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BGer 5A_893/2021 vom 01.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5A_893/2021
 
 
Sentenza del 1° marzo 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Escher, Giudice presidente,
 
Marazzi, Schöbi,
 
Cancelliera Corti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Maurizio Zappa,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Stefano Perucchi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rigetto definitivo dell'opposizione,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2021 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2021.1).
 
 
Fatti:
 
 
A.
 
A.a. Con decisione 24 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Lugano ha accertato la paternità di A.________ su B.________, nata il 28 marzo 1991, e ha condannato il padre a pagare alla figlia, retroattivamente dal 18 agosto 2005 (ovvero da un anno prima dell'inoltro della petizione), contributi di mantenimento mensili di fr. 1'191.-- dal 18 agosto al 31 dicembre 2005, fr. 1'298.-- dal 1° gennaio al 31 maggio 2006, fr. 1'262.-- dal 1° giugno al 31 dicembre 2006, fr. 1'182.-- dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, fr. 1'242.-- dal 1° luglio al 31 dicembre 2007 e fr. 1'299.-- dal 1° gennaio 2008 fino al termine della formazione.
Il 28 marzo 2009 B.________ è divenuta maggiorenne.
A.b. In data 12 giugno 2013 padre e figlia si sono incontrati presso l'Autorità regionale di protezione 3, sede di Lugano Ovest, senza pervenire a un accordo, in particolare su un piano di pagamento della pretesa di fr. 102'717.-- a titolo di alimenti arretrati fatta valere dalla figlia.
A.c. Il 23 luglio 2018 la figlia ha escusso il padre per l'incasso di fr. 111'810.90 oltre interessi del 5 % dal 5 agosto 2005, indicando quale causa del credito: "Pagamento contributi di mantenimento come da sentenza (cresciuta in giudicato) emanata dalla Pretura di Lugano il 24 novembre 2008".
La figlia ha chiesto (limitatamente a fr. 97'961.--) il rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal padre al precetto esecutivo. Con decisione 22 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto l'istanza, rigettando in via definitiva l'opposizione limitatamente a fr. 28'053.-- oltre interessi del 5 % dal 15 giugno 2018. Il Pretore ha considerato prescritti i contributi di mantenimento maturati dal 25 novembre 2008 al 28 marzo 2009, contrariamente a quelli dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008.
B.
Con sentenza 6 ottobre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dal debitore avverso la decisione pretorile e ha accolto la domanda di rettifica del dispositivo della creditrice, rigettando in via definitiva l'opposizione del padre per fr. 49'199.-- (anziché fr. 28'053.--) oltre interessi del 5 % dal 15 giugno 2018.
C.
Mediante ricorso in materia civile datato 26 ottobre 2021 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. Chiede che, in accoglimento dello stesso, la decisione cantonale sia riformata nel senso di respingere l'istanza di B.________ e di conseguenza di mantenere la sua opposizione al precetto esecutivo.
È stato acquisito l'incarto cantonale, ma non sono state chieste determinazioni.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1 con rinvio), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Il tempestivo (100 cpv. 1 LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
Erwägung 2
 
Se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF). Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF).
L'art. 81 cpv. 1 LEF esige, per il mantenimento dell'opposizione, la prova per mezzo di documenti dell'estinzione del debito (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1; v. STÉPHANE ABBET, in La mainlevée de l'opposition: commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 58 segg. ad art. 84 LEF con rinvii). A differenza di quanto avviene per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova piena del contrario. Le esigenze sono pertanto comparabili a quelle vigenti per l'azione in annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'art. 85 LEF: mediante tale limitazione dei mezzi di difesa, il legislatore ha voluto impedire che il debitore procrastini a piacimento la procedura esecutiva benché sussista un titolo di credito definitivo (sentenza 5A_331/2017 del 17 luglio 2017 consid. 3.1 e 3.4). All'escusso incombe di dimostrare, per mezzo di documenti, non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza del quale il debito è estinto (sentenza 5A_626/2019 del 9 luglio 2020 consid. 3.1).
In caso di estinzione parziale del debito, il rigetto definitivo dell'opposizione può unicamente essere rifiutato per la parte del debito estinta se il debitore dimostra con documenti la causa dell'estinzione parziale e il corrispondente importo, in caso contrario il rigetto dell'opposizione dev'essere pronunciato per l'intero debito (DTF 124 III 501 consid. 3b).
 
Erwägung 3
 
3.1. La Corte cantonale ha confermato che la decisione pretorile 24 novembre 2008 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LEF.
I Giudici cantonali hanno inoltre confermato che l'eccezione di prescrizione fatta valere dal debitore (v. art. 81 cpv. 1 LEF) non poteva essere ammessa per i crediti di mantenimento della figlia per le mensilità dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008, sottoposti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO. Al riguardo, la Corte cantonale ha osservato che solo i crediti già esigibili prima del loro riconoscimento o accertamento vedono il loro termine di prescrizione prorogato di dieci anni giusta tale norma. Essa ha poi spiegato che l'obbligo di mantenimento del figlio esiste - ed è esigibile - sin dalla sua nascita fino almeno alla sua maggior età, trattandosi di un effetto legale del rapporto di filiazione che "dà luogo a debiti non quantificati né quantificabili in anticipo, motivo per cui devono essere specificati mediante convenzione o giudizio". Essa ha poi rilevato che, sebbene l'art. 279 cpv. 1 CC preveda che il figlio non può chiedere i contributi di mantenimento per il periodo anteriore all'anno precedente l'avvio dell'azione, le pretese nascono man mano che si verificano le necessità di sostentamento del figlio e sono esigibili indipendentemente dall'inoltro di un'azione giudiziaria. L'autorità inferiore ha ritenuto che il diritto agli alimenti non nasce quindi con la sentenza o la convenzione, ma essa ne accerta "l'esistenza e l'esigibilità, se del caso con effetto retroattivo"; era quello che aveva fatto il Pretore nella sua decisione 24 novembre 2008, laddove aveva precisato che "le pretese accertate - la prima per parte dell'agosto del 2005 - sono esigibili entro il 5 di ogni mese". L'autorità inferiore ha dunque concluso che i crediti maturati dal 5 agosto 2005 al 5 novembre 2008 erano già esigibili al momento dell'emanazione della decisione 24 novembre 2008 e che per essi era quindi iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di dieci anni in virtù dell'art. 137 cpv. 2 CO a partire dal 28 marzo 2009, ovvero da quando la figlia era divenuta maggiorenne (v. art. 134 cpv. 1 n. 1 CO). Il termine era poi stato interrotto prima della sua scadenza (del 28 marzo 2019) al più tardi il 23 luglio 2018 quando era stato emesso il precetto esecutivo e poi dall'istanza di rigetto (v. art. 135 n. 2 CO). L'autorità inferiore ha infine ritenuto che non era pertanto necessario verificare se l'udienza presso l'Autorità regionale di protezione del 12 giugno 2013 avesse a sua volta interrotto il termine di prescrizione.
3.2. Il ricorrente ritiene che il Tribunale d'appello avrebbe a torto applicato un nuovo termine di prescrizione di dieci anni ex art. 137 cpv. 2 CO e invoca la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 128 n. 1 CO per la totalità dei contributi di mantenimento, sostenendo che tutte le mensilità in favore della figlia sarebbero pertanto prescritte. A suo dire, prima della decisione 24 novembre 2008, sarebbe esistito solo il fondamento giuridico del diritto della figlia ad ottenere il mantenimento (
3.3. In concreto, come visto, è litigiosa la questione dell'esigibilità e della prescrizione dei contributi di mantenimento per la figlia precedenti alla sentenza 24 novembre 2008.
3.3.1. Giusta l'art. 128 n. 1 CO si prescrivono col decorso di cinque anni le prestazioni periodiche, come ad esempio i contributi di mantenimento per i figli ( v. STEPHEN V. BERTI, Zürcher Kommentar, 3a ed. 2002, n. 21 ad art. 128 CO; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 7a ed. 2020, n. 3 ad art. 128 CO).
Le prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 128 n. 1 CO sono pagamenti che il debitore è tenuto a fornire a intervalli regolari nell'ambito dello stesso rapporto giuridico. Ogni prestazione deve poter essere esatta in modo indipendente; non è tuttavia necessario che le prestazioni siano tutte della stessa importanza e che il loro importo sia determinato con precisione in anticipo (D TF 143 III 348 consid. 5.2.1; 139 III 263 consid. 1.1; 124 III 370 consid. 3c).
3.3.2. Ai sensi dell'art. 130 cpv. 1 CO, la prescrizione comincia quando il credito è esigibile. L'esigibilità, ossia il momento a partire dal quale il creditore può esigere il suo credito dal debitore, è immediata, cioè dalla nascita del credito, a meno che un tempo non sia stato determinato dal contratto o risulti dalla natura del rapporto giuridico (art. 75 CO). Il momento in cui il creditore viene a conoscenza dell'esistenza e dell'importo del suo credito non è determinante per far cominciare a decorrere la prescrizione (DTF 143 III 348 consid. 5.3.1 e 5.3.2; 129 III 535 consid. 3.2.1; sentenza 4A_148/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.2.2).
3.3.3. Secondo il nuovo art. 134 cpv. 1 n. 1 CO, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, la prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli. Il vecchio art. 134 cpv. 1 n. 1 CO (in vigore dal 1° gennaio 2000; RU 1999 1118) prevedeva invece solamente la sospensione per i crediti dei figli contro i genitori durante l'esercizio dell'autorità parentale.
Affinché il nuovo art. 134 cpv. 1 n. 1 CO sia applicabile, la prescrizione deve ancora decorrere il 1° gennaio 2017 (v. sentenza 5A_416/2019 dell'11 ottobre 2019 consid. 5.1.4 con rinvii).
3.3.4. Ai sensi dell'art. 137 CO, coll'interruzione della prescrizione (che avviene mediante gli atti interruttivi previsti all'art. 135 CO) incomincia a decorrere una nuova prescrizione (cpv. 1). Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni (cpv. 2).
Il termine di prescrizione di dieci anni è un nuovo termine, ciò che implica che un precedente termine abbia già iniziato a decorrere, ed è applicabile sia nel caso di un'azione d'accertamento che in quello di un'azione di condanna; è tuttavia necessario che la sentenza indichi l'importo del credito (v. PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 3a ed. 2021, n. 4a e 5 ad art. 137 CO).
I crediti che si prescrivono col decorso di cinque anni ai sensi dell'art. 128 CO sono soggetti al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO solo se già esigibili al momento del loro riconoscimento mediante titolo o sentenza (sentenza 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000 consid. 6a, non pubblicato in DTF 127 III 1; v. PICHONNAZ, op. cit., n. 32 ad art. 128 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 14 ad art. 128 CO e n. 5 ad art. 137 CO). Un titolo o una sentenza che constata l'esistenza di un credito soggetto al termine di prescrizione di cinque anni dell'art. 128 CO fa scattare un nuovo termine di prescrizione di dieci anni solo per i crediti già scaduti e non per i crediti futuri (v. PICHONNAZ, op. cit., n. 8 ad art. 137 CO; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; DÄPPEN, op. cit., n. 5 ad art. 137 CO; BERTI, op. cit., n. 29 ad art. 137 CO).
3.3.5. Il figlio può proporre azione contro il padre o la madre o contro ambedue per chiedere il mantenimento futuro e quello per l'anno precedente l'azione (art. 279 cpv. 1 CC). Il contributo di mantenimento è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento (art. 285 cpv. 3 CC).
Quando la filiazione è accertata posteriormente alla nascita tramite riconoscimento (art. 260 CC) o azione di paternità (art. 261 segg. CC), il mantenimento può essere reclamato solo per l'anno precedente l'azione (v. art. 279 cpv. 1 CC; v. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 131 seg. e 1356; FOUNTOULAKIS/BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 6a ed. 2018, n. 1a ad art. 276 CC).
L'obbligo di base dei genitori di mantenimento del figlio ai sensi degli art. 276 segg. CC costituisce il fondamento della pretesa del figlio ad ottenere il mantenimento concreto (diretto e indiretto); questa concretizzazione avviene tramite sentenza o convenzione. L'obbligo di base va quindi distinto dall'obbligo specifico (v. art. 285 CC) di pagare (anticipatamente) un contributo di mantenimento (v. CYRIL HEGNAUER, Berner Kommentar, 1997, n. 60-63 ad art. 276 CC). Quest'obbligo di pagamento di contributi alimentari comincia dalla data fissata nella sentenza o nella convenzione (eventualmente con effetto retroattivo), in caso di sentenza al più presto un anno prima dell'introduzione dell'azione da parte del figlio creditore (v. art. 279 cpv. 1 CC; HEGNAUER, op. cit., n. 112 ad art. 285 CC). La data di adempimento fissata nella sentenza o nella convenzione fa nascere il credito alimentare e lo rende quindi esigibile (v. HEGNAUER, op. cit., n. 7 ad art. 289 CC e anche n. 118 ad. art. 285 CC; v. pure supra consid. 3.3.2).
3.3.6. Al momento dell'emanazione della decisione 24 novembre 2008 i crediti di mantenimento a partire dall'anno precedente l'introduzione dell'azione da parte della creditrice e fino al 24 novembre 2008 erano quindi già esigibili, poiché tale decisione non ha fatto che concretizzare, con effetto retroattivo, l'obbligo del padre di pagare alla figlia dei contributi alimentari mensili. Per tali crediti la prescrizione di ogni singola mensilità (rivendicabile in modo indipendente) aveva pertanto già cominciato a decorrere per un periodo di cinque anni (art. 128 n. 1 CO; v. anche vecchio art. 134 cpv. 1 n. 1 CO; v.
È quindi a ragione che la Corte cantonale ha applicato alle mensilità dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008 - crediti appunto già esigibili al momento del loro riconoscimento tramite sentenza - il nuovo termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO (v. supra consid. 3.3.4). Per il resto, il ricorrente non contesta, come ritenuto dalla Corte cantonale, che siffatto termine avrebbe iniziato a decorrere dalla maggiore età della figlia e nemmeno che esso sarebbe stato interrotto al più tardi il 23 luglio 2018 con l'emissione del precetto esecutivo e poi con l'istanza di rigetto. Non si pone quindi la questione di sapere se tale termine sarebbe anche stato interrotto dall'incontro tra le parti del 12 giugno 2013 presso l'Autorità regionale di protezione.
Occorre infine sottolineare che la tesi del ricorrente, secondo la quale i crediti di mantenimento sarebbero unicamente divenuti esigibili tramite la sentenza 24 novembre 2008, equivarrebbe a dire che l'art. 137 cpv. 2 CO non potrebbe mai essere applicato ai contributi alimentari fissati da un giudice (poiché né i contributi precedenti alla sentenza né quelli futuri sarebbero già esigibili).
La Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto federale confermando che i crediti di mantenimento per le mensilità dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008 non erano prescritti e che il rigetto dell'opposizione poteva essere concesso per il relativo importo. Ne consegue che la decisione impugnata non presta il fianco a critica alcuna e le censure del ricorrente sono dunque infondate.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa infondato e va respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, dato che non è stata invitata a esprimersi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 1° marzo 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Corti