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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1291/2018  Materielle Begründung
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BGer 6B_1291/2018 vom 17.12.2018
 
 
6B_1291/2018
 
 
Sentenza del 17 dicembre 2018
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere (coazione),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 ottobre 2018 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2018.176).
 
 
Considerando:
 
che A.________ ha presentato il 15 giugno 2018 una denuncia penale contro B.________ e C.________ per il titolo di coazione in relazione al fatto che il suo posteggio è stato occupato più volte senza autorizzazione da un'autovettura intestata alla denunciata;
 
che, con decisione del 20 giugno 2018 il Ministero pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo non adempiuti gli elementi costitutivi del reato;
 
che, contro il decreto di non luogo a procedere, il denunciante ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza del 29 ottobre 2018, la CRP ha respinto il reclamo, negando l'esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dei denunciati;
 
che A.________ impugna con un ricorso del 12 dicembre 2018 al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla, di annullare pure il decreto di non luogo a procedere e di rinviare gli atti al Ministero pubblico per la continuazione del procedimento penale;
 
che il ricorrente postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta al ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che il ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
ch'egli si limita a richiamare la sua veste di accusatore privato, ma non sostanzia nel gravame eventuali pretese civili che intende fare valere nei confronti dei denunciati in relazione con il prospettato reato;
 
che, in particolare, egli non sostiene, né rende minimamente verosimile, di avere subito un danno a seguito dell'occupazione del posteggio;
 
ch'egli non fa nemmeno valere la violazione di garanzie procedurali conferitegli dal diritto quale parte nella procedura, in particolare non lamenta una lesione del suo diritto di essere sentito (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5);
 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4. Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 dicembre 2018
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni
 
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