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BGer 5D_223/2021 vom 14.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5D_223/2021
 
 
Sentenza del 14 febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Stato del Canton e Ticino, 6500 Bellinzona,
 
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
anticipo spese (condono),
 
ricorso contro il decreto emanato il 19 novembre 2021 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.82).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con decisione 1° marzo 2021 il Pretore del Distretto di Lugano ha stralciato dai ruoli per desistenza una causa promossa da A.________ in materia di condono delle spese giudiziarie (per un importo pari a fr. 3'992.--) e ha posto le spese di fr. 100.-- a carico dello stesso.
 
Mediante decreto 19 novembre 2021 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha assegnato a B.________ (moglie di A.________) un ultimo termine fino al 6 dicembre 2021 per provvedere al versamento dell'anticipo di fr. 150.-- in garanzia delle spese processuali presumibili in relazione al reclamo da lei presentato in data 7 giugno 2021 avverso la predetta decisione.
 
2.
 
Con ricorso 6 dicembre 2021A.________ ha impugnato tale decreto dinanzi al Tribunale federale. Egli ha anche chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
Nel medesimo allegato A.________ ha impugnato anche un altro decreto emanato il 19 novembre 2021 dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, nonché una sentenza 5 novembre 2021 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tali impugnative sono state trattate separatamente (v. sentenze 5D_224/2021 e 5A_1011/2021 pronunciate in data odierna).
 
4.
 
La decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1). La via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Il decreto impugnato è pertanto unicamente suscettivo di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).
 
5.
 
S ebbene l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ sia stato limitato e sia stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022 [concernente il qui ricorrente]), egli ha nuovamente, come già fatto numerose volte dopo l'adozione della menzionata misura (già istituita in via cautelare), agito personalmente senza l'ausilio del curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
In queste circostanze non si giustifica assegnare al curatore - il quale non ha peraltro reagito all'invio dell'avviso di ricevimento del ricorso qui all'esame - un termine giusta l'art. 42 cpv. 5 LTF per ratificare il rimedio, poiché tale disposto permette di ovviare a vizi di uno scritto in caso di omissioni involontarie, ma non nel caso di una persistente reiterata intenzionale inosservanza delle regole procedurali (v. sentenze 4D_34/2021 del 29 giugno 2021; 4A_500/2020 del 9 novembre 2020; 4F_8/2020 del 4 novembre 2020 consid. 4 [concernenti il qui ricorrente]). L'impugnativa non può quindi essere esaminata nel merito.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). L'istanza di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente diventa pertanto priva d'oggetto. Non si giustifica assegnare né ripetibili né "indennità di inconvenienza".
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo.
 
Losanna, 14 febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini