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BGer 4A_135/2022 vom 09.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4A_135/2022
 
 
Sentenza del 9 maggio 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
rettifica,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2022 dal Vicepresidente della II Camera civile del
 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (12.2022.8).
 
 
Considerando:
 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato, con sentenza 4 agosto 2021, irricevibili gli atti datati 23 e 24 marzo 2021 e inoltrati da A.________ nell'ambito di una vertenza in materia di locazione;
 
che con sentenza 30 gennaio 2022 il Vicepresidente della menzionata Camera ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'istanza di rettifica presentata da A.________;
 
che quest'ultima è insorta al Tribunale federale con ricorso del 21 marzo 2022;
 
che la ricorrente è invano stata invitata, con decreto 24 marzo 2022, a versare entro l'8 aprile 2022 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 500.--;
 
che con decreto 11 aprile 2022 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 62 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto versamento entro il 26 aprile 2022 con l'indicazione delle conseguenze di un mancato tempestivo pagamento;
 
che il 12 aprile 2022 la ricorrente è stata invitata senza esito a ritirare quest'ultimo decreto, inviato quale atto giudiziario da recapitare dietro firma, presso l'ufficio postale dell'indirizzo indicato sul ricorso;
 
che in virtù dell'art. 44 cpv. 2 LTF la notificazione di tale decreto, ritornato al Tribunale federale siccome non ritirato, è reputata avvenuta il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso;
 
che, giusta l'attestazione 5 maggio 2022 della Cassa del Tribunale federale, la ricorrente ha effettuato il richiesto pagamento unicamente il 4 maggio 2022, e cioè dopo lo scadere del termine assegnatole;
 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del gravame (art. 62 cpv. 3 LTF);
 
che il ricorso, manifestamente inammissibile, va quindi deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF);
 
che si avverte infine la ricorrente, come già analogamente fatto nelle sentenze 4G_2/2021 e 4G_3/2021 del 15 dicembre 2021, che scritti simili al presente ricorso e concernenti questa procedura (segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla ricorrente e al Vicepresidente della II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 9 maggio 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Kiss
 
Il Cancelliere: Piatti