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BGer 5A_703/2020 vom 23.09.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
5A_703/2020
 
 
Sentenza del 23 settembre 2020
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano,
 
Oggetto
 
curatela,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 luglio 2020
 
dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2020.29/31).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1. Con sentenza 30 luglio 2020 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto i reclami introdotti dai coniugi A.________ e B.________ contro le decisioni 21 febbraio 2020 mediante le quali l'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano ha istituito in loro favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e blocco dell'accesso ad alcuni beni (conti bancari e postali) e una curatela di cooperazione con deviazione della corrispondenza, nominando ad ognuno un curatore. Il Presidente, pur esprimendo qualche perplessità sulla scelta di nominare due curatori invece di uno solo, ha confermato l'adempimento in concreto dei presupposti per l'istituzione delle predette curatele, alla luce, in particolare, dei problemi di salute dei coniugi e delle difficoltà nella gestione della loro economia (v. art. 390 cpv. 1 n. 1 e 394-397 CC).
 
2. Con ricorso datato 29 agosto 2020 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale.
 
Mediante decreto 4 settembre 2020 i coniugi sono stati invitati a firmare il loro ricorso (v. art. 42 cpv. 1 e 5 LTF). Essi hanno sanato il vizio nel termine loro impartito e trasmesso al Tribunale federale un ulteriore scritto datato 12 settembre 2020.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3. Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in francese, come era diritto dei ricorrenti (art. 42 cpv. 1 LTF).
 
 
4.
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
 
4.2. Nel caso concreto i ricorrenti omettono di misurarsi con le argomentazioni contenute nella sentenza cantonale. Essi si limitano infatti, in sostanza, a genericamente affermare di non necessitare di alcuna misura di protezione e a contestare in modo appellatorio l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata, senza nemmeno pretendere che le condizioni che permettono al Tribunale federale di tenere conto di una fattispecie diversa da quella stabilita dall'autorità inferiore sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il loro gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
5. Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Considerate le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3. Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 3 sede di Lugano e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 23 settembre 2020
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini