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BGer 9D_2/2022 vom 18.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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9D_2/2022
 
 
Sentenza del 18 maggio 2022
 
 
II Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudice federale Parrino, Presidente,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, patrocinata da CO.DI.CI. Centro per i diritti del cittadino,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 23 marzo 2022 (32.2022.18).
 
 
Visto:
 
la sentenza 9D_1/2022 del 3 marzo 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale contro il dispositivo n. 2 della sentenza emessa il 19 gennaio 2022 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino relativo alla condanna alle spese giudiziarie cantonali di fr. 500.-,
la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 marzo 2022 che ha respinto nella misura della sua ricevibilità la domanda di condono dal pagamento delle spese giudiziarie,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato da A.________ con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la concessione dell'assistenza giudiziaria,
 
che il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi, fra cui in questi ultimi rientrano anche le spese giudiziarie (art. 83 lett. m LTF; sentenze 2C_36/2022 del 14 gennaio 2022 consid. 2.1 e 2D_23/2021 del 13 giugno 2021 consid. 2 con riferimenti),
che in sede federale rimane aperta soltanto la strada del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF),
che ove una legge non determina in modo preciso le condizioni alle quali è accordato un condono, l'interessato non ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere tale condono e conseguentemente non è legittimato a ricorrere nel merito della controversia (art. 115 lett. b LTF; DTF 122 I 373 consid. 1a; 112 Ia 93 consid. 2c),
che la ricorrente insiste nel citare il CPC, ma non spiega in maniera puntuale e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF) per quale ragione sarebbe applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
che anche volendo applicare per analogia l'art. 27a della legge ticinese del 30 novembre 2010 sulla tariffa giudiziaria (LTG/TI; RL 178.200), la disposizione è puramente potestativa e "eccezionale", ma non concede un diritto al condono,
che per il resto, la ricorrente non solleva la violazione di garanzie procedurali di parte nella procedura, la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (DTF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; cosiddetta "Star Praxis"),
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF,
che si prescinde dalla riscossione di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di assistenza giudiziaria, per quanto ancora di interesse, deve essere respinta data l'assenza di ogni possibilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF),
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
4.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
 
Lucerna, 18 maggio 2022
 
In nome della II Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Parrino
 
Il Cancelliere: Bernasconi