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BGer 5F_6/2022 vom 08.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
5F_6/2022
 
 
Sentenza dell'8 aprile 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Herrmann, Presidente,
 
Escher, Marazzi,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
istante,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno,
 
A ssicurazione B.________,
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
 
d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di
 
vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza 5A_88/2022
 
del Tribunale federale svizzero del 16 febbraio 2022.
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza 5A_88/2022 del 16 febbraio 2022, emanata nella procedura semplificata, la II Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso 4 febbraio 2022 inoltrato da A.________ avverso una decisione 14 gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (che aveva a sua volta dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro il verbale di pignoramento 14 luglio 2021 emanato dall'Ufficio di esecuzione di Locarno nel quadro delle esecuzioni promosse dall'assicurazione B.________ e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG).
 
2.
 
Mediante domanda di revisione 1° aprile 2022 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di "rivalutare" la sua sentenza 5A_88/2022, di annullare le spese giudiziarie pari a fr. 200.-- poste a suo carico in tale sentenza, di "respingere, ritirare e annullare tutte le operazioni fatte e contenute nel Verbale di pignoramento 14 luglio 2021" e di dispensarlo dal pagamento di eventuali spese per la sua domanda di revisione.
 
Nel medesimo scritto A.________ ha anche chiesto la revisione della sentenza 5A_89/2022 del Tribunale federale del 16 febbraio 2022. Tale istanza è stata trattata separatamente (v. sentenza 5F_7/2022 pronunciata in data odierna).
 
 
3.
 
3.1. La revisione di una sentenza del Tribunale federale può unicamente essere chiesta per uno dei motivi elencati negli art. 121 segg. LTF. In una domanda di revisione occorre pertanto esporre, menzionando eventuali mezzi di prova, il motivo di revisione invocato. Non basta a tal fine semplicemente pretendere la sua esistenza, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura esso giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza di cui è chiesta la revisione (sentenza 4F_13/2018 del 9 aprile 2018).
 
3.2. Lo scritto all'esame non menziona alcun motivo di revisione previsto dalla legge (l'istante si limita infatti, in sostanza, a riproporre un lungo passaggio del suo ricorso 4 febbraio 2022 e a ridiscutere liberamente la sentenza 5A_88/2022) e non soddisfa quindi già per questo motivo i predetti requisiti. La domanda di revisione risulta pertanto manifestamente inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).
 
4.
 
La (implicita) domanda di assistenza giudiziaria va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole dell'istanza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
I l Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria dell'istante è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dell'istante.
 
4.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento.
 
Losanna, 8 aprile 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Herrmann
 
La Cancelliera: Antonini