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BGer 2C_169/2022 vom 23.02.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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2C_169/2022
 
 
Sentenza del 23 febbraio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Imposta federale diretta (IFD) e imposta cantonale (IC) 2018,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2021.153 e 80.2021.154).
 
 
Fatti:
 
A.
Con sentenza del 18 gennaio 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il gravame sottopostole da A.________ contro la decisione su reclamo emanata il 3 giugno 2021 dall'Ufficio circondariale di tassazione Lugano, concernente la sua tassazione in materia d'imposta federale diretta e d'imposta cantonale per l'anno 2018. Evasi aspetti ora non più litigiosi, la Corte cantonale si è pronunciata sulla questione della deducibilità delle spese di gestione e manutenzione nonché di vari costi di tre immobili posseduti dal contribuente, menzionati da questi nella propria dichiarazione di imposta per l'anno 2018 per un importo pari a fr. 68'279.-- (aumentato in sede di reclamo a fr. 70'461.--) e riconosciuti nella misura di fr. 7'542.-- dal fisco.
Richiamati i disposti applicabili (artt. 32 cpv. 2 LIFD [RS 642.11] e 31 cpv. 2 LT [RL/TI 640.100]) nonché la giurisprudenza concernente le deduzioni di spese legate ad immobili appartenenti alla sostanza privata e in particolare quelli locati a terzi, la Corte cantonale, confermato il reddito di locazione accertato dall'autorità di tassazione, ha osservato che nel caso di specie le spese di gestione litigiose erano pagate dagli inquilini quali spese accessorie, ragione per cui non potevano essere ammesse in deduzione. Con riguardo alle spese condominiali ha osservato che, in mancanza di conteggi completi, non era possibile ammetterne di più in deduzione di quanto già riconosciuto dal fisco. Si è poi pronunciata su diversi costi fatti valere dal contribuente, specificando nel dettaglio quali potevano o meno essere dedotti (cfr. sentenza impugnata consid. 3.3.3 e 3.3.4), indicando in seguito che i contributi di miglioria, avendo carattere di investimento e non di manutenzione, non potevano essere dedotti. Infine, rammentato che la deduzione forfettaria - richiesta dal contribuente - non era applicabile per i beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali, ha chiarito la situazione di ognuno dei tre immobili del contribuente, considerando che per due stabili vi era un uso commerciale preponderante e concedendo invece il forfait per il terzo. La Camera di diritto tributario ha quindi riformato la decisione su reclamo contestata nel senso che per l'immobile in questione invece delle spese effettive, pari a fr. 1'153.--, veniva ammessa la deduzione forfettaria ammontante a fr. 6'075.--.
B.
Il 18 febbraio 2022 A.________ ha presentato un ricorso al Tribunale federale con cui domanda che la sentenza cantonale sia annullata e che venga chiesta all'autorità fiscale la revisione della sua decisione di tassazione per l'anno 2018 "rideterminando l'ammontare dovuto".
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
 
Erwägung 2
 
2.1. La Corte cantonale si è lecitamente pronunciata in un solo giudizio concernente le imposte cantonali e l'imposta federale diretta; in tali circostanze, il ricorrente poteva anche lui formulare critiche e conclusioni valide per le due categorie di imposte, senza procedere a ulteriori distinzioni (DTF 135 II 260 consid. 1.3).
2.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto le eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 e art. 90 LTF). Essa è stata interposta nei termini dal destinatario del giudizio contestato (art. 100 cpv. 1 LTF), con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), ed è pertanto di principio ricevibile come ricorso ordinario in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF).
2.3. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). In altre parole il ricorso deve trarre spunto dalla motivazione della decisione impugnata: la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente. Il rimando ad altri allegati o agli atti non è sufficiente (DTF 140 III 115 consid. 2) come pure è inammissibile riproporre parola per parola la medesima motivazione sottoposta all'autorità inferiore (DTF 134 II 244 consid. 2.3).
2.4. Nel caso concreto il ricorso non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione. In primo luogo il ricorrente ripropone in larga misura l'identica motivazione del gravame presentato nella sede cantonale, motivo per cui al riguardo l'atto di ricorso si rivela irricevibile (DTF 134 II 244 consid. 2.3). Per quanto poi l'allegato ricorsuale si differenzia da quello presentato alla Camera di diritto tributario, va osservato che l'insorgente si limita ad elencare le spese di manutenzione e di gestione così come i vari costi di cui vorrebbe ottenere la deduzione, senza tuttavia confrontarsi con la dettagliata argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale in proposito (cfr. sentenza impugnata consid. 3.3.1 a 3.3.4 pag. 11 a 14) e senza tener conto dei fatti, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), sui quali essa ha fondato il proprio ragionamento. Altrimenti detto egli non spiega in cosa e perché (art. 42 cpv. 2 LTF) la sentenza impugnata disattenderebbe su questo punto il diritto determinante. Ne discende che in proposito la motivazione non soddisfa le condizioni legali e giurisprudenziali e il gravame sfugge di conseguenza ad un esame di merito.
 
Erwägung 3
 
3.1. Premesse queste considerazioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile sia con riferimento all'imposta federale diretta sia per quanto riguarda l'imposta cantonale e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.2. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 23 febbraio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud