Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 9C_163/2022 vom 25.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
9C_163/2022
 
 
Sentenza del 25 aprile 2022
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliera Cometta Rizzi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinato dall'avv. Davide Fagetti,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 18 febbraio 2022 (32.2021.106).
 
 
Visto:
 
la decisione del 23 agosto 2021 con cui l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) ha negato il diritto a prestazioni AI ad A.________, nato nel 1984,
la sentenza del 18 febbraio 2022 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha accolto il gravame di A.________ e, annullata la decisione amministrativa impugnata, ha rinviato gli atti all'UAI per accertamenti supplementari, ponendo a carico dell'UAI le spese di fr. 500.- oltre le ripetibili di fr. 1800.- da rifondere all'assicurato,
il ricorso in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 25 marzo 2022 (timbro postale) al Tribunale federale, con cui postula, previa concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, l'annullamento del dispositivo della sentenza cantonale relativo all'importo delle ripetibili e il riconoscimento di un importo di almeno fr. 3398.60,
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) al Tribunale federale, salvo eccezioni, è ammissibile soltanto contro le decisioni finali (art. 90 LTF),
che il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su una controversia alla fine della procedura, evitando di pronunciarsi parzialmente nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 139 IV 113 consid. 1) e soltanto quando è certa per il ricorrente l'esistenza di un danno giuridico definitivo (DTF 142 III 798 consid. 2.2),
che, salvo le situazioni - non pertinenti nella fattispecie - oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF),
che il Tribunale cantonale ha concluso che non poteva decidere sulla sola base degli atti e ha rinviato la causa all'amministrazione per accertamenti, determinandosi nel contempo sulle spese di giustizia e sulle ripetibili,
che nella misura in cui vi è rinvio per complemento istruttorio, l'atto impugnato costituisce una decisione incidentale in quanto non mette fine alla procedura (DTF 142 V 551 consid. 3.2 con riferimenti),
che il ricorrente limita il suo ricorso all'importo di ripetibili di fr. 1800.- a suo dire non conforme all'importanza della lite e alla complessità del procedimento, postulando per il riconoscimento di un'indennità di almeno fr. 3398.60 (iva inclusa),
che una decisione di rinvio per complemento istruttorio, che nel contempo si pronuncia sulle ripetibili del procedimento che si è svolto davanti ad essa, costituisce una decisione accessoria che è anche una decisione incidentale, benché si riferisca a pretese che non saranno più in discussione (sul tema cfr. DTF 139 V 604 consid. 3.2 con riferimenti),
che il giudizio accessorio sulle ripetibili, contenuto in una decisione incidentale, non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (sul tema cfr. DTF 135 III 329 consid. 1.2 con riferimenti),
che l'ipotesi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF è d'acchito esclusa, posta l'impossibilità per il Tribunale federale di emanare ora una decisione favorevole finale nella controversia principale relativa alla rendita di invalidità (DTF 143 III 290 consid. 1.4),
che al ricorrente rimane riservata la possibilità di contestare la decisione incidentale sulle ripetibili nel ricorso contro la decisione finale, conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF (cfr. sentenza 9C_671/2020 del 17 gennaio 2022 consid. 5.2 con riferimenti),
che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente inammissibile e può essere deciso con la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, non può trovare accoglimento visto l'esito del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 25 aprile 2022
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi