BGer 4A_135/2022 vom 09.05.2022 | |
Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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Tribunal federal
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4A_135/2022 | |
Sentenza del 9 maggio 2022 | |
I Corte di diritto civile | |
Composizione
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Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Partecipanti al procedimento | |
A.________,
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ricorrente,
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contro
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Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
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opponente.
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Oggetto
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rettifica,
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ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2022 dal Vicepresidente della II Camera civile del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.8).
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Considerando: | |
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato, con sentenza 4 agosto 2021, irricevibili gli atti datati 23 e 24 marzo 2021 e inoltrati da A.________ nell'ambito di una vertenza in materia di locazione;
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che con sentenza 30 gennaio 2022 il Vicepresidente della menzionata Camera ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'istanza di rettifica presentata da A.________;
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che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso del 21 marzo 2022;
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che la ricorrente è invano stata invitata, con decreto 24 marzo 2022, a versare entro l'8 aprile 2022 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
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che con decreto 11 aprile 2022 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 aprile 2022 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
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che il 12 aprile 2022 la ricorrente è stata invitata senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso l'ufficio postale dell'indirizzo indicato sul ricorso;
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che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
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che, giusta l'attestazione 5 maggio 2022 della Cassa del Tribunale federale, la ricorrente ha effettuato il richiesto pagamento unicamente il 4 maggio 2022, e cioè dopo lo scadere del termine assegnatole;
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che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che il ricorso, manifestamente inammissibile, va quindi deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
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che si avverte infine la ricorrente, come già analogamente fatto nelle sentenze 4G_2/2021 e 4G_3/2021 del 15 dicembre 2021, che scritti simili al presente ricorso e concernenti questa procedura (segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: | |
1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 9 maggio 2022
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In nome della I Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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La Giudice presidente: Kiss
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Il Cancelliere: Piatti
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