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BGer 8C_500/2021 vom 11.10.2021
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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8C_500/2021
 
Decreto dell'11 ottobre 2021
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Maillard, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP/VPOD Zurigo/Lugano, patrocinato dall'avv. Mario Branda,
 
ricorrente,
 
contro
 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Diritto della funzione pubblica (ritiro del ricorso),
 
ricorso contro la risoluzione emanata il
 
16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino (n. 6503).
 
 
Visto:
 
la risoluzione governativa n. 6503 emanata il 16 novembre 2012 dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino con cui l'Esecutivo ticinese ha disciplinato per i dipendenti cantonali il diritto di sciopero, imponendo la garanzia del funzionamento minimo anche alle scuole di ogni ordine e grado,
l'indicazione contenuta in detta risoluzione che riservava la facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino,
il ricorso del Sindacato SSP/VPOD del 3 dicembre 2012 (timbro postale), indirizzato al Tribunale cantonale amministrativo, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'imposizione del servizio minimo per le scuole di ogni ordine e servizio e dell'obbligo per il dipendente pubblico di annunciare preventivamente al proprio superiore l'adesione allo sciopero,
la sentenza emessa il 12 luglio 2021 dal Tribunale cantonale amministrativo che ha considerato la risoluzione governativa alla stregua di un atto normativo, negandone un carattere decisionale impugnabile, e che ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, trasmettendo d'ufficio il ricorso al Tribunale federale,
la non impugnazione della sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale,
il decreto del 24 settembre 2021 con cui per ordine del Presidente della I Corte di diritto sociale è stato richiesto un anticipo delle spese,
lo scritto dell'8 ottobre 2021 (timbro postale) con il quale il Sindacato SSP/VPOD ha ritirato il ricorso,
 
che non di rado la differenza tra decisioni e atti normativi nel campo del personale pubblico non è evidente (DTF 136 I 323 consid. 4; sentenza 8C_13/2015 del 28 gennaio 2016 consid. 1.4),
che l'impugnazione diretta di ordinanze amministrative, direttive e circolari nell'ambito della procedura di controllo astratto della norma (art. 82 lett. b LTF) è ammessa soltanto in maniera molto restrittiva (DTF 145 I 121 consid. 1.1.2; 136 II 415 consid. 1.1),
che anche l'interesse a ricorrere dopo quasi 10 anni dell'emanazione del provvedimento impugnato poteva apparire alquanto dubbio, alla luce soprattutto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di sciopero del personale pubblico (DTF 144 I 306),
che in seguito alla desistenza del ricorrente tali questioni possono rimanere aperte,
che la causa dev'essere stralciata dai ruoli (art. 32 cpv. 2 e 71 LTF, in relazione con l'art. 73 cpv. 1 PC),
che, viste le particolarità della fattispecie, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
 
per questi motivi, il Presidente decreta:
 
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
Lucerna, 11 ottobre 2021
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi