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BGer 2C_630/2020 vom 22.09.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
2C_630/2020
 
 
Sentenza del 22 settembre 2020
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Seiler, Presidente,
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino.
 
Oggetto
 
Imposta cantonale e imposta federale diretta 2019,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 giugno 2020 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2020.86; 80.2020.87).
 
 
Visto:
 
che, con sentenza del 26 giugno 2020, la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un ricorso interposto da A.________ in relazione alla sua tassazione per il periodo fiscale 2019;
che, con ricorso del 27 luglio 2020, A.________ ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale federale;
che, con lettera del 4 agosto 2020, il Tribunale federale ha scritto a A.________ che l'allegato ricorsuale non sembrava a prima vista adempiere alle esigenze di motivazione poste dalla legge, invitandolo a completare lo stesso entro il termine di ricorso;
che la lettera indicata, spedita con invio raccomandato, non è stata ritirata ed è quindi stata rispedita a A.________ per posta semplice;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 136 II 497 consid. 3 pag. 499);
che, secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, il ricorso deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto e deve pertanto confrontarsi - almeno brevemente - con le argomentazioni contenute nello stesso (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.);
che, giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, esigenze più severe valgono inoltre in relazione alla violazione di diritti fondamentali (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246);
che, d'altra parte, il Tribunale federale può scostarsi dall'accertamento dei fatti solo se è stato eseguito in violazione del diritto o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF);
che il ricorso interposto il 27 luglio 2020 - che non è stato in seguito oggetto di nessuna tempestiva completazione - non si confronta affatto con le argomentazioni giuridiche contenute nel giudizio impugnato e nemmeno contesta (validamente) l'accertamento dei fatti;
che lo stesso risulta pertanto motivato in maniera manifestamente insufficiente e dev'essere dichiarato inammissibile sulla base della procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che, tenuto conto delle circostanze, il Tribunale federale rinuncia tuttavia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile
 
2. Non vengono prelevate spese.
 
3. Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
 
Losanna, 22 settembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Seiler
 
Il Cancelliere: Savoldelli