 2018
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 agosto 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2016.211).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Il Pretore del distretto di Lugano ha condannato - con sentenza 4 novembre 2016 - A.________ a versare alla B.________SA fr. 29'686.40 (importo corrispondente alla nota professionale per l'attività svolta da un avvocato di tale studio legale), ha convalidato il relativo sequestro e ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo fattogli notificare dall'attrice.
 
2. Con sentenza 22 agosto 2018 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'appello presentato da A.________. Dopo aver ritenuto irricevibili le richieste di produzione di nuovi documenti, la Corte cantonale ha considerato l'appello in parte inammissibile in ragione della sua carente motivazione. Essa ha poi indicato che un avvocato può concordare con i mandanti, come avvenuto nella fattispecie, dei parametri di retribuzione differenti da quelli previsti dall'art. 429 lett. a CPP per l'indennizzo dell'imputato da parte dello Stato. Ha infine ritenuto che le lagnanze relative al mancato adempimento del mandato fossero " prive di spessore e di qualsiasi supporto probatorio ".
 
3. A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso del 1° ottobre 2018 con cui postula l'annullamento delle predette sentenze e la reiezione della petizione; in via subordinata chiede la riduzione della nota professionale ai parametri utilizzati dal Procuratore pubblico.
 
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
 
4. Poiché il valore di lite - nel cui computo non si considerano gli interessi, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 51 cpv. 3 LTF) - non raggiunge quello di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile, la sentenza impugnata è unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Con questo rimedio può solo essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), ragione per cui nel gravame, pena la sua inammissibilità, occorre indicare i diritti costituzionali ritenuti violati e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF richiamato dall'art. 117 LTF; DTF 136 I 65 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.1). Il ricorrente che intende dolersi di una violazione del divieto dell'arbitrio non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella dell'autorità cantonale (DTF 134 II 349 consid. 3).
 
In concreto il ricorso non soddisfa i predetti requisiti di motivazione. Il ricorrente non invoca alcun diritto costituzionale che sarebbe stato violato, ma si limita in sostanza a lamentare una violazione dell'onere della prova e a presentare una sua versione dei fatti, peraltro in parte basata su nuovi documenti senza che siano dati i presupposti previsti dall'art. 99 cpv. 1 LTF per l'adduzione di nuove prove innanzi al Tribunale federale.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 2 novembre 2018
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti
 
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