BGer 2C_312/2022 vom 18.05.2022 | |
Tribunal fédéral
| |
Tribunale federale
| |
Tribunal federal
| |
[img]
| |
2C_312/2022 | |
Sentenza del 18 maggio 2022 | |
II Corte di diritto pubblico | |
Composizione
| |
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
| |
Cancelliere Savoldelli.
| |
Partecipanti al procedimento | |
A.________,
| |
ricorrente,
| |
contro
| |
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
| |
Oggetto
| |
Imposta cantonale, periodo fiscale 2019,
| |
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2022.10).
| |
Fatti: | |
A.
| |
B.________, C.________, D.________, E.________ e F.________ sono comproprietari del mappale www di X.________ e del foglio di proprietà per piani yyy sul fondo base zzz dello stesso Comune. I due fondi sono gravati da un onere di abitazione vita natural durante a favore di A.________.
| |
Nella dichiarazione d'imposta 2019, A.________ ha fatto valere un reddito e una sostanza imponibili nel Cantone Ticino pari a fr. 0.--.
| |
B.
| |
Con decisione del 27 gennaio 2021, confermata su reclamo il 22 febbraio successivo, l'Ufficio di tassazione competente ha notificato a A.________ la tassazione cantonale 2019, stabilendo il reddito imponibile in fr. 4'300.-- (determinante per l'aliquota fr....) e la sostanza imponibile in fr. 83'000.-- (determinante per l'aliquota fr....). Il reddito degli immobili nel Cantone Ticino è stato fissato in fr. 8'707.-- e da esso sono state poi dedotte spese di manutenzione (fr. 1'741.--) e interessi passivi (fr. 2'277.--). Nella decisione su reclamo, il fisco ha indicato: "Avverso le decisioni di tassazione imposta cantonale 2018 (recte: 2019) è stato presentato reclamo, a motivo degli imposti fattori di reddito e sostanza relativi agli immobili in Canton Ticino. Tali immobili sono parzialmente di proprietà dei figli del contribuente; tali quote di spettanza sono gravate da un onere di abitazione iscritto a registro fondiario a favore del contribuente, il quale si vede imporre i fattori di reddito e sostanza in virtù della loro condizione (paragonabile fiscalmente) ai detentori di un diritto di usufrutto".
| |
Constatato come il diritto concesso a A.________ comportasse un uso proprio esclusivo e a titolo gratuito, l'agire del fisco è stato confermato anche dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 25 marzo 2022.
| |
C.
| |
Con ricorso del 25 aprile 2022, completato il 9 maggio 2022, A.________ ha impugnato quest'ultimo giudizio davanti al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento dello stesso e il rinvio dell'incarto in sede cantonale, affinché si proceda al riparto del valore locativo tra lui e i tre figli D.________, E.________ e F.________ e si ponga la sostanza a loro carico.
| |
Il Tribunale federale ha chiesto alle autorità cantonali la trasmissione dell'incarto ma non ha ordinato scambi di scritti.
| |
Erwägung 1 | |
1.1. Il gravame, inoltrato contro una decisione emanata in italiano, è scritto in tedesco. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF ciò è lecito; anche il presente giudizio va tuttavia redatto in italiano, conformemente alla regola prevista dall'art. 54 cpv. 1 LTF, cui non vi è motivo di derogare.
| |
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni dell'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d, cpv. 2 e art. 90 LTF). Sia il ricorso che il suo complemento sono stati redatti nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato, con interesse alla sua modifica (art. 89 cpv. 1 LTF), e vanno quindi esaminati come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Visto l'esito della lite, la questione dell'ammissibilità delle singole conclusioni non necessita approfondimenti.
| |
1.3. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi va spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). L'allegato ricorsuale deve di conseguenza confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi del giudizio impugnato, ed esporre in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 146 I 62 consid. 3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; simili critiche possono in effetti essere trattate unicamente se sono motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).
| |
1.4. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento che è stato svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se è stato eseguito violando il diritto giusta l'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 140 III 115 consid. 2 e 136 III 552 consid. 4.2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Salvo quando ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale non può tenere nemmeno conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).
| |
2.
| |
Oggetto del litigio è la correzione di reddito (valore locativo) e sostanza, in relazione al periodo fiscale 2019, apportata dal fisco nella tassazione e confermata anche dalla Corte cantonale.
| |
2.1. Nell'impugnativa in esame il ricorrente non contesta l'impostazione giuridica data al suo caso dai Giudici ticinesi.
| |
Essa non contiene infatti considerazioni né in merito alle disposizioni legali applicate né riguardo a un'eventuale lesione del diritto.
| |
2.2. Nel contempo in relazione all'accertamento dei fatti e/o all'apprezzamento delle prove, che è in pratica l'unico aspetto censurato nel gravame, l'insorgente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie, ciò che non basta.
| |
In effetti, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento delle prove va dimostrato ed è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo o se, sulla base dei fatti raccolti, ha tratto deduzioni insostenibili e spetta pertanto a chi insorge argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio nel suo complesso (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_895/2019 del 30 novembre 2020 consid. 6.2).
| |
2.3. Per quanto - per attestare di non beneficiare di un uso proprio esclusivo - faccia anche capo a nuove prove, non contenute nell'incarto cantonale, va infine osservato che l'insorgente non spiega nemmeno perché ciò sarebbe lecito. Come ricordato, l'art. 99 cpv. 1 LTF permette infatti di addurre nuovi fatti e nuove prove solo se ne dia motivo la decisione impugnata, e il rispetto di queste condizioni va dimostrato.
| |
Sia come sia, dette condizioni non sono qui date, perché il diritto di abitazione del quale beneficia l'insorgente era oggetto del contendere anche in sede cantonale e tutti i documenti utili a caratterizzarne i contenuti o le circostanze in cui è stato concesso avrebbero quindi dovuto essere prodotti già davanti alle autorità ticinesi, non successivamente, con ricorso al Tribunale federale o con il suo complemento.
| |
3.
| |
Privo di una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso è pertanto manifestamente inammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF) e deve essere esaminato secondo la procedura semplificata. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
| |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: | |
1.
| |
Il ricorso è inammissibile.
| |
2.
| |
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
| |
3.
| |
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
| |
Losanna, 18 maggio 2022
| |
In nome della II Corte di diritto pubblico
| |
del Tribunale federale svizzero
| |
La Presidente: F. Aubry Girardin
| |
Il Cancelliere: Savoldelli
|