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BGer 9D_1/2022 vom 03.03.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9D_1/2022
 
 
Sentenza del 3 marzo 2022
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinata da CO.DI.CI. Centro per i diritti del cittadino,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone
 
Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 gennaio 2022 (32.2021.80).
 
 
Visto:
 
la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) del 15 giugno 2021 che ha rifiutato ad A.________ la presa a carico dell'AI di spese di psicoterapia,
la sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni che ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione dell'UAI e accollato le spese giudiziarie di fr. 500.-,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di A.________ con cui chiede l'annullamento del dispositivo n. 2 della sentenza cantonale riguardante la condanna al pagamento delle spese giudiziarie,
 
che, quando è censurata la lesione di diritti costituzionali, come nella fattispecie, il ricorso deve esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2),
che l'arbitrio (art. 9 Cost.) non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata (DTF 140 III 16 consid. 2.1),
che il Tribunale cantonale delle assicurazioni per imporre spese giudiziarie ha fatto riferimento all'art. 69 cpv. 1 bis LAI,
che la ricorrente si limita a persistere nelle sue conclusioni, esprimendo la sua visione delle cose e criticando genericamente l'operato della Corte cantonale, senza però dimostrare alcun arbitrio,
che la ricorrente non pretende né l'esistenza di una norma costituzionale, la quale consacri il diritto a una giustizia gratuita, né l'applicazione arbitraria di una disposizione del diritto cantonale, la quale imponga in qualche modo al giudice di informare le parti sull'importo presumibile delle spese giudiziarie (cfr. art. 97 CPC per i processi civili),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 3 marzo 2022
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi