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BGer 2C_301/2022 vom 11.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_301/2022
 
 
Sentenza dell'11 maggio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Imposta federale diretta e imposta cantonale e
 
comunale 2020,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 16 marzo 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2022.3 e 80.2022.4).
 
 
Fatti:
 
A.
In seguito all'inoltro, il 25 settembre 2021 da parte di A.________ della dichiarazione fiscale concernente l'imposta federale diretta (IFD) e l'imposta cantonale e comunale (ICC) 2020 nella quale questi ha indicato, tra l'altro, un reddito imponibile di fr. 20'844.-- e ha chiesto la deduzione dal medesimo di fr. 20'360.-- quale "alimenti per i figli minorenni" nonché di fr. 11'100.-- per "persona bisognosa a carico", l'Ufficio circondariale di tassazione di Bellinzona gli ha notificato, il 27 ottobre 2021, le decisioni di tassazione IFD/ICC 2020 nelle quali ha commisurato, fra le altre cose, il reddito imponibile in fr. 53'000.-- per l'ICC e in fr. 60'700.-- per l'IFD. Non ha inoltre ammesso le deduzioni chieste, osservando che difettavano i relativi requisiti di legge.
B.
Con decisioni su reclamo dell'8 dicembre 2021 il citato Ufficio di tassazione ha confermato le tassazioni emesse il 27 ottobre precedente e ha, ancora una volta, rifiutato di dedurre l'unica deduzione ancora domandata dal contribue nte a titolo di alimenti, ossia la somma di fr. 20'360.-- versati alla figlia che fino al 9 agosto 2020 risiedeva in Thailandia con la madre prima di raggiungere il padre in Svizzera.
C.
Con sentenza del 16 marzo 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame sottopostole il 6 gennaio 2022 da A.________ contro le decisioni su reclamo dell'8 dicembre 2021. In primo luogo la Corte ticinese ha: a) ricordato quando e a quali condizioni le spese sopportate da un contribuente per il mantenimento dei figli potevano (artt. 33 cpv. 1 lett. c LIFD e 32 cpv. 1 lett. c LT) o no (artt. 34 lett. a LIFD e 33 lett. a LT) essere ammesse in deduzione nonché illustrato cosa s'intendeva per "alimenti", quale forma questi potevano rivestire, come venivano stabiliti nonché tassati; b) rammentato l'onere della prova accresciuto a carico del contribuente trattandosi di rapporti internazionali; c) rilevato che la figlia e la di lei madre erano giunte in Svizzera il 10 agosto 2020 nonché descritto il contenuto dell'accordo sottoscritto tra il contribuente e la madre della figlia il 15 gennaio 2020 (versamento di 660'000 Bath annui per i bisogni quotidiani della bambina, che includevano anche 180'000 Bath per l'affitto dell'appartamento, ma non invece le spese di frequentazione della scuola, di malattia e per il dentista e, in aggiunta, 210'000 Bath annui per i fabbisogni personali della madre); d) constatato che la madre della bambina, come attestato dagli estratti conto trasmessi, era la beneficiaria dei versamenti effettuati dal contribuente; e, infine, e) esposto la prassi riguardo alla deducibilità di alimenti che non erano stati stabiliti d'ufficio o dal giudice, ma convenuti per contratto rispettivamente mediante una convenzione non omologata dal giudice o dall'autorità di protezione. Indi, la Camera di diritto tributario ha osservato che dal tenore dell'accordo in questione non era possibile determinare chi - della madre o della figlia - aveva beneficiato dei pagamenti effettuati dal contribuente né tantomeno in che misura. Nemmeno i motivi di versamento figuranti negli estratti conti allegati dall'interessato ( "Lebenshaltung", " Present" "Donation" e "Remittance")erano d'aiuto al riguardo. La circostanza poi che i versamenti documentati fossero proseguiti mensilmente fino al 30 dicembre 2020, cioè anche dopo il trasferimento delle interessate in Svizzera, suscitava domande. Per quanto riguarda poi le spese scolastiche sostenute dal contribuente, i giudici ticinesi hanno osservato che le fatture e i bollettini di versamento prodotti si riferivano al 2019, non invece al 2020, e non erano pertanto idonei a dimostrare che le spese affrontate dalla bambina erano le medesime, né che l'insorgente aveva versato alimenti a tale fine. Infine, nella misura in cui su alcuni estratti conti era indicato quale motivo di versamento "Present" rispettivamente "Remittance and Donation", i corrispondenti importi, per complessivi fr. 7'760.--, non potevano essere posti in deduzione dal reddito. Infatti, non costituendo delle spese deducibili ai sensi della legislazione tributaria, le donazioni di genitore al proprio figlio non potevano essere dedotte dal reddito imponibile quali "alimenti". A titolo abbondanziale hanno osservato per finire che l'insorgente aveva dapprima chiesto la deduzione di fr. 20'360.--, allorché nel calcolo allegato al gravame il totale di quanto versato a titolo di "alimenti" ammontava a fr. 34'090.--. Ciò che, ancora una volta, faceva dubitare della reale destinazione dei versamenti effettuati. La Camera di diritto tributario ne ha quindi concluso che il contribuente non aveva comprovato di avere versato degli alimenti per la propria figlia, contravvenendo all'onere probatorio a suo carico. Il gravame andava pertanto respinto.
D.
Il 14 aprile 2022 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso contro la sentenza cantonale, con cui chiede la deduzione di fr. 15'800.-- a titolo di alimenti a favore della figlia per i primi sette mesi dell'anno, ossia prima del suo trasferimento in Svizzera. Rimprovera alla Corte cantonale di aver mal interpretato i documenti fornitigli.
Informato il 20 aprile 2022 dal Tribunale federale che l'allegato ricorsuale non sembrava adempiere le esigenze di motivazione poste dai combinati artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF e invitato a rimediarvi, il ricorrente con scritto del 24 aprile successivo si è limitato a ribadire che, a suo avviso, erano date in concreto tutte le condizioni per ammettere la deduzione a titolo di alimenti di quanto da lui versato.
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF; cfr. DTF 134 II 349 consid. 1.4) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è dunque aperta.
 
Erwägung 2
 
2.1. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2. e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto, cioè arbitrario, la parte ricorrente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.3), va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2 e richiami). La mera divergenza con il punto di vista della parte ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
2.3. Nell'impugnativa all'esame invano si cerca una chiara richiesta di giudizio sostanziale. Essa non contiene infatti considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposizioni legali sarebbero violate e in cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Inoltre essa è insufficientemente motivata. Per quanto concerne l'apprezzamento delle prove in particolare, la critica del ricorrente si esaurisce nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte. Incombeva invece al ricorrente specificare quale/i mezzo/i di prova - suscettibile/i di modificare la sentenza querelata - non sarebbe/ro stato/i debitamente considerato/i dalla Corte cantonale rispettivamente spiegare e dimostrare in che il senso e la portata del/i medesimo/i non sarebbero stati arbitrariamente valutati. Per prassi costante spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio, ciò che in concreto non è stato fatto. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.
2.4. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dagli artt. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito. Il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, nonché all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
 
Losanna, 11 maggio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud