BGer 8C_492/2021 vom 05.10.2021 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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8C_492/2021 | |
Sentenza del 5 ottobre 2021 | |
I Corte di diritto sociale | |
Composizione
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Giudice federale Viscione, in qualità di giudice unica,
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Cancelliere Bernasconi.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione contro gli infortuni (presupposto processuale),
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ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 31 maggio 2021 (35.2020.101).
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Visto: | |
la decisione del 9 luglio 2020, confermata su opposizione il 28 ottobre 2020, che ha negato una rendita di invalidità ad A.________ tenuto conto soltanto dei disturbi alla spalla sinistra e la caviglia destra,
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la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino emessa il 31 maggio 2021, che ha respinto il ricorso contro la decisione su opposizione,
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il ricorso al Tribunale federale di A.________,
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il decreto del 19 luglio 2021 con cui è stato fissato un primo termine per il versamento di un anticipo spese,
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il decreto del 10 settembre 2021 con cui è stato fissato un secondo termine improrogabile per il versamento di un anticipo spese,
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il silenzio del ricorrente,
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che chi adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 LTF),
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che all'ultima richiesta di anticipo spese non è stato dato alcun seguito,
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
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che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che si prescinde in via eccezionale dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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che si avverte sin d'ora il ricorrente come in futuro l'avvio di procedure inutili potrebbe comportare il prelievo per lo meno di spese giudiziarie ridotte (cfr. sentenza 8C_382/2019 del 6 giugno 2019),
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per questi motivi, la Giudice unica pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
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Lucerna, 5 ottobre 2021
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice unica: Il Cancelliere:
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Viscione Bernasconi
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