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BGer 5D_221/2021 vom 01.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5D_221/2021
 
 
Sentenza del 1° febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, von Werdt,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________ SA,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 ottobre 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.80).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con precetto esecutivo emesso il 20 luglio 2020 la B.________ SA ha escusso A.________ per l'incasso di fr. 1'950.--, importo relativo a spese processuali e ripetibili contenute in una decisione di stralcio 24 marzo 2020 del Pretore del Distretto di Lugano. L'escussa ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Con decisione 19 maggio 2021 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Est ha rigettato in via definitiva tale opposizione per l'importo di fr. 1'950.-- oltre agli interessi di mora del 5 % dal 24 marzo 2020.
 
Mediante sentenza 27 ottobre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo 7 giugno 2021 introdotto dall'escussa, riformando la decisione del Giudice di pace nel senso che il rigetto è esteso agli interessi di mora del 5 % soltanto a partire dal 5 agosto 2020 (e non dal 24 marzo 2020).
 
2.
 
Con ricorso 3 dicembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
 
Non sono state chieste determinazioni sul ricorso.
 
 
3.
 
3.1. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne, contrariamente a quanto sembra pretendere la ricorrente, una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
 
3.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF su rinvio dell'art. 117 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti stabiliti dall'autorità inferiore, che può rettificare o completare d'ufficio se il loro accertamento è avvenuto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 116 LTF (art. 118 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 
4.
 
4.1. Secondo i Giudici cantonali, la decisione di stralcio 24 marzo 2020 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF. A mente loro, tale decisione va infatti ritenuta esecutiva: l'obiezione della ricorrente di non averne avuto conoscenza prima del 23 novembre 2020, quando il Giudice di pace le ha fissato un termine per inoltrare le osservazioni all'istanza di rigetto, non è compatibile con l'esigenza della buona fede, la quale non permette di differire a piacimento la decorrenza di un termine. Ora, dal precetto esecutivo 20 luglio 2020 (che la debitrice deve aver per forza ricevuto, dato che vi ha interposto opposizione in data 4 agosto 2020) o in ogni modo dall'ordinanza 23 novembre 2020 di assegnazione del termine per prendere posizione sull'istanza di rigetto, ella avrebbe potuto dedurre l'esistenza della decisione di stralcio e avrebbe quindi potuto impugnarla, ciò che invece non ha fatto.
 
4.2. La ricorrente ribadisce di non aver ricevuto né la decisione di stralcio né il precetto esecutivo e lamenta la violazione di varie garanzie costituzionali. Ella considera in sostanza che, siccome la decisione di stralcio 24 marzo 2020 sarebbe stata presa "in pieno lockdown totale imposto dal Consiglio federale per via della pandemia COVID 19", "non è data la certezza di parità ed equità" dell'art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e inoltre i Giudici cantonali non potevano da lei esigere di comportarsi secondo la buona fede ex art. 9 Cost. La mancata notifica della decisione 24 marzo 2020 costituirebbe inoltre una violazione del rispetto della sua corrispondenza epistolare garantito dall'art. 13 cpv. 1 Cost.
 
4.3. Tali argomenti - confusi, generici, privi di pertinenza con le norme citate e di serio confronto con i considerandi dell'impugnata sentenza - non possono tuttavia essere ritenuti sufficienti per sostanziare l'asserita violazione di diritti costituzionali. Il ricorso non soddisfa le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF e va quindi dichiarato inammissibile.
 
5.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a presentare una risposta al ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini