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BGer 4A_665/2020 vom 12.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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4A_665/2020
 
Decreto del 12 aprile 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. dott. Elio Brunetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dall'avv. Gianluca Dosi,
 
opponente.
 
Oggetto
 
contratto preliminare di compravendita,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 novembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.195).
 
 
Considerando:
 
che in parziale accoglimento della petizione inoltrata da B.________ nei confronti della A.________ SA, il Pretore del distretto di Lugano ha, con giudizio 24 ottobre 2019, condannato la convenuta a versare all'attore euro 1'500'000.--, oltre interessi;
 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un appello della A.________ SA, riformato la sentenza di primo grado, annullando la condanna al pagamento di interessi e modificando la ripartizione degli oneri processuali;
 
che con ricorso in materia civile del 23 dicembre 2020 la A.________ SA postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza di appello con, in via principale, la reiezione della petizione e, in via subordinata, il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuova decisione;
 
che con risposta 12 febbraio 2021 B.________ ha proposto la reiezione sia della domanda di misure d'urgenza sia del ricorso;
 
che con decreto presidenziale 2 marzo 2021 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso è stata respinta;
 
che le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti;
 
che su loro comune richiesta, motivata con l'avvio di trattative, la procedura ricorsuale è stata sospesa con decreto del 15 novembre 2021;
 
che con lettera 25 marzo 2022 la ricorrente ha chiesto di stralciare la causa in seguito alla conclusione di un accordo extragiudiziale, di compensare le ripetibili e di contenere al minimo le spese;
 
che l'opponente ha dichiarato con scritto 7 aprile 2022 di aderire alle richieste della ricorrente;
 
che la domanda di stralcio presentata dalla ricorrente va interpretata quale ritiro del ricorso, la transazione non essendo stata consegnata a questo Tribunale (cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3aed. 2018, n. 17 ad art. 32 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2aed. 2014, n. 23 ad art. 32 LTF);
 
che giusta l'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
 
che pertanto le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono, come richiesto dalle parti, compensate;
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
 
1.
 
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente. Le ripetibili sono compensate.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 12 aprile 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti