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BGer 5A_59/2022 vom 21.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_59/2022
 
 
Sentenza del 21 febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Herrmann, Presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
 
via Bossi 2a, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
anticipo spese (relazioni personali),
 
ricorso contro il decreto emanato il 13 gennaio 2022
 
dal Presidente della Camera di protezione del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.3).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Nell'ambito di una procedura di reclamo introdotta da A.________ avverso una decisione 14 dicembre 2021 dell'Autorità regionale di protezione 2 sede di Mendrisio (in materia di relazioni personali tra il reclamante e il figlio B.________), con decreto 13 gennaio 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha invitato A.________ a versare un anticipo di fr. 700.-- entro il 31 gennaio 2022 in garanzia delle spese processuali presumibili.
 
2.
 
Con ricorso 25 gennaio 2022 A.________ ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale federale.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
3.
 
La decisione con cui viene chiesto un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili costituisce una decisione incidentale, che può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2). Non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare l'anticipo. Il ricorrente che impugna una tale decisione e che afferma di non poter accedere a un tribunale, deve quindi dimostrare, nella motivazione del gravame, che questo pregiudizio lo minacci effettivamente, in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2.3).
 
Nel gravame all'esame il ricorrente afferma che la sua situazione economica sarebbe difficile e non gli permetterebbe "di sostenere i costi legali" e sottolinea che "la nostra Costituzione garantisce il diritto di difesa e di poter accedere facilmente alle autorità giudiziarie". Egli tuttavia non dimostra minimamente di non essere in grado di versare l'anticipo richiesto. Il suo ricorso, rivolto contro un decreto che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, si rivela quindi inammissibile.
 
4.
 
In tali circostanze il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
 
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta già per l'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al ricorrente e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 21 febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini