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BGer 1C_719/2021 vom 09.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1C_719/2021
 
Decreto del 9 febbraio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Chaix, Giudice presidente,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ e B.________,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Società svizzera di radiotelevisione, 3006 Berna,
 
opponente,
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
 
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Procedura amministrativa,
 
ricorso contro la decisione emanata il 18 ottobre 2021
 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
 
del Cantone Ticino (52.2021.397).
 
 
Considerando:
 
che avverso la sentenza del 14 settembre 2021 (incarto n. 52.2020.326) con la quale il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione del 28 maggio 2020 (n. LIT.2019.8) della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, il 24 settembre 2021 A.________ ha inoltrato un ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che contro la sentenza della Corte cantonale del 14 settembre 2021 A.________ aveva poi presentato un ricorso, non ratificato dal suo curatore, al Tribunale federale, che con sentenza 1C_612/2021 del 15 novembre 2021 l'ha dichiarato inammissibile;
 
che il 24 settembre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza del 14 settembre 2021 anche davanti al Tribunale cantonale amministrativo;
 
che con decisione del 18 ottobre 2021 (n. 52.2021.397) il giudice delegato della Corte cantonale, preso atto che il curatore di A.________ non ha ratificato l'impugnativa, ha dichiarato irricevibile l'atto del 24 settembre 2021;
 
che avverso questa decisione A.________ e anche B.________ presentano, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla;
 
che il Tribunale federale ha invitato i ricorrenti a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--;
 
che il 26 novembre 2021 il curatore di A.________ ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso, chiedendo di prescindere dal prelievo di spese giudiziarie (sulla curatela definitiva vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022);
 
che con scritto del 4 gennaio 2022 i ricorrenti hanno poi comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
 
che, come a loro noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
 
che i ricorrenti disconoscono che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 nei loro confronti), rilevato che nel caso in esame alla ricorrente difetta inoltre la legittimazione a impugnare una decisione che non la concerne;
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
 
che in accoglimento della richiesta del curatore si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie nei confronti di A.________ (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
 
che, per contro, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, ritenuto inoltre ch'ella impugna una sentenza che non la concerne;
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza, alla Commissione di mediazione indipendente LIT e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 febbraio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Chaix
 
Il Cancelliere: Crameri