BGer 2C_982/2020 vom 21.05.2021 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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2C_982/2020 | |
Decreto del 21 maggio 2021
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II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
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Giudice federale Aubry Girardin,
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in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Ermotti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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patrocinata dall'avv. Luca Taddei,
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ricorrente,
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contro
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Commissione per il notariato del Cantone Ticino,
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palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
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B.________,
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patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
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C.________.
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Oggetto
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Svincolo dal segreto professionale,
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ricorso contro la sentenza emanata il 21 ottobre 2020
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dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.133).
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Visto: | |
il ricorso presentato il 24 novembre 2020 da A.________ presso il Tribunale federale contro la sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino del 21 ottobre 2020 in materia di segreto professionale;
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la lettera del 5 maggio 2021 con cui la ricorrente ha dichiarato in sostanza di ritirare il ricorso poiché le parti "hanno trovato un accordo extragiudiziario che risolve oltre a tutte le pratiche relative al loro contenzioso anche la pratica di cui a margine che diviene quindi priva d'oggetto";
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che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie, dato il ritiro del ricorso annunciato nella lettera del 5 maggio 2021, la giudice dell'istruzione non può far altro che prendere atto di tale ritiro e disporre lo stralcio della causa dai ruoli (art. 71 LTF in relazione con l'art. 73 PC);
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che, come del resto richiesto dalla ricorrente nella lettera del 5 maggio 2021, le spese giudiziarie della sede federale vanno poste a carico di quest'ultima (cfr. 66 cpv. 1 LTF; art. 71 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 PC);
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che tali spese possono tuttavia essere ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF;
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che, come illustrato dalla ricorrente, le parti sono d'accordo di compensare le ripetibili, di modo che non si giustifica di assegnarne ad B.________ in questa sede sulla base dei combinati art. 66 cpv. 3 e 68 cpv. 4 LTF;
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che non si giustifica nemmeno assegnare ripetibili a C.________, il quale non si è fatto rappresentare (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);
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per questi motivi, la Giudice unica decreta: | |
1. È preso atto del ritiro del ricorso e la causa 2C_982/2020 è stralciata dai ruoli.
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2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3. Non vengono assegnate ripetibili.
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4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Commissione per il notariato del Cantone Ticino, al patrocinatore di B.________, a C.________ e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 maggio 2021
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In nome della II Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Aubry Girardin Ermotti
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