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BGer 4A_427/2020 vom 26.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_427/2020
 
 
Sentenza del 26 aprile 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Niquille, Rüedi,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinata dall'avv. Massimiliano Parli,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinata dall'avv. Federico Barazzetti,
 
opponente.
 
Oggetto
 
compravendita,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2020
 
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
 
Cantone Ticino (12.2019.11).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Il 24 febbraio 2016 A.________ ha convenuto in giudizio davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud B.________, C.C.________, D.C.________ e E.C.________, quali membri della comunione ereditaria fu F.C.________, postulando la loro condanna al pagamento di fr. 1'420'000.-- per un credito vantato nei confronti di F.C.________ in seguito a una compravendita di valuta risalente al 5 gennaio 2011.
 
Con decisione incidentale 14 luglio 2016 il Pretore ha respinto, per carenza di legittimazione passiva, la petizione nella misura in cui era diretta contro C.C.________, D.C.________ e E.C.________. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto con sentenza 10 marzo 2017 l'appello presentato da A.________. Il 22 maggio 2017 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato contro tale giudizio.
 
La causa è continuata unicamente nei confronti della vedova B.________, che è stata condannata dal Pretore, con pronunzia 10 dicembre 2018, a versare all'attrice fr. 1'420'000.--, oltre interessi. Il giudice di prime cure ha ritenuto che fra F.C.________ e A.________ è sorto un contratto di compravendita di valuta, in base al quale la seconda doveva dare al primo euro 1'300'000 per ricevere da quest'ultimo fr. 1'690'000.--. Ha poi indicato che A.________ aveva proceduto alla concordata consegna nel bar di un centro commerciale ticinese, mentre F.C.________ le ha invece unicamente rimesso fr. 270'000.--, risultando pertanto inadempiente per la differenza.
 
2.
 
Con sentenza 23 luglio 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto l'appello inoltrato da B.________ e, in riforma del giudizio di primo grado, ha integralmente respinto la petizione. Ha però posto l'appellata al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Dopo aver rilevato che agli atti non vi era alcuna documentazione relativa ai rapporti contrattuali fra le parti, la Corte cantonale ha rimproverato al Pretore di aver ritenuto l'esistenza di un contratto di compravendita valutaria senza appurare l'esistenza di tutti gli elementi rilevanti, che non sono nemmeno stati esaustivamente descritti dall'attrice. Ha in particolare ritenuto "nebulose" le circostanze che avrebbero condotto l'attrice, residente in Svizzera, a disporre di euro 1'300'000 e il partner contrattuale, cittadino italiano residente in Lombardia, a possedere in contanti fr. 1'690'000.-- per fare uno scambio brevi manu nel bar di un centro commerciale ticinese. Ha poi, in ragione del mancato concomitante versamento dell'intero importo asseritamente convenuto in franchi svizzeri, considerato inverosimile che l'attrice, di professione di fiduciaria finanziaria, avesse consegnato la predetta somma di euro senza pretendere una ricevuta. Ha pure rilevato che dall'istruttoria non risultano "una serie di elementi convergenti che consentano di riconoscere il buon fondamento dell'azione": dalle deposizioni agli atti emergono infatti unicamente l'incontro nel bar del centro commerciale e la preparazione il giorno prima di una borsa con una non precisata somma di euro, perché non contata in presenza del testimone. Nemmeno il comportamento dell'attrice - soggiungono i Giudici d'appello - può essere ignorato: questa aveva atteso anni prima di reagire all'inadempienza contrattuale e quanto preteso nella sede civile diverge da quanto aveva dichiarato (od è stato accertato) nell'ambito del procedimento penale svoltosi in Italia nei confronti del figlio per il tentativo di incasso del credito. Infine, conclude la Corte cantonale, il Pretore aveva pure omesso di considerare che il decesso del marito aveva reso difficile alla convenuta di difendersi, poiché questa non era segnatamente a conoscenza delle relazioni e degli accordi fra le parti dell'asserito contratto.
 
3.
 
Con ricorso in materia civile del 25 agosto 2020 A.________ postula, in riforma della sentenza di seconda istanza, la reiezione dell'appello e la conferma della pronunzia di primo grado. Chiede pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove, affermando che dalla deposizione di G.________ emergono in maniera chiara gli elementi rilevanti del contratto di compravendita, atteso che questi aveva dichiarato che "F.C.________ avrebbe dovuto portare l'equivalente in franchi di 1'300'000 Euro. Ne aveva però con sé soltanto 270'000. La signora A.________ li ha presi e ha concordato con F.C.________ un ulteriore incontro dopo un paio di giorni per ricevere il resto". Il teste aveva pure dichiarato di aver "visto i soldi della signora A.________," avendola "aiutata a prepararli la sera prima" e che questi erano stati "messi in una borsa sportiva scura". L'esistenza dell'incontro era poi stata confermata dalla testimone H.________. La ricorrente assevera che gli altri elementi addotti dalla Corte cantonale sono inidonei a sovvertire quanto emerge dalla suddetta testimonianza di G.________: il suo medico curante ha riportato che ella gli aveva raccontato nel 2012 quanto poi asserito in causa e anche la predetta testimone aveva deposto in tal senso. Sostiene di non aver esposto qualcosa di diverso nella procedura penale e che le intercettazioni telefoniche effettuate in quella sede "non vanno estrapolate dal loro contesto" e concernevano il figlio, testimone indiretto. Conclude indicando che la relazione sentimentale avuta con F.C.________ spiega perché gli ha lasciato una grossa somma di denaro senza nemmeno chiedere una ricevuta.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4.
 
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
 
 
5.
 
5.1. La ricorrente incentra il suo gravame sulla conclusione di un contratto di compravendita, che è stato solo parzialmente eseguito dall'altro contraente, perché quest'ultimo, pur avendo ricevuto l'intero importo di euro, ha unicamente versato una parte dei franchi svizzeri dovuti. Ella riconosce che gli elementi dell'accordo non sono stati "formalizzati per scritto", ma afferma che essi emergono in modo esaustivo dalla testimonianza di G.________, che la Corte cantonale non avrebbe arbitrariamente considerato.
 
 
5.2.
 
5.2.1. Giusta l'art. 184 CO la compera e vendita è un contratto per cui il venditore si obbliga consegnare l'oggetto venduto al compratore ed a procurargliene la proprietà e il compratore a pagare al venditore il prezzo (cpv. 1). Il terzo capoverso di tale articolo indica che il prezzo è sufficientemente determinato quando possa esserlo a norma delle circostanze.
 
L'accertamento dei fatti, rispettivamente l'apprezzamento delle prove, viola il divieto dell'arbitrio qualora il tribunale abbia manifestamente misconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia senza una ragione oggettiva trascurato di considerare un mezzo di prova rilevante e importante per l'esito della causa o qualora tragga dai fatti accertati delle conclusioni insostenibili. La mera divergenza con il punto di vista del ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
 
5.2.2. Giova innanzi tutto rilevare che la constatazione della Corte cantonale secondo cui il teste G.________ non poteva riferire quanti euro contenesse la borsa dell'attrice, poiché la somma ivi collocata non era stata contata in sua presenza, non risulta affatto insostenibile e non viola quindi l'art. 9 Cost. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dalla predetta testimonianza emergono unicamente l'incontro effettuato al bar del centro commerciale, la consegna della predetta borsa contenente gli euro per la quale sono stati ricevuti fr. 270'000.--, somma che non corrispondeva all'intero prezzo, perché era stato concordato un nuovo incontro per "ricevere il resto". L'importo di fr. 1'690'000.--, che la ricorrente afferma corrispondere al prezzo di vendita, non risulta però dalla deposizione in questione, il teste limitandosi a dichiarare che "F.C.________ avrebbe dovuto portare l'equivalente in franchi di 1'300'000 Euro". Occorre inoltre osservare che le altre due deposizioni citate nel ricorso - che riferiscono quanto confidato ai testi dalla ricorrente medesima con riferimento all'operazione di cambio - menzionano "una perdita dell'ordine di grandezza di un milione" (medico curante) rispettivamente di "circa 1'000'000" (H.________), il che lascerebbe intendere un tasso di cambio ben inferiore a quello di 1.30 ritenuto congruo nel ricorso e utilizzato per giungere al menzionato prezzo. A ragione infine, viste le singolari modalità descritte, che esulano da quelle normalmente riscontrate nell'ambito di operazioni di cambio, nemmeno la ricorrente afferma che il prezzo avrebbe potuto essere determinato giusta l'art. 184 cpv. 3 CO, facendo capo agli usuali tassi. Ne segue uno degli elementi essenziali del contratto in discussione non è dato (DTF 103 II 190 consid. 1).
 
5.2.3. La Corte cantonale non ha pertanto violato il diritto federale negando che la ricorrente abbia dimostrato la conclusione del contratto di compravendita su cui fonda la sua pretesa. Ciò rende inutile esaminare se pure le altre motivazioni della sentenza impugnata siano conformi al diritto federale.
 
6.
 
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto. Pure la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente va respinta - indipendentemente da una sua indigenza - facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie - ridotte giusta l'art. 66 cpv. 2 LTF - seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 aprile 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti