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BGer 5A_1054/2021 vom 10.01.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_1054/2021
 
 
Sentenza del 10 gennaio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. A.________,
 
2. B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Autorità regionale di protezione 9 sede di
 
Torricella-Taverne, via alla Chiesa, 6808 Torricella.
 
Oggetto
 
curatela di rappresentanza, onorario del curatore,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 novembre 2021 dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2021.178/179/180/181).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decisione 1° ottobre 2021 (dichiarata immediatamente esecutiva), l'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne ha istituito in favore di A.________ una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 CC (già ordinata a titolo cautelare in data 30 settembre/1° ottobre 2019), limitando il suo esercizio dei diritti civili " in tutti gli ambiti giudiziari, amministrativi, penali ed assicurativi ". L'autorità di protezione ha anche confermato la nomina dell'avv. Pascal Cattaneo in veste di curatore di A.________ con il compito, segnatamente, di " rappresentare in via esclusiva l'interessato in tutte le procedure giudiziarie, amministrative, assicurative e penali ".
 
Con decisione 11 ottobre 2021 la medesima autorità di protezione ha approvato le note d'onorario del curatore per il periodo dal 6 marzo 2020 al 16 settembre 2020 (pari a complessivi fr. 19'339.55) e dal 17 settembre 2020 al 9 aprile 2021 (pari a complessivi fr. 14'753.--).
 
Mediante reclami 9 novembre 2021 A.________ e la moglie B.________ hanno impugnato entrambe le decisioni dell'autorità di protezione. Con un'unica sentenza del 16 novembre 2021 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver scartato, per inammissibilità, l'invito a astenersi o ricusarsi dalla causa, ha dichiarato tali reclami irricevibili per il motivo che le pretese contenute in essi esulavano dal tema delle decisioni impugnate, nemmeno rientravano nella competenza della Camera di protezione oppure erano già state ampiamente evase in occasione di altri gravami ed erano quindi dettate da condotta processuale abusiva dei coniugi.
 
2.
 
Con ricorso 18 dicembre 2021 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale sentenza e le decisioni dell'autorità di protezione. Essi hanno anche chiesto di sospendere " i provvedimenti cautelari e le rappresentanze per A.________" e di con oscere in via anticipata l'ammontare delle spese giudiziarie e la composizione della Corte giudicante, nonché invitato il Presidente Herrmann e la Cancelliera Antonini ad astenersi dal giudizio per avere già partecipato a decisioni precedenti.
 
Le loro ulteriori conclusioni (volte per esempio all'annullamento di tutte "le prestazioni economiche derivanti dalla curatela", all'assegnazione di risarcimenti danni oppure alla pronuncia di misure disciplinari nei confronti di curatori, magistrati o funzionari) risultano invece di primo acchito inammissibili, poiché esulano dall'oggetto del presente litigio.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
La questione della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente il gravame all'esame, può essere lasciata aperta, dato che tale gravame, come si vedrà in seguito, sfugge comunque a un esame di merito.
 
4.
 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii).
 
La domanda di " astensione " rivolta al Presidente della II Corte di diritto civile e alla sottoscritta Cancelliera dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusa ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF). In tali circostanze, la domanda può essere evasa dal Presidente e dalla Cancelliera di cui è chiesta la ricusa, prescindendo dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF (v. sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2.1 con rinvii).
 
 
5.
 
5.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Nella confusa e prolissa impugnativa all'esame, i ricorrenti si limitano a genericamente formulare critiche di merito (inammissibili, alla luce del giudizio di irricevibilità pronunciato dall'autorità inferiore; v. DTF 144 II 184 consid. 1.1) e a genericamente rimproverare all'autorità precedente svariate inadeguatezze procedurali o inesattezze nell'accertamento dei fatti. Omettendo di confrontarsi con l'argomentazione posta a fondamento della sentenza di ultima istanza cantonale, essi non spiegano perché i loro reclami avrebbero dovuto essere considerati ricevibili. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
5.2. Il gravame risulta peraltro di primo acchito irricevibile nella misura in cui i ricorrenti nemmeno criticano la sentenza di ultima istanza cantonale (v. art. 75 cpv. 1 LTF), bensì discutono le decisioni dell'autorità di protezione o questioni del tutto estranee alla presente vertenza (come l'operato di altre autorità in cause distinte).
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF. Con l'evasione del gravame la (implicita) richiesta di effetto sospensivo diventa priva di oggetto.
 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non si giustifica assegnare né ripetibili né " indennità di inconvenienza ".
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione ai ricorrenti, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 10 gennaio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini