Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 2C_186/2022 vom 04.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_186/2022
 
 
Sentenza del 4 maggio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.A.________e B.A.________,
 
entrambi patrocinati dall'avv. Nils Obenhaus,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Imposta federale diretta e imposta cantonale e comunale 2017 - 2019,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2021.215 e 80.2021.216).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
che il 24 febbraio 2022 A.A.________ e B.A.________, patrocinati da un avvocato, hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in materia d'imposta federale diretta (IFD) e d'imposta cantonale e comunale (ICC) per gli anni 2017, 2018 e 2019;
 
che, con decreto del 28 febbraio 2022 i ricorrenti sono stati invitati a versare, entro il 22 marzo 2022, un anticipo di fr. 2'000.-- a titolo di garanzia delle spese giudiziarie (art. 62 LTF);
 
che, per quanto qui d'interesse, mediante e-mail e lettera ivi allegata spedite il 16 marzo 2022 il patrocinatore dei ricorrenti ha sollecitato la proroga del termine scadente il 22 marzo 2022 per versare l'anticipo delle spese giudiziarie;
 
che, con scritto del 21 marzo successivo l'avvocato è stato informato che una semplice e-mail non era un documento munito di una firma elettronica valida (art. 42 cpv. 4 LTF) e non costituiva pertanto un atto valido così come non lo era la lettera allegata alla e-mail, sulla quale figurava unicamente una sua firma fotocopiata (causa 4A_200/2021 decreto del 6 maggio 2021; DTF 121 II 252 consid. 3 e rispettivi riferimenti);
 
che, ciononostante, il Tribunale federale, per motivi di economia processuale, si è dichiarato disposto a considerare gli scritti, rinunciando ad esigere prima l'invio di un atto valido, e ha comunicato al rappresentante che se il termine assegnato per il versamento dovesse scadere infruttuoso, ai ricorrenti verrebbe allora per legge accordato un termine suppletorio, con la comminatoria dell'inammissibilità in caso di non osservanza (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che il versamento esatto non essendo pervenuto al Tribunale federale entro il termine stabilito, con decreto presidenziale del 30 marzo 2022 ai ricorrenti è stato impartito un termine suppletorio con scadenza al 25 aprile 2022;
 
che essi sono stati inoltre resi attenti al fatto che venendo il termine suppletorio assegnato in applicazione dell'art. 62 cpv. 3 LTF, ulteriori proroghe non sarebbero state concesse;
 
che ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 prima e seconda frase LTF il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese e, se il termine scade infruttuoso, impartisce un termine suppletorio;
 
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 63 cpv. 3 terza frase LTF);
 
che nel caso concreto la Cassa del Tribunale federale ha constatato che, nel termine suppletorio e non prorogabile fissato al 25 aprile 2022, il richiesto anticipo non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF);
 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va quindi deciso secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
 
che, infine, le spese inutili sono sostenute, in solido, dai ricorrenti che le hanno cagionate (art. 66 cpv. 3 e 5 LTF);
 
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
 
3.
 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 4 maggio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud