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BGer 4A_521/2020 vom 26.04.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_521/2020
 
 
Sentenza del 26 aprile 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Kiss, Rüedi.
 
Cancelliere Savoldelli.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ AG,
 
patrocinata dall'avv. Emanuele Verda,
 
ricorrente,
 
contro
 
B.________,
 
patrocinato dalle avv. Maria Galliani e Valentina Zeli,
 
opponente.
 
Oggetto
 
risoluzione immediata del rapporto di lavoro,
 
ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il
 
2 settembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2019.185).
 
 
Fatti:
 
A.
Con contratto di lavoro dell'8 novembre 2011, A.________ AG ha assunto B.________ a tempo indeterminato come gestore patrimoniale dei portafogli della clientela e negoziatore su mercati non regolati quali C.________. Dal 13 dicembre 2012 egli è diventato anche membro del consiglio di amministrazione. II 25 settembre 2013 le parti hanno siglato un nuovo contratto di lavoro ridefinendo, tra l'altro, sia gli accordi sul salario sia il periodo di disdetta.
Con raccomandata del 6 marzo 2015, A.________ AG ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro e il mandato societario.
B.
Tentata la conciliazione, il 7 dicembre 2015 B.________ ha inoltrato alla Pretura competente una petizione, con la quale chiedeva la condanna di A.________ AG a pagargli un importo di fr. 436'966.65 oltre a interessi, così composto: (a) fr. 85'000.-- lordi, come salario fisso fino a scadenza del periodo di disdetta; (b) fr. 56'666.65 lordi, come indennità per licenziamento ingiustificato; (c) fr. 80'000.-- lordi, come bonus e partecipazione alle performances generate dal team "portfolio management"; (d) fr. 208'000.--, come partecipazione alle revenues generate dal "certificato finanziario" tra aprile 2014 e febbraio 2015; (e) fr. 7'300.-- lordi, come partecipazione alle revenues generate da D.________ tra gennaio e febbraio 2015.
Il 12 giugno 2017, il Giudice ha respinto la petizione. Con pronuncia d'appello del 26 novembre 2018, tale giudizio è stato però annullato e l'incarto rinviato al Pretore per completare l'istruttoria. Proceduto in tal senso, dopo che un ricorso al Tribunale federale contro la decisione di rinvio era risultato inammissibile (sentenza 4A_19/2019 del 25 gennaio 2019), il 1° ottobre 2019 il Pretore ha confermato il rigetto della petizione. B.________ si è quindi di nuovo rivolto alla II Camera civile del Tribunale d'appello ticinese la quale, il 2 settembre 2020, ha parzialmente accolto il gravame, condannando la A.________ AG al pagamento di fr. 208'000.--, oltre a interessi al 5 % dal 6 marzo 2015, corrispondenti alla partecipazione alle revenues generate dal "certificato finanziario" tra aprile 2014 e febbraio 2015.
C.
Con ricorso in materia civile al Tribunale federale del 7 ottobre 2020, A.________ AG domanda che, in riforma dei dispositivi I e II del giudizio impugnato, l'appello sia respinto, le spese processuali d'appello di fr. 18'000.-- siano poste a carico dell'appellante e che quest'ultimo le versi fr. 8'000.-- a titolo di ripetibili d'appello. Protesta inoltre spese e ripetibili anche in sede federale.
Il 15 ottobre 2020 la Corte cantonale ha comunicato la rinuncia a presentare osservazioni. Con risposta del 5 novembre 2020, l'opponente ha chiesto il rigetto del gravame.
 
1.
L'impugnativa è stata presentata da una parte parzialmente soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF). Essa è tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è diretta contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) che raggiunge il valore litigioso richiesto (art. 74 cpv. 1 lett. a LTF). Di conseguenza, è di principio ammissibile quale ricorso ordinario in materia civile.
 
Erwägung 2
 
2.1. Con il ricorso in materia civile si può far valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1).
Chi ricorre deve spiegare, in modo conciso ma confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono inoltre più severe quando è lamentata la violazione di diritti fondamentali, poiché il Tribunale federale esamina la loro eventuale lesione solo se l'insorgente ha motivato la censura (art. 106 cpv. 2 LTF); critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti che sono stati svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura davanti all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1).
Esso può rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente se è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). In questo ambito, "manifestamente inesatto" significa "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Di conseguenza, la parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo chiaro, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3 e 140 III 16 consid. 1.3.1). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni che si riferiscono a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ciò che compete a chi ricorre sostanziare.
 
Erwägung 3
 
3.1. Il 2 settembre 2020 la Corte d'appello ha confermato il rigetto di tutte le pretese di B.________, fatta eccezione per quella di fr. 208'000.--, relativa alla partecipazione alle
Il diritto alla partecipazione alle revenuese l'ammontare della pretesa costituiscono l'oggetto del litigio in sede federale.
3.2. A conferma dell'esistenza di un accordo verbale che continuava a garantire la partecipazione dell'attore alle
che E.________ ha osservato di non essere "a conoscenza dei dettagli del contratto di lavoro tra B.________ e la convenuta e segnatamente in merito alla sua retribuzione", di non avere "mai partecipato alla determinazione dettagliata della parte variabile dello stipendio del Signor B.________" e di non avere "mai partecipato a discussione in cui F.________ indicasse a B.________ quanto avrebbe percepito di bonus";
che lo stesso E.________ ha però anche affermato di avere "saputo... che il Signor B.________ prima che io arrivassi aveva uno stipendio fisso e una partecipazione ai ricavi dell'operatività sul C.________" e "che vi è stata una modifica contrattuale che non prevedeva più in termini formali, scritti sul contratto, una partecipazione ai ricavi dell'operatività sul C.________", aggiungendo nel contempo "a me risulta che ci fosse un accordo verbale tra le parti che prevedeva che a B.________ fosse dovuto quanto pattuito in precedenza con il primo contratto, concretamente le parti avevano concordato che quanto valeva con la prima pattuizione scritta continuava a valere...";
che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, E.________ non si è limitato a evidenziare che "questa questione mi è stata riferita più volte", ma ha rilevato che essa "è uscita anche in occasione di discussioni avute con F.________ alle quali io ho partecipato";
d'altra parte, che se è vero che F.________, aveva fornito una versione dei fatti opposta a quella di E.________, altrettanto vero è che alcune sue dichiarazioni ulteriori contraddicono la precedente versione;
che, facendo riferimento all'e-mail inviatagli da B.________ il 21 gennaio 2015, prodotta quale doc. BB e concernente gli "G.________", F.________ ha infatti rilevato che quel documento riportava "gli anticipi sui bonus ricevuti da B.________ nel corso dell'anno";
che, in tal modo, egli ha implicitamente ammesso che, anche dopo avere concluso il nuovo contratto, a B.________ era già stata attribuita - quindi era dovuta - una parte della remunerazione espressamente prevista nel precedente contratto, ma non nel nuovo.
3.3. Constatata l'esistenza di una pattuizione nel senso che le remunerazioni previste nel precedente contratto, ma non più menzionate nel nuovo, continuavano ad essere dovute, la Corte d'appello ha nel seguito ritenuto dimostrato anche l'ammontare della pretesa, indicando:
che l'entità della stessa è provata dal riassunto di H.________ relativo al "certificato finanziario" (doc. T), da cui si evince che tra aprile 2014 e febbraio 2015 gli incassi per "executions fees" sono stati di fr. 933'624.--;
che, siccome la A.________ AG non ha preteso né dimostrato che le somme da dedurre da questi incassi a titolo di salario fisso e contributi sociali siano superiori a quelle riportate da B.________ nel doc. Y, pari a fr. 238'000.--, è incontestabile che, applicando al saldo la percentuale del 30 % concordata verbalmente, gli spettano ancora fr. 208'000.--, cui vanno ad aggiungersi gli interessi del 5 % dal 6 marzo 2015.
3.4. Da parte sua, A.________ AG sostiene invece che tali conclusioni siano frutto di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e della violazione del diritto federale "inteso che l'eliminazione del vizio è determinante per definire il procedimento (LTF 93, 95, 97, 105 cpv. 2) ". Lamenta in effetti sia una lesione del divieto d'arbitrio sancito dall'art. 9 Cost. che degli articoli 8 CC, 55, 169 e 310 CPC.
 
Erwägung 4
 
4.1. In merito all'art. 310 CPC, l'insorgente fa notare che "se è vero che l'autorità di appello ha pieno potere cognitivo, potendo rivedere liberamente sia l'accertamento dei fatti che l'applicazione del diritto, è altresì vero che tale potere cognitivo deve muoversi all'interno dell'errata applicazione del diritto rispettivamente di un errato esercizio di potere di apprezzamento del primo giudice (CPC 310) e non sostituirvisi", come fatto invece nella fattispecie, "esprimendo solo una diversa rilettura di fatti e prove senza che al primo giudice possa essere rimproverato un errore nell'accertamento dei fatti o nelle considerazioni giuridiche".
4.2. A torto, tuttavia. Giusta l'art. 310 CPC con un appello si possono in effetti censurare sia l'errata applicazione del diritto (lett. a) che l'errato accertamento dei fatti (lett. b), di modo che la Corte d'appello dispone di piena cognizione sia in fatto che in diritto (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3). Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, non vi è nessun principio di diritto federale che imponga all'istanza d'appello di non intervenire sull'esercizio del potere di apprezzamento del Giudice di prime cure o di farlo con un particolare ritegno (sentenza 5A_1049/2019 del 25 agosto 2021 consid. 3 con ulteriori rinvii). Il rimprovero, mosso nei confronti della Corte d'appello cantonale, di essere intervenuta in maniera contraria al diritto federale sul potere di apprezzamento dell'istanza inferiore dev'essere pertanto respinto.
 
Erwägung 5
 
5.1. Un'ulteriore lesione del codice di procedura civile sarebbe data in relazione alla testimonianza di E.________. Secondo la ricorrente, quest'ultimo ha infatti "riferito che non ha mai partecipato direttamente ad incontri in cui è stato definito e determinato verbalmente un accordo sulle retribuzioni di B.________ [...], bensì ad alcuni incontri dove la questione è però stata oggetto di discussioni, senza che egli abbia indicato cosa abbia direttamente appreso [...], in particolare, se vi sia stata e quale sia stata l'eventuale determinazione in merito delle parti". Riguardando solo aspetti dei quali egli non ha avuto percezione diretta (cosiddetti "de relata"), il rinvio alla sua testimonianza quale "prova piena" lederebbe quindi sia l'art. 169 CPC che l'art. 8 CC.
5.2. Anche tale critica va però respinta. E.________ ha infatti espressamente riferito "a me risulta che ci fosse un accordo verbale tra le parti che prevedeva che a B.________ fosse dovuto quanto pattuito in precedenza con il primo contratto, concretamente le parti avevano concordato che quanto valeva con la prima pattuizione scritta continuava a valere...". Come correttamente rilevato in risposta, E.________ non ha inoltre preso conoscenza dell'accordo verbale sulle retribuzioni di B.________ solo da quest'ultimo - cioè "per sentito dire", in modo da dovere negare alla prova un valore autonomo (sentenza 4A_279/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 6.8) - ma pure in maniera diretta, poiché la questione era "uscita anche in occasione di discussioni avute con F.________, alle quali io ho partecipato" (sentenza impugnata, consid. 12.1; precedente consid. 3.2).
 
Erwägung 6
 
6.1. Sempre circa l'accordo, la ricorrente lamenta la lesione dell'art. 55 CPC, siccome "nelle comparse scritte l'attore non ha mai determinato, indicandolo, quando, in che occasione, come, a che titolo, siano intervenuti i pretesi accordi verbali riferiti al pagamento di retribuzioni non previste nel contratto in vigore (doc. E). Ciò che comporta - laddove vige la massima dispositiva ed attitatoria - una carenza allegatoria arbitrariamente tutelata dalla Corte cantonale". "Ancora oggi", prosegue, "condannata a versare a B.________ l'importo di fr. 208'000.-- oltre interessi, la ricorrente non sa, ne ha elementi per sapere, dove, in che occasione, come, a che titolo, quando siano intervenuti i pretesi accordi verbali riferiti al pagamento di retribuzioni non previste contrattualmente".
Pure questa ulteriore censura di carattere procedurale non può essere tuttavia condivisa rispettivamente accolta.
6.2. Quando l'autorità cantonale di ultima istanza può limitarsi a esaminare i rimedi giuridici debitamente sollevati, come è di regola il caso per l'appello (art. 311 cpv. 1 CPC), il principio dell'esaurimento materiale delle istanze ricorsuali cantonali esige infatti che le censure presentate all'attenzione del Tribunale federale siano già state formulate davanti all'istanza precedente e il rispetto di tale condizione va dimostrato da chi ricorre, con riferimenti precisi (sentenze 4A_379/2020 del 12 novembre 2021 consid. 2.1; 4A_69/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.1.2 e 4A_40/2021 del 10 giugno 2021 consid. 3.2).
Proprio una simile dimostrazione manca tuttavia nel caso in esame. In effetti, nell'impugnativa presentata davanti al Tribunale federale l'insorgente si limita a criticare l'agire dell'attore ma non prova - né per altro sostiene - di avere lamentato una lesione dell'art. 55 CPC già in sede cantonale e, più in particolare, nella risposta all'appello (sentenze 4A_379/2020 del 12 novembre 2021 consid. 3.2.1 e 4A_69/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.2, dalle quali risulta per l'appunto che l'obbligo di motivazione di cui sopra non riguarda solo l'atto d'appello ma anche la risposta di controparte).
6.3. In base alle critiche presentate, resta quindi da esaminare l'esistenza o meno di una violazione del divieto d'arbitrio nell'accertamento dei fatti che ha portato: da un lato, ad ammettere l'esistenza di una pattuizione nel senso che le remunerazioni previste nel precedente contratto, ma non più menzionate nel nuovo, continuavano ad essere dovute (precedente consid. 3.2); d'altro lato, a confermare l'ammontare delle pretese avanzate a tale titolo (precedente consid. 3.3).
Se una lesione dell'art. 9 Cost. non fosse data, anche la censura secondo cui la Corte cantonale avrebbe violato l'art. 8 CC circa l'esistenza di un accordo e dei suoi contenuti sarebbe infatti senza oggetto (DTF 137 III 226 consid. 4.3; sentenze 4A_108/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 2.6; 4A_164/2017 del 30 novembre 2017 consid. 4.1; 4A_468/2015 dell'11 aprile 2016 consid. 3.2 e 4A_683/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 6.2).
7.
Come detto, l'arbitrio è lamentato in primo luogo in relazione all'apprezzamento delle prove che ha condotto la Corte cantonale ad ammettere che le remunerazioni previste nel precedente contratto, ma non più menzionate nel nuovo, continuavano ad essere dovute (precedente consid. 3.2).
7.1. Quando denuncia un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - cioè arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - l'insorgente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF).
In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, il giudice cantonale gode di un grande potere discrezionale, va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 140 III 264 consid. 2.3).
7.2. Nell'impugnativa, una violazione dell'art. 9 Cost. nei termini appena indicati non viene però sostanziata, né in relazione alla testimonianza di E.________ né alla deposizione di F.________.
In effetti, esprimendosi su di esse, la ricorrente si limita a fornirne una propria e personale lettura: ciò che non basta poiché, come detto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto delle deduzioni insostenibili, la cui correzione è suscettibile di avere esito sul litigio (precedente consid. 2.2; DTF 143 IV 500 consid. 1.1 e 140 III 264 consid. 2.3).
7.3. In via abbondanziale, si può ad ogni modo aggiungere che il giudizio impugnato non appare affatto oltrepassare l'ampio margine di apprezzamento che, in materia di valutazione delle prove, il Tribunale federale riconosce alle istanze inferiori.
7.3.1. Come osservato nei precedenti consid. 3.2 e 5.2, dalla testimonianza di E.________, di cui l'insorgente denuncia una lettura "non cronologica" e "destrutturata", emerge infatti che l'esistenza di un accordo verbale tra B.________ e il suo datore di lavoro non solo gli era stata riferita più volte da B.________ medesimo, ma era "uscita anche in occasione di discussioni avute con F.________ alle quali io ho partecipato" e che a E.________ risultava espressamente "che ci fosse un accordo verbale tra le parti che prevedeva che a B.________ fosse dovuto quanto pattuito in precedenza con il primo contratto, concretamente le parti avevano concordato che quanto valeva con la prima pattuizione scritta continuava a valere".
7.3.2. Nel contempo, commentando l'e-mail inviatagli da B.________ il 21 gennaio 2015 (doc. BB), F.________ ha rilevato che essa riportava "gli anticipi sui bonus ricevuti da B.________ nel corso dell'anno", di modo che anche la conclusione tratta a tal riguardo dalla Corte cantonale - già riassunta nel consid. 3.2, e secondo cui egli aveva così implicitamente ammesso che B.________ continuava ad avere diritto a una partecipazione sui rendimenti - appare tutt'altro che insostenibile.
7.4. Per quanto riguarda il richiamo alle "altre risultanze istruttorie non considerate dalla Corte cantonale", la critica è invece manifestamente inammissibile. Attraverso di essa, la ricorrente mira infatti a scostarsi dagli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato, completandoli, ma la motivazione addotta - che è in sostanza quella che si presenterebbe davanti a un'istanza che rivede liberamente sia i fatti che il diritto - non permette simile modo di procedere (precedente consid. 2.2 e la giurisprudenza indicata).
Indipendentemente da ciò, in merito alle testimonianze di I.________ e J.________, l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove può essere poi a prioriescluso. In effetti, come indicato anche in risposta, sull'esistenza o meno di un accordo verbale circa la partecipazione alle revenues generate dal "certificato finanziario", ovvero all'aspetto ancora litigioso in questa sede, essi non hanno potuto riferire nulla.
7.5. Per sé sola, anche la circostanza che il Pretore sia arrivato ad una conclusione opposta a quella dei Giudici d'appello e abbia negato il contributo, non è infine determinante.
Sempre con riferimento alla giurisprudenza, va infatti rilevato che l'arbitrio, che comporta una lesione dell'art. 9 Cost., non è già ravvisabile qualora una diversa soluzione sembri possibile, e non lo sarebbe nemmeno se questa soluzione dovesse sembrare preferibile, ma solo se la decisione querelata è manifestamente insostenibile, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico indiscusso, o in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1; sentenza 4D_32/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 3.2).
8.
In secondo luogo, l'arbitrio è lamentato in relazione all'apprezzamento delle prove che ha condotto a confermare l'ammontare della pretesa attorea in fr. 208'000.--, in base al doc. T e al doc. Y (giudizio impugnato, consid. 12.2.1; precedente consid. 3.3). Ancora a torto, però.
8.1. La ricorrente sostiene infatti che il doc. T non sarebbe chiaro e non potrebbe che avere valenza indiziaria. Anche in questo caso, non dimostra tuttavia - con precisi riferimenti agli atti - di avere censurato lo stesso aspetto già davanti alla Corte d'appello (precedente consid. 6.2, con rinvii alla giurisprudenza relativa al principio dell'esaurimento materiale delle istanze).
Secondo gli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato - criticati, ma di cui non è dimostrata l'insostenibilità, di modo che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 2.2) - il citato documento riporta d'altra parte proprio il riassunto degli incassi del "certificato finanziario" in discussione, che H.________ ha quantificato in fr. 933'624.--, come poi ripreso dai Giudici ticinesi nella querelata sentenza. In merito all'ammontare complessivo degli introiti relativi al "certificato finanziario", l'arbitrio non è di conseguenza dato rispettivamente dimostrato.
8.2. Analogo discorso vale per le critiche che la ricorrente indirizza all'apprezzamento del doc. Y, ovvero alla tabella dei costi da dedurre dagli incassi del "certificato finanziario", al fine di stabilire l'ammontare della partecipazione dovuta all'attore.
Anche in questo caso, la critica di arbitrio si esaurisce infatti nella presentazione di un diverso punto di vista o nella denuncia di contenuti "erronei" del documento stesso. D'altra parte, dimostrato non è nemmeno l'esaurimento materiale delle istanze ricorsuali, attraverso chiari rimandi a quanto sostenuto davanti alla Corte ticinese d'appello.
8.3. Nella misura in cui, formulando le sue censure, mira a scostarsi dagli accertamenti contenuti nella sentenza querelata, completandoli anche in relazione allo svolgimento della procedura cantonale (come ad esempio fa, riferendosi ai contenuti della prima sentenza d'appello; precedente consid. B), l'impugnativa è del resto destinata all'insuccesso anche per questo motivo.
Non va infatti dimenticato che tra gli accertamenti registrati nel giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), rientrano non solo le circostanze relative all'oggetto del litigio ma anche quelle riguardanti lo svolgimento della procedura davanti alle autorità inferiori (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1), di modo che chi intende completarli non può limitarsi a fare riferimento ad atti custoditi nell'incarto ed ai loro contenuti ma deve dimostrare di esservisi già richiamato in sede cantonale e che la mancata presa in considerazione di questi aspetti comporta una violazione dell'art. 9 Cost.
8.4. Infine, arbitraria o altrimenti lesiva del diritto, come sostenuto dall'insorgente con un nuovo riferimento all'art. 8 CC, non è neanche la conclusione dei Giudici ticinesi secondo la quale "la convenuta non ha preteso né tanto meno dimostrato che le somme da dedurre a questi incassi a titolo di salario fisso e di contributi sociali fossero superiori a quelle di fr. 238'000.-- riportate dall'attore nel calcolo di cui al doc. Y" (giudizio impugnato, consid. 12.2.1; precedente consid. 3.3).
Una volta attestati i guadagni complessivi relativi al "certificato finanziario" (fr. 933'624.--; doc. T) e accertata l'esistenza dell'accordo secondo cui - dedotti i costi - al qui opponente B.________ spettava il 30 % dell'intero importo (precedente consid. 3.2), la prova del fatto che questi costi fossero maggiori di quelli da lui stesso ammessi, spettava infatti proprio alla ricorrente, che li aveva sopportati.
9.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto, poiché infondato. L'insorgente deve prendersi carico delle spese giudiziarie della procedura federale e delle ripetibili dell'opponente (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 6'000.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un importo di fr. 7'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 26 aprile 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Savoldelli