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BGer 4F_6/2022 vom 17.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
4F_6/2022
 
 
Sentenza del 17 maggio 2022
 
 
I Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudici federali Hohl, Presidente,
 
Kiss, Rüedi,
 
Cancelliere Piatti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA,
 
patrocinata dall'avv. Milo Caroni,
 
istante,
 
contro
 
B.________ SA,
 
controparte,
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
 
Oggetto
 
revisione,
 
domanda di revisione della sentenza emanata il 10 marzo 2022 dal Tribunale federale svizzero (4A_101/2022).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con petizione 1° giugno 2006 la A.________ SA ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di appello del Cantone Ticino la B.________ SA, chiedendo, fra l'altro, che quest'ultima fosse condannata al pagamento di almeno fr. 863'744.55, importo aumentato nelle conclusioni a fr. 2'392'535.46.--. La B.________ SA ha proposto l'integrale reiezione dell'azione. La III Camera civile del Tribunale di appello ha, con sentenza 1° febbraio 2022, parzialmente accolto la petizione e ha condannato la convenuta a versare all'attrice fr. 410'177.57.
 
2.
 
Con sentenza 10 marzo 2022 la I Corte di diritto civile del Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del 1° marzo 2022 con cui la A.________ SA aveva postulato la riforma della sentenza cantonale nel senso che la B.________ SA fosse condannata a pagarle fr. 2'392'535.46. Questa Corte ha ritenuto che la decisione cantonale non era stata emanata su ricorso e che non era data un'eccezione al principio della doppia istanza previsto dall'art. 75 cpv. 2 LTF, la causa non essendo stata proposta al tribunale cantonale superiore con il consenso di tutte le parti. Essa ha quindi rinviato, senza prelevare spese, la causa alla III Camera civile del Tribunale di appello ticinese per farla pervenire a un tribunale cantonale superiore competente a giudicarla in seconda istanza.
 
3.
 
Il 7 aprile 2022 la A.________ SA ha presentato, prevalendosi dell'art. 121 lett. d LTF, una domanda di revisione contro tale sentenza, chiedendo pure che sia ordinato in via supercautelare alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino di sospendere la trattazione della causa trasmessale dalla III Camera civile del Tribunale di appello ticinese. Afferma che il Tribunale federale avrebbe ignorato di avere già statuito nella medesima causa, con sentenza 20 luglio 2011, su un ricorso inoltrato dalla convenuta contro una decisione parziale del 12 novembre 2010. Indica poi che la sentenza cantonale menzionava nei rimedi di diritto che l'autorità cantonale aveva statuito previo consenso delle parti, fatto esplicitamente confermato dal verbale del dibattimento finale del 12 dicembre 2019. Soggiunge infine di avere allegato nel ricorso che la competenza del Tribunale di appello era basata sul comune consenso delle parti. Ritiene che tutte queste circostanze, in particolare se considerate nel loro insieme, dimostrano la svista in cui sarebbe incorso il Tribunale federale.
 
La domanda di misure cautelari è stata respinta inaudita parte con decreto 12 aprile 2022.
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
 
4.
 
Secondo l'art. 121 lett. d LTF, la revisione può essere domandata quando il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La norma corrisponde all'art. 136 lett. d dell'abrogata legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG) e va quindi interpretata in maniera analoga (sentenza 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 6.1).
 
La nozione di svista presuppone che la Corte abbia omesso di prendere in considerazione un determinato documento versato agli atti oppure che l'abbia letto erroneamente, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata (JEAN-FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 5.4 ad art. 136 OG). Il concetto di svista non concerne per contro né la valutazione degli atti, né l'apprezzamento giuridico dei fatti (DTF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a), ricordato che un conto è il significato di un documento, quale si presenta sulla base di una semplice lettura e ricognizione, ossia in virtù di un atto di obiettiva percezione, un altro conto è la sua interpretazione, ossia la scelta fra più significati possibili e la sua efficacia ed idoneità probatoria (ROLANDO FORNI, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Max Guldener, pag. 92). La nozione di svista presuppone inoltre la facoltà del Tribunale federale di prendere in considerazione i fatti rilevanti su cui è fondata la domanda di revisione, che non può essere utilizzata per correggere una carente motivazione del ricorso (sentenza 5F_24/2018 del 1° luglio 2019 consid. 1).
 
 
5.
 
5.1. L'istante rimprovera innanzi tutto al Tribunale federale di non aver tenuto conto del fatto di avere già statuito nella causa che la oppone alla controparte, quando questa aveva impugnato una decisione parziale resa dalla Corte cantonale, "senza eccepire alcuna criticità in punto di ricevibilità", creando in tal modo "un'importante base di affidamento".
 
5.2. Giusta l'art. 75 cpv. 2 LTF i Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza; tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui è - per quanto qui interessa - proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100'000 franchi (lett. c). L'art. 130 cpv. 2 LTF ha concesso ai Cantoni un termine per adattare la loro organizzazione giudiziaria al predetto articolo, che è scaduto il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero. Il principio della doppia istanza vige pertanto unicamente per le sentenze cantonali notificate posteriormente alla predetta data (DTF 139 III 252 consid. 1.6).
 
Da quanto appena esposto risulta immediatamente che il riferimento dell'istante alla sentenza del 20 luglio 2011 è del tutto inconferente e non merita disamina. In tale sentenza il Tribunale federale si era infatti occupato di un ricorso presentato dalla controparte contro una decisione parziale emanata dalla Corte cantonale il 12 novembre 2010 e cioè quando il termine, accordato ai Cantoni per istituire tribunali di ultima istanza che statuiscono su ricorso, ancora correva.
 
6.
 
6.1. L'istante afferma che il Tribunale federale non avrebbe considerato che essa aveva allegato - con una formulazione chiara - nel proprio ricorso che il Tribunale di appello aveva statuito in una causa che gli era stata proposta direttamente con il consenso di tutte le parti.
 
6.2. Nel consid. 3.1 cpv. 2 della sentenza del 10 marzo 2022 il Tribunale federale ha testualmente indicato quanto segue: "Nella fattispecie la petizione è stata direttamente inoltrata al Tribunale di appello ticinese in applicazione dell'art. 302 cpv. 1 secondo periodo CPC/TI. Tale norma permetteva di proporre, senza l'accordo delle parti, direttamente alla Camera civile del tribunale di appello, quale prima istanza, le cause di natura patrimoniale con un valore di lite superiore a fr. 200'000.--. Ora, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, non siamo quindi in presenza dell'eccezione prevista dall'art. 75 cpv. 2 lett. c LTF, poiché questa norma presuppone, oltre a un valore litigioso di almeno fr. 100'000.--, pure che l'azione sia stata proposta direttamente all'ultima istanza cantonale con il consenso di tutte le parti, condizione che la ricorrente non afferma essersi verificata in concreto".
 
Per una migliore comprensione di quanto esposto giova poi ricordare che il Codice di procedura civile ticinese prevedeva all'art. 302 cpv. 1 che le cause di natura patrimoniale appellabili al Tribunale federale di valore superiore ai fr. 100'000.-- possono, per accordo delle parti, proporsi direttamente alla Camera civile di appello quale prima istanza (primo periodo) e che tale accordo non è necessario se il valore della lite supera i fr. 200'000.-- (secondo periodo).
 
6.3. Ora, nel suo ricorso l'istante aveva letteralmente scritto che "La decisione impugnata è stata pronunciata dal Tribunale d'Appello del Cantone Ticino che nel caso in esame non ha statuito quale autorità d'appello rispetto alle giurisdizioni civili ordinarie di primo grado, ma quale unica istanza decisionale cantonale a cui le parti si sono assoggettate direttamente per effetto di quanto a suo tempo previsto dall'art. 302 cpv. 1 vCPC. Nel caso in esame, quindi, i requisiti posti dall'art. 75 cpv. 1 rispettivamente cpv. 2 let. c LTF sono adempiuti". Sennonché, assoggettarsi non significa dare il proprio consenso, ma sottomettersi. Una parte può assoggettarsi volontariamente o essere costretta a farlo, mentre la nozione di consenso include un elemento di approvazione. In una causa con un valore di lite superiore a fr. 200'000.--, come quella che era stata introdotta in concreto, l'effetto di quanto previsto dall'art. 302 cpv. 1 CPC/TI consisteva poi nella facoltà dell'attore di imporre unilateralmente al convenuto quale prima e unica giurisdizione cantonale il Tribunale di appello. In altre parole, alla luce della richiesta di condanna al pagamento di un importo di almeno fr. 863'744.55 contenuta nella petizione, il significato oggettivo della predetta citazione ricorsuale va riassunto come segue: il Tribunale di appello aveva statuito come istanza cantonale unica essendo stato direttamente adito in una causa con un valore litigioso tale da costringere la convenuta a sottomettersi alla scelta dall'attrice e questo basta per adempiere i requisiti di ricevibilità previsti dall'art. 75 cpv. 2 lett. c LTF. Ciò - che peraltro coincide anche con quanto dichiarato dalle parti negli allegati introduttivi (v. sotto consid. 7.2.2) - è stato, come emerge dalla suddetta citazione della sentenza attaccata, perfettamente recepito da questo Tribunale, che non è quindi incorso in alcuna svista per quanto attiene al contenuto ricorso.
 
7.
 
7.1. L'istante ritiene inoltre che la sua domanda debba essere accolta perché il Tribunale federale non avrebbe considerato l'indicazione dei rimedi di diritto in cui l'autorità cantonale menzionava di essere stata adita con il consenso delle parti, circostanza confermata dal verbale dell'udienza tenutasi del 12 dicembre 2019 da cui risulta testualmente che "Preliminarmente le parti danno atto che la presente causa è stata a suo tempo introdotta direttamente in appello consenzienti entrambe le parti."
 
 
7.2.
 
7.2.1. Quando è adito con un ricorso il Tribunale federale esamina, giusta l'art. 29 cpv. 1 LTF, d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza. Al ricorrente incombe tuttavia l'obbligo di sufficientemente motivare il proprio ricorso, e quindi allegare i presupposti fattuali su cui viene fondata l'ammissibilità dell'impugnativa, nella misura in cui essi non sono palesi (DTF 145 I 121 consid. 1, con rinvii). Non spetta segnatamente al Tribunale federale ricercare negli atti elementi che potrebbero giustificare l'entrata nel merito del rimedio (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.1).
 
7.2.2. In concreto giova innanzi tutto rilevare che la suddetta dichiarazione, posteriore di oltre 13 anni all'introduzione della causa e rilasciata senza spiegazione alcuna nel corso di un'udienza, si diparte da quanto affermato dalle parti con la petizione 1° giugno 2006 e con la risposta 26 ottobre 2006. Nella prima, a pag. 2 sotto il titolo "IN ORDINE", l'attrice aveva infatti testualmente scritto quanto segue: "Ex art. 302 cpv. 1 CPC una parte può proporre direttamente una causa pa trimoniale alla Camera Civile del Tribunale di Appello quando il valore di lite supera i CHF 200'000. Nel caso in oggetto la vertenza ha un valore patrimoniale che supera ampiamente la soglia fissata dal legislatore cantonale. La competenza di codesto lodevole Tribunale è dunque data". La convenuta, dal canto suo, si era limitata a indicare nella prima pagina della sua risposta: "Nes suna osservazione alle premesse d'ordine".
 
Sia come sia, l'istante non aveva menzionato il predetto verbale nel proprio ricorso. La dichiarazione ivi contenuta non emerge poi nemmeno dai fatti riportati nella sentenza cantonale, atteso che questa quando menziona il dibattimento finale 12 dicembre 2019 si limita ad indicare che le parti vi hanno confermato le domande esposte nelle memorie conclusive. Poiché non spetta al Tribunale federale cercare di sua sponte se nell'incarto si trovano delle dichiarazioni delle parti che smentiscono quanto oggettivamente affermato nel ricorso (sopra consid. 6.3) e negli allegati preliminari, il citato verbale è del tutto inidoneo a fondare una domanda di revisione.
 
Infine nemmeno l'indicazione dei rimedi giuridici in cui la Corte cantonale aveva scritto che la sua "decisione emana da un'autorità giudiziaria superiore adita quale autorità cantonale di ultima istanza, a fronte di un valore litigioso di fr. 3'846'206.- e previo consenso delle parti (art. 75 cpv. 2 lett. c LTF) " è di soccorso all'instante. Tale apodittica frase, da cui non risulta in che occasione e in quale modo sarebbe stato dato l'indicato consenso, non è stata ritenuta determinante dal Tribunale federale, segnatamente in ragione di quanto esposto nel ricorso dall'istante medesima. Una verifica della correttezza di tale valutazione esula da quanto può essere oggetto di una procedura di revisione, poiché questa non permette di ottenere un riesame della sentenza attaccata.
 
8.
 
Da quanto precede discende che la domanda di revisione va respinta, atteso che essa tende in sostanza a correggere la motivazione del ricorso in merito alla sua ricevibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili alla controparte che, non essendo stata invitata a determinarsi, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale.
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
La domanda di revisione è respinta.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 7'000.-- sono poste a carico dell'istante.
 
3.
 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 17 maggio 2022
 
In nome della I Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Hohl
 
Il Cancelliere: Piatti