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BGer 4A_121/2020 vom 16.12.2020
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
 
4A_121/2020
 
 
Sentenza del 16 dicembre 2020
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Kiss, Presidente,
 
Rüedi, May Canellas,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ LLC,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Goran Mazzucchelli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
mandato,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2018.95).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Nel settembre 2005 la A.________ LLC ha aperto presso la succursale di Lugano della B.________ SA una relazione bancaria in particolare allo scopo di effettuare operazioni speculative su divise over-the-counter. Il 16 e 17 agosto 2007 la chiusura di una serie di operazioni, concernenti perlopiù opzioni put e call, ha generato una perdita alla società statunitense, che agiva tramite il suo avente diritto economico C.________.
A.b. Con petizione 7 maggio 2013 la A.________ LLC ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura di Lugano la B.________ SA e ha chiesto che quest'ultima fosse condannata a pagarle fr. 1'889'395.--, oltre interessi, nonché il rigetto dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo. L'attrice rimproverava alla convenuta di aver chiuso anticipatamente di sua iniziativa e in violazione di disposizioni contrattuali 33 posizioni nel suddetto periodo. Al termine dell'istruttoria l'attrice ha aumentato le proprie pretese: in via principale ha chiesto fr. 2'007'859.50, importo pari alla differenza - in base alle risultanze peritali - fra quanto effettivamente addebitato sul suo conto e quanto sarebbe stato invece imputato alla normale scadenza delle operazioni; in via principale alternativa ha chiesto la corresponsione dell'utile conseguito dalla convenuta con tali operazioni (fr. 1'890'722.--) a cui ha aggiunto l'addebito (fr. 245'866.14) per la chiusura di una posizione ritenuta inesistente. In via subordinata (e alternativa subordinata) ha domandato fr. 1'889'395.-- pari al danno fatto valere in via principale, ma calcolato sulla base di importi diversi. Il Pretore ha respinto la petizione con giudizio del 29 maggio 2018.
B. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 30 gennaio 2020, respinto nella misura in cui era ammissibile l'appello dell'attrice. Ha ritenuto corretti gli accertamenti del Pretore secondo cui le chiusure del 16 e 17 agosto 2007 erano state concordate e non era stata dimostrata né l'esistenza di un vizio di volontà né la sua tempestiva invocazione. Ha aggiunto in via abbondanziale che la situazione dell'attrice non sarebbe migliorata nemmeno ipotizzando che le ultime 12 chiusure fossero state decise unilateralmente dalla convenuta, atteso che il valore delle garanzie disponibili era insufficiente e che richiedere la loro integrazione sarebbe stato superfluo, vista la comunicazione della società di non avere ulteriori disponibilità. Ha pure accertato che, contrariamente a quanto asserito dall'attrice, l'addebito di fr. 245'866.14 non è riferito a un'operazione inesistente.
C. Con ricorso in materia civile del 3 marzo 2020 la A.________ LLC postula che, previo conferimento dell'effetto sospensivo ed in riforma della sentenza di appello, la B.________ SA sia condannata in via principale a versarle fr. 2'007'859.05, in via subordinata fr. 1'889'395.-- e in via alternativa principale fr. 2'135'256.15, oltre accessori; chiede pure il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto notificare all'opponente. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi di diritto.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita parte il 6 marzo 2020.
 
1. Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 in relazione con gli art. 46 cpv. 1 lett. a LTF e 1 dell'ordinanza sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [COVID-19; RS 173.110.4]) dalla parte soccombente (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) nella procedura cantonale ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF).
2. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 143 I 1 consid. 1.4; 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto (DTF 140 III 86 consid. 2).
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5).
La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - arbitrario (art. 9 Cost.) - il ricorrente deve indicare chiaramente i diritti costituzionali che si pretendono violati e precisare in cosa consiste la violazione. Non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni del giudizio impugnato; il Tribunale federale non esamina le critiche di carattere appellatorio. Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 I 26 consid. 1.3; 144 III 264 consid. 6.2.3; 140 III 264 consid. 2.3). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3. La ricorrente non segue la sistematica della sentenza impugnata, ciò che rende in parte difficile capire a quali considerandi del giudizio cantonale essa riferisca le sue critiche. Qui di seguito verranno unicamente esaminate le censure chiaramente attribuibili, le altre rivelandosi di primo acchito inammissibili (supra, consid. 2 cpv. 1). Ciò vale segnatamente per le cifre 4, 9, 12 e 13 del ricorso.
4. Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. In virtù dell'art. 28 cpv. 1 CO la parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale. Il dolo dev'essere causale per la conclusione del contratto e va provato dalla parte che se ne prevale (DTF 129 III 320 consid. 6.3). Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della prestazione fatta (art. 31 cpv. 1 CO).
4.1. La Corte cantonale ha constatato, sulla base delle trascrizioni telefoniche, che la chiusura delle 33 operazioni è avvenuta con l'accordo dell'attrice (21 erano state da questa esplicitamente ordinate, mentre 12 erano state quantomeno accettate). Ha poi escluso che tale consenso sia stato inficiato da un vizio di volontà giuridicamente rilevante. Da un lato, perché C.________ non poteva essere stato tratto in errore da quanto manifestatogli dalla banca, essendo egli per sua stessa ammissione cognito del funzionamento dei mercati finanziari, laureato in economia e svolgente "l'attività di dottore commercialista" dal 1982. Dall'altro, perché nemmeno risulta che il preteso vizio di volontà sia stato invocato tempestivamente, atteso che con le lettere inviate fra il 20 agosto e il 18 settembre 2007 l'attrice si era limitata a contestare le chiusure delle operazioni, lamentando che queste sarebbero state effettuate senza un suo ordine.
4.2. La ricorrente denuncia una pressione psicologica da parte dell'opponente e sostiene di essersi tempestivamente prevalsa del vizio di volontà. Afferma pure che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, vi sarebbero state delle comunicazioni erronee e non le sarebbe stato trasmesso un elenco delle posizioni aperte.
4.3. La summenzionata critica ricorsuale non è di soccorso alla ricorrente. Essa dimentica che non ogni sollecitazione o informazione asseritamente omessa o errata assurge a vizio di volontà rilevante nel senso degli art. 23 segg. CO e omette di fornire una qualsiasi spiegazione sul perché nella fattispecie si sarebbe in presenza di un tale vizio. Inoltre né l'apodittica affermazione secondo cui dalla predetta corrispondenza risulterebbe la tempestiva invocazione di un vizio di volontà né l'appellatoria critica sull'agire dell'opponente - in cui la ricorrente si limita in sostanza a sostituire il proprio apprezzamento degli atti istruttori a quello contenuto nella sentenza impugnata - costituiscono un'ammissibile censura contro gli accertamenti di fatto della Corte cantonale. Con riferimento a quest'ultima critica ricorsuale giova aggiungere che l'arbitrio va spiegato con motivazione rigorosa volta a dimostrare la manifesta erroneità dell'apprezzamento di determinate prove, non la sostenibilità delle proprie tesi. La presente sentenza si fonda quindi sull'accertamento secondo cui le chiusure delle operazioni sono state concordate.
5. 
5.1. La Corte cantonale ha negato che l'addebito di fr. 245'866.14 fosse, come sostenuto dall'attrice, ingiustificato perché riferito alla chiusura di un'operazione inesistente. Essa ha accertato che l'operazione di apertura è quella risultante dal documento denominato "exposure details (intraday reval) " dell'8 agosto 2007, rispettivamente dalla lista allegata a un messaggio di posta elettronica del 17 agosto 2007.
5.2. La ricorrente afferma invece che la Corte cantonale sarebbe giunta alla predetta conclusione valutando in modo errato i referti peritali ed espone le conseguenze che l'addebito in discussione avrebbe avuto sul calcolo dei limiti operativi e sulla facoltà della banca di chiudere le operazioni.
5.3. Nella fattispecie la ricorrente ignora i documenti su cui si è basata la Corte cantonale. Così facendo, essa non si confronta con la citata motivazione (e quindi nemmeno tenta di farla apparire arbitraria), che non è basata sulla perizia. Per il resto basta rilevare che, ricordato come le chiusure sono state effettuate con il valido accordo della ricorrente, non occorre valutare le conseguenze indicate nel gravame di tale operazione sulla reale esposizione.
6. Non è infine necessario esaminare la parte del ricorso in cui la ricorrente lamenta che le chiusure delle operazioni sono state effettuate unilateralmente dalla banca in violazione del contratto quadro per operazioni over-the-counter, perché non precedute dalla richiesta di integrare le garanzie. Tale argomentazione è infatti riferita alla motivazione abbondanziale della sentenza impugnata ed è - ancora una volta - in contrasto con l'accertamento secondo cui invece tutte le chiusure sono state validamente concordate.
7. Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui si rivela ammissibile, si palesa infondato e va come tale respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 65 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2. Le spese giudiziarie di fr. 17'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3. Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 16 dicembre 2020
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti