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BGer 5A_335/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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5A_335/2022
 
 
Sentenza del 18 maggio 2022
 
 
II Corte di diritto civile
 
Composizione
 
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
 
Cancelliera Antonini.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________ SA, rappresentata dall'amministratore
 
unico C.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano,
 
B.________ SA,
 
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5,
 
via Bossi 3, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
segnalazione di nullità, notifica del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2022
 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.45).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
1.
 
Con sentenza 10 dicembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato il fallimento della A.________ SA pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano su istanza della B.________ SA e ha rinviato la causa a tale giudice per nuova decisione. Mediante decisione 4 aprile 2022 il Pretore, in applicazione dell'art. 173 cpv. 2 LEF, ha differito il suo giudizio sull'istanza di fallimento e sottoposto il caso all'autorità di vigilanza, non potendo egli escludere che la società fallita non avesse ricevuto il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento, e che questi atti fossero così nulli giusta l'art. 22 LEF.
 
Mediante sentenza 27 aprile 2022 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza, ha accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento non erano nulli. In relazione alla comminatoria di fallimento, l'autorità di vigilanza ha ribadito che la censura secondo cui C.________ non sarebbe stato a Lugano alla data in cui la comminatoria gli sarebbe stata consegnata (19 maggio 2021) risultava pretestuosa e non provata (e non giustificava quindi un intervento d'ufficio sulla scorta dell'art. 22 LEF) e ha osservato che il fatto che a quel momento egli sarebbe stato il direttore della società fallita e non il suo amministratore unico non inficiava la validità della notifica (v. art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Secondo l'autorità di vigilanza, dato che la notifica della comminatoria di fallimento andava quindi ritenuta valida, la contestazione della notifica del precetto esecutivoera tardiva poiché avvenuta oltre lo scadere dei dieci giorni dalla notifica della comminatoria di fallimento (v. art. 17 cpv. 2 LEF).
 
2.
 
Con ricorso 6 maggio 2022 la A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale 27 aprile 2022 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Con scritto 12 maggio 2022 (spedito il giorno dopo) essa ha trasmesso al Tribunale federale un'integrazione al ricorso e ulteriore documentazione.
 
Non sono state chieste determinazioni.
 
 
3.
 
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
 
Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore.
 
3.2. Nel ricorso all'esame, la ricorrente allega nuova documentazione: un'attestazione del 12 maggio 2022 del carcere di X.________ dimostrerebbe che l'allora direttore C.________ si trovava in detenzione al momento in cui il precetto esecutivo sarebbe stato notificato (8 febbraio 2021) e un'attestazione della Posta dimostrerebbe infatti che nessuno avrebbe ritirato l'invio contenente tale atto esecutivo. Un'ulteriore comunicazione della Posta del 9 dicembre 2021 proverebbe poi che nessuno avrebbe firmato la presa in consegna della comminatoria di fallimento il 19 maggio 2021. La ricorrente considera che tali accertamenti avrebbero potuto essere fatti "sia dal Pretore di Lugano che dal Tribunale di Lugano" "con una semplice verifica presso il Ministero pubblico di Lugano e Zurigo [e] presso la segreteria dell'ufficio esecuzioni".
 
In tal modo, tuttavia, la ricorrente non si misura minimamente con la sentenza dell'autorità di vigilanza del 27 aprile 2022. La sua argomentazione è inoltre del tutto generica e apodittica, e si fonda su fatti e mezzi di prova che non risultano da tale sentenza, senza nemmeno pretendere che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero in concreto realizzati (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF). Il gravame non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
 
4.
 
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art.108 cpv. 1 lett. b LTF.
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
 
Losanna, 18 maggio 2022
 
In nome della II Corte di diritto civile
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Giudice presidente: Escher
 
La Cancelliera: Antonini