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BGer 1B_197/2022 vom 19.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
1B_197/2022
 
 
Sentenza del 19 maggio 2022
 
 
I Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
 
Chaix, Jametti,
 
Cancelliere Crameri.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Filip Cerimanovic,
 
ricorrente,
 
contro
 
Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano,
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
 
Oggetto
 
Carcerazione preventiva,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 aprile 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2022.83).
 
 
Fatti:
 
A.
A.________ è stato arrestato a Vezia il 4 marzo 2022 alle 12:55 dalla polizia cantonale. Il 9 marzo 2022, alle ore 15:15, il Procuratore pubblico Fabio Fäh (PP), dopo che il giorno prima i medici della Clinica psichiatrica cantonale gli avevano comunicato che il quadro clinico dell'arrestato "era compatibile con la verbalizzazione e la carcerabilità" lo ha interrogato, in presenza del difensore d'ufficio Filip Cerimanovic per i reati di danneggiamento, minaccia ripetuta, tentate lesioni gravi subordinatamente semplici e ripetuto furto di poca entità riguardo ai fatti avvenuti il 2 e il 4 marzo 2022 a Lugano e a Vezia: danneggiamento del vetro dell'entrata principale del Palazzo di giustizia e del vetro di un quadro di una società, furto di generi alimentari alla B.________ e minacce espresse nei confronti di D.________ e dell'avv. C.________, dal quale voleva recarsi con l'intento di picchiarlo. L'interessato si è rifiutato di rileggere e di firmare il verbale, poiché verbalizzato senza il suo difensore di fiducia, del quale si è tuttavia rifiutato di indicare il nome.
B.
Il 10 marzo 2022 alle ore 10:19 il PP ha presentato l'istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). Quest'ultimo, preso atto del certificato di stessa data del servizio medico delle Strutture carcerarie cantonali che attestava la non interrogabilità dell'interessato, ha annullato l'udienza di conferma dell'arresto prevista per il giorno successivo, invitando il difensore d'ufficio a presentare osservazioni scritte all'istanza di carcerazione.
C.
Con decisione dell'11 marzo 2022 il GPC ha accolto l'istanza ordinando la carcerazione preventiva di A.________ fino al 4 giugno 2022. Ha ritenuto la sussistenza di seri indizi dei reati imputatigli, ammesso un concreto pericolo di recidiva ed esclusa la possibilità di adottare misure sostitutive. Adito dall'interessato, con giudizio dell'8 aprile 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha accertato che dal momento dell'arresto fino alla decisione del GPC sono trascorse 172 ore e 20 minuti, motivo per cui il termine imperativo di 96 ore di cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP non è stato rispettato. Ha nondimeno ritenuto che si è in presenza di un caso eccezionale, negando quindi una violazione dell'imperativo di celerità. Accertato che l'arrestato non era interrogabile, ha stabilito che l'udienza di conferma dell'arresto poteva essere sostituita da una procedura scritta, respingendo quindi il reclamo e ponendo le spese a carico dell'imputato.
D.
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio del gratuito patrocinio, di annullarla, di ordinare la sua immediata scarcerazione e di riconoscergli un'indennità di fr. 200.--/giorno per ogni giorno di privazione illecita della sua libertà, nonché di accertare la violazione del principio di celerità e l'illiceità della privazione della libertà a partire dal 4 marzo 2022.
Il GPC non ha formulato osservazioni, il Ministero pubblico propone di respingere il ricorso, la CRP rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Con scritto del 27 aprile 2022 il ricorrente ha rinunciato a replicare.
 
 
Erwägung 1
 
Il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) relativa a una carcerazione preventiva è ammissibile e il rimedio è tempestivo (sentenza 1B_189/2021 del 12 maggio 2021 consid. 1). La legittimazione del ricorrente è pacifica. La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile (art. 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 I 270 consid. 1.1; sentenza 1B_571/2019 del 19 dicembre 2019 consid. 1).
2.
2.1. L'art. 212 cpv. 1 CPP dispone che di principio l'imputato resta in libertà. Secondo l'art. 221 cpv. 1 CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando egli è gravemente indiziato di un crimine o di un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione (lett. a), influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l'accertamento della verità (lett. b), minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi (lett. c).
2.2. La CRP ha ritenuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati imputati al ricorrente, in particolare riguardo alle accuse di minaccia. Egli, che alle persone presenti ai fatti rimproveratigli sembrava una " persona squilibrata ", era infatti armato di un bastone con il quale picchiava con forza sulla porta tentando di forzarla affermando, riferendosi all'avv. C.________, " ora gli spacco la faccia ".
2.3. Il ricorrente rileva a ragione che l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP dev'essere interpretato, nella versione tedesca e italiana, nel senso che devono essere temuti "crimini o gravi delitti" (DTF 137 IV 84 consid. 3.2). In questa sede egli non contesta tuttavia, per lo meno con una motivazione sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 297 consid. 1.2), la sussistenza di gravi indizi di un crimine o un delitto. Secondo la prassi del Tribunale federale i reati di minaccia (art. 180 CP), visto che possono pregiudicare in maniera notevole la sicurezza di una persona (DTF 143 IV 9 consid. 2.7 e rinvii), e di tentate lesioni gravi subordinatamente semplici (art. 123 cifra 1 CP), reati prospettati nel caso in esame, possono giustificare una carcerazione preventiva (sentenze 1B_449/2017 del 13 novembre 2017 consid. 3.5.1.2 e 1B_229/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.2; MIRJAM FREI/SIMONE ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: Andreas Donatsch et al. [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3aed. 2020, n. 32b e 33 ad art. 221). I gravi indizi di reato che devono essere valutati dal giudice della carcerazione si riferiscono di massima a fatti costitutivi e illeciti di un crimine o di un delitto. In tale ambito possono porsi anche questioni relative al nesso causale. Gli accenni ricorsuali alla sussistenza e al grado di imputabilità penale, devono essere per contro esaminati dal giudice del merito. Il caso è diverso quando eccezionalmente già nella procedura di controllo della carcerazione è chiaro che non può entrare in considerazione una pena né una misura privativa della libertà (DTF 143 IV 330 consid. 2.2).
L'insorgente adduce un accertamento arbitrario dei fatti e una valutazione arbitraria delle prove (art. 9 Cost.), nonché una violazione dell'art. 6 CPP, secondo il quale in applicazione del principio della verità materiale le autorità penali accertano d'ufficio i fatti rilevanti per il giudizio, come pure una lesione dell'art. 389 CPP relativo all'assunzione, nella procedura di ricorso, di complementi di prova. Critica il fatto che la CRP, dinanzi alla quale egli ha rinunciato a replicare, fondandosi al suo dire esclusivamente sul verbale d'interrogatorio della polizia del 4 marzo 2022, non avrebbe considerato quello del 28 marzo 2022 dinanzi al PP, sebbene quest'ultimo fosse posteriore all'invito della CRP a produrre l'incarto. Questo verbale figura negli atti di causa richiamati dal Tribunale federale (classificatore 2, atto 58). Dallo stesso risulta che il ricorrente era arrabbiato con l'avv. C.________ perché riterrebbe che non l'avrebbe difeso in maniera adeguata nel precedente procedimento penale. Ora, visto che il ricorrente in questa sede non contesta, se non in maniera meramente appellatoria e quindi inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 147 I 73 consid. 2.1 e 2.2), la sussistenza delle condizioni di detenzione previste dall'art. 221 CPP, la circostanza che la CRP non si è esplicitamente pronunciata sul verbale litigioso non sarebbe comunque decisiva.
2.4. Riguardo all'esigenza del pericolo di recidiva (art. 221 cpv. 1 lett. c CPP) la CRP, richiamata la prassi del Tribunale federale, ha rilevato che il GPC l'ha ammesso con riferimento ai precedenti penali del ricorrente e alle chiare indicazioni peritali emergenti dal pregresso procedimento penale, ma anche dall'ulteriore documentazione medica agli atti relativa a quello in esame, nonché in relazione alla sua precaria e attuale situazione personale e psicofisica. La CRP ha richiamato la condanna del ricorrente dell'8 ottobre 2018 della Corte di appello e di revisione penale alla pena detentiva di 3 anni e 3 mesi per tentato omicidio intenzionale, guida in stato di inettitudine e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti per fatti commessi il 24 febbraio 2017 ai danni di un conoscente. Si sottolinea che sulla base delle perizie psichiatriche esperite in quel procedimento, l'obbligo imposto al ricorrente di seguire un trattamento ambulatoriale da eseguirsi in sede di esecuzione della pena è poi stato annullato dal GPC per mancanza di prospettive di successo, poiché il ricorrente non rispettava più i regolari incontri fissati dal Servizio psico-sociale, ritenendoli " inutili ". La CRP ha ritenuto che il comportamento aggressivo dimostrato dal ricorrente e i suoi problemi psicofisici emersi dopo l'arresto dimostrano una pericolosa tendenza negativa di aggravamento dei suoi comportamenti, che sfociano in una prognosi particolarmente negativa. Ha poi stabilito che, allo stadio attuale, il pericolo di recidiva non può essere ridotto o soppresso mediante l'adozione di misure sostitutive in luogo della carcerazione preventiva.
2.5. Secondo la giurisprudenza, riguardo alla seria messa in pericolo della sicurezza altrui per la minaccia di crimini o gravi delitti, che concerne in primo luogo, come nella fattispecie, i reati contro l'integrità fisica, più gravi sono i reati e seria è la minaccia della sicurezza altrui, meno elevate devono essere le esigenze poste all'adempimento del rischio di recidiva. Nel contempo, il motivo di carcerazione fondato sul rischio di recidiva dev'essere applicato in modo restrittivo. Ne consegue che, per ammettere un rischio di recidiva, una prognosi negativa (vale a dire sfavorevole), data come ancora si vedrà nella fattispecie, è necessaria, ma di principio anche sufficiente (DTF 146 IV 326 consid. 1 e rinvii; 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.3.1 e 2.3.2 e consid. 2.8-2.10; sentenza 1B_366/2020 del 12 agosto 2020 consid. 2.3; FRANÇOIS CHAIX, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 10 segg. ad art. 221; MARC FORSTER, in: BSK, Schweizerische Strafprozessordnung, 2a.ed. 2014, n. 9 e 15 ad art. 221). Ora, al riguardo, disattendendo il suo obbligo di motivazione (vedi art. 42 LTF), il ricorrente non si confronta con i motivi addotti dalla CRP, in particolare la precedente condanna, limitandosi a osservare, in maniera appellatoria e quindi inammissibile, che riguardo alle tentate lesioni gravi egli non avrebbe oltrepassato il cosiddetto "punto di non ritorno" e ad asserire, senza specificare perché né ciò è ravvisabile, che i suoi problemi psicofisici emersi dopo l'arresto sarebbero del tutto separati e non avrebbero alcun nesso causale con i prospettati reati. Come rettamente sottolineato dalla CRP, in tale ambito occorre attendere, comunque in tempo utile, i primi esiti dell'ordinata perizia psichiatrica e, soprattutto, del relativo rapporto intermedio (DTF 143 IV 9 consid. 2.8; sentenza 1B_290/2020 del 4 agosto 2020 consid. 4.2).
 
Erwägung 3
 
3.1. L'art. 219 CPP, relativo alla procedura della polizia, dispone che in ogni caso l'arrestato è liberato o tradotto dinanzi al PP entro 24 ore; se l'arresto è stato preceduto da un fermo, la durata del fermo è computata nel termine (cpv. 4). Secondo l'art. 224 CPP, il PP sottopone senza indugio l'imputato a interrogatorio e gli offre l'opportunità di esprimersi in merito agli indizi di reato e ai motivi della carcerazione. Assume senza indugio le prove direttamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato e i motivi di carcerazione (cpv. 1). Se gli indizi di reato e i motivi di carcerazione si confermano il PP, immediatamente ma al più tardi 48 ore dopo l'arresto, propone al GPC di ordinare la carcerazione preventiva o una misura sostitutiva; presenta la sua proposta per scritto corredata di una succinta motivazione e allegandovi gli atti essenziali (cpv. 2). Ricevuta la proposta del PP, il GPC convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse il PP, l'imputato e il suo difensore; può obbligare il pubblico ministero a parteciparvi (art. 225 cpv. 1 CPP). Su domanda, il GPC consente all'imputato e al suo difensore di esaminare previamente gli atti in suo possesso (cpv. 2). Chi non compare all'udienza per un motivo legittimo può presentare conclusioni per scritto oppure rinviare a precedenti memorie o istanze (cpv. 3). Il GPC assume le prove immediatamente disponibili e atte a corroborare o infirmare gli indizi di reato o i motivi di carcerazione (cpv. 4). Se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, il GPC decide in procedura scritta in base alla proposta del PP e alle memorie e istanze dell'imputato (cpv. 5). Il GPC decide senza indugio, ma al più tardi entro 48 ore da quando ha ricevuto la proposta del PP (art. 226 cpv. 1 CPP).
3.2. La CRP ha ricordato, rettamente, che secondo la prassi del Tribunale federale il mancato rispetto del termine di 24 ore dell'art. 219 cpv. 4 CPP e di quello di 48 ore dell'art. 224 cpv. 2 CPP non rende necessariamente illegale il mantenimento della detenzione, determinante essendo solo il tempo trascorso tra l'arresto e la decisione del GPC, ossia al massimo 96 ore. Richiamata la prassi del Tribunale federale, essa ha rilevato che la carcerazione diventa illecita soltanto se quest'ultima decisione non interviene entro le 96 ore successive all'arresto. Contrariamente all'assunto ricorsuale, il non rispetto di questi termini non comporta tuttavia la scarcerazione immediata e automatica dell'imputato, il quale ha diritto d'essere scarcerato solo se la sua detenzione è materialmente ingiustificata (DTF 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 2 e 3; sentenza 1B_138/2021 del 9 aprile 2021 consid. 2.3; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, op. cit., n. 13-15 ad art. 224).
L'istanza precedente ha accertato che in concreto il fermo di polizia è avvenuto il 4 marzo 2022 alle ore 12:55 e che il ricorrente è stato interrogato dalla polizia a partire dalle 13:35. Considerato il suo comportamento e certe sue dichiarazioni (" non ho più voglia di vivere " e che auspicava " vivamente e che inizi una guerra civile, per come si sono comportati i tribunali, i giudici, il mio avvocato e l'esercito così come la società in cui vivo "), è stato visitato da un medico psichiatra presso l'Ospedale regionale di Locarno che lo ha dichiarato, sotto il profilo psichiatrico, non carcerabile e non interrogabile: il PP lo ha quindi fatto trasferire presso la Clinica psichiatrica cantonale. I medici di questa clinica ne hanno confermato la non interrogabilità fino all'8 marzo 2022. In particolare, il 5 marzo 2022 era presente un pensiero delirante di tipo persecutorio, in base al quale il ricorrente prima del ricovero ha agito in maniera aggressiva, evidenziando uno scompenso psichico acuto con rischio di passaggio all'atto. Il 6 marzo 2022 permaneva ancora un quadro di scompenso acuto, l'esame della realtà era compromesso ed era ancora presente un "alto rischio di agiti aggressivi". Il 7 marzo 2022 il ricorrente mostrava sempre ancora un quadro clinico caratterizzato da acuzie psicopatologiche per le quali presentava un'interpretazione della realtà in chiave esclusivamente persecutoria e complottistica, la consapevolezza di malattia e la critica dei fatti imputatigli essendo nulle. I medici hanno ritenuto che il paziente non era verbalizzabile; per di più, il confronto diretto con le autorità avrebbe rappresentato, visto il quadro clinico, un importante fattore stressogeno e di potenziale peggioramento. Solo l'8 marzo seguente i medici l'hanno ritenuto carcerabile e interrogabile. Il 9 marzo 2022 egli è quindi stato interrogato alle ore 15:15 dal PP il quale, il giorno successivo alle 10:21, ha inoltrato l'istanza di carcerazione al GPC. Quest'ultimo, l'11 marzo 2022 alle ore 17:15, senza poterlo interrogare, ne ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 4 giugno 2022.
In effetti, la mattina del 10 marzo 2022 il servizio medico psichiatrico del carcere ha stabilito che il ricorrente non era nuovamente interrogabile a causa di un peggioramento del suo stato psichico "caratterizzato da ideazione delirante di tipo persecutorio, crescente stato di angoscia e presenza di rischio di passaggio all'atto improvviso sia di tipo etero aggressivo che autolesivo", al punto da somministrargli la terapia contro la sua volontà. Il giorno successivo è stato ritrasferito quindi nella clinica psichiatrica cantonale. Il GPC ha pertanto dovuto annullare la prevista udienza.
3.3. La Corte cantonale ha accertato che dal momento dell'arresto fino alla decisione del GPC sono trascorse complessivamente 172 ore e 20 minuti, motivo per cui il citato termine di 96 ore non è stato rispettato. Ha nondimeno ritenuto che si sarebbe in presenza di un caso eccezionale, visto che il ricorrente non era manifestamente interrogabile fino all'8 marzo 2022 e poi nuovamente dal 10 marzo 2022. Ha stabilito infatti, richiamando l'art. 114 CPP e la dottrina, che la sua capacità processuale, segnatamente quella di far valere i suoi diritti e di organizzare la sua difesa, era temporaneamente compromessa, rilevando che qualora si tratti di atti indifferibili è sufficiente che sia presente il difensore. Ha ritenuto che il verbale dell'arresto da parte del PP non costituirebbe un atto indifferibile al quale potrebbe presenziare il difensore, ma un atto differibile che richiede la presenza dell'imputato, il quale deve tuttavia poter comprendere le accuse mossegli e prendere ragionevolmente posizione sulle stesse, nel rispetto del suo diritto d'essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Ricordate le condizioni psichiche del ricorrente, la CRP ha considerato ch'egli non era nelle condizioni di poter essere interrogato dal magistrato inquirente senza violare il suo diritto di essere sentito, che nelle descritte circostanze eccezionali prevaleva sui termini di cui agli art. 224 cpv. 2 e 226 cpv. 1 CPP, in particolare quello complessivo di 96 ore che non può essere differito, e quindi sul rispetto del principio di celerità. Ne ha concluso che interrogare il ricorrente nelle descritte condizioni psichiche da parte del GPC sarebbe stato arbitrario e lesivo della sua persona. Ha quindi negato una violazione dell'imperativo di celerità (art. 5 CPP), ritenendo che l'inchiesta è stata condotta con regolarità fin dall'inizio e che la carcerazione, vista l'eccezionalità del caso, non era illegale.
3.4. Nella fattispecie la durata complessiva di 96 ore dei citati termini, che concretando le garanzie procedurali degli art. 31 Cost. e 5 n. 3 CEDU non costituiscono semplicemente dei termini d'ordine (DTF 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.2.1; FORSTER, op. cit., n. 3 ad art. 226), non è stata rispettata. Ciò non è tuttavia imputabile all'inattività delle autorità cantonali, visto ch'esse non hanno per nulla lasciato trasparire che non intendono o non sono in grado di accelerare e di portare a termine con la necessaria celerità la procedura (DTF 140 IV 74 consid. 3.2 e rinvii), ma dalla circostanza ch'esse, sulla base di una valutazione globale dei contrapposti interessi in gioco, volevano offrire al ricorrente la possibilità di difendersi in maniera corretta ed efficace. Ciò nondimeno, anche qualora si volesse ammettere di trovarsi in presenza di un caso eccezionale, la Corte cantonale non ha tratto alcuna conseguenza dal fatto che non è stato statuito sulla carcerazione entro 96 ore dall'arresto e che, come ancora si vedrà, il GPC, trattandosi di una difesa d'obbligatoria (art. 130 CPP), avrebbe comunque dovuto offrire al patrocinatore d'ufficio del ricorrente la possibilità di partecipare all'udienza (art. 114 cpv. 2 CPP).
In concreto, visto le specificità del caso in esame, il ritardo nello statuire, di per sé giustificato per tentare di concedere al ricorrente la facoltà di difendersi in maniera effettiva, non implica una violazione talmente grave del principio di celerità giustificante la sua messa in libertà. Il mancato rispetto del termine di 96 ore doveva nondimeno essere riparato, accertando segnatamente la violazione del principio di celerità nel dispositivo della decisione impugnata, nonché con la rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- poste a carico del ricorrente, che nella sede cantonale non aveva chiesto l'assistenza giudiziaria (sentenza 1B_138/2021, citata, consid. 2.3).
Contrariamente all'assunto ricorsuale, come visto, secondo la prassi il mancato rispetto del termine di 96 ore non implica infatti necessariamente la scarcerazione immediata. Un tale diritto sussiste di massima soltanto, e in maniera eccezionale, qualora non vi siano più i presupposti per la carcerazione, rispettivamente che la durata della stessa sia eccessiva. Siffatti estremi non sono dimostrati né sono ravvisabili in concreto. Conformemente alla giurisprudenza, la violazione delle citate norme procedurali avrebbe nondimeno dovuto essere riparata mediante l'accertamento formale della violazione del principio di celerità ed essere considerata adeguatamente nell'ambito delle spese. L'esame delle conseguenze di una violazione del principio di celerità compete per contro al giudice di merito, che al riguardo può prendere in considerazione se del caso anche un'eventuale riduzione della pena (DTF 137 IV 118 consid. 2.2; 137 IV 92 consid. 3.2.3; sentenze 1B_120/2022 del 24 marzo 2022 consid. 4.2 e 1B_138/2021, citata e richiamata dal ricorrente e alla quale per brevità si rinvia, consid. 2.3 e 4.2 con rinvii anche alla dottrina; DANIEL LOGOS, in; Commentaire romand, 2aed. 2019, n. 20 ad art. 224; FORSTER, in: op. cit., n. 4 ad art. 224; CATHERINE HOHL-CHIRAZI, La privation de liberté en procédure pénale suisse : buts et limites, 2016, n. 866-869 pag. 289 seg., n. 878 pag. 294, n. 934-936 pag. 319 seg. e più critica sugli effetti del superamento dei termini procedurali, n. 976 segg. pag. 337 seg.).
 
Erwägung 4
 
4.1. Il ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 225 cpv. 5 CPP, poiché il GPC ha rinunciato alla tenuta di un'udienza optando per la procedura scritta. Al riguardo si limita ad addurre che tale norma, contrariamente all'art. 224 cpv. 1 CPP, disciplinante l'interrogatorio dinanzi al PP, sarebbe una norma imperativa, motivo per cui ogni sua violazione non sarebbe giustificata. Contesta poi l'affermazione della CRP, secondo cui l'interrogatorio ai sensi dell'art. 224 cpv. 1 CPP rappresenterebbe un atto non indifferibile, mentre l'udienza prevista dall'art. 225 cpv. 5, per lo meno di fatto, lo sarebbe. Osserva che la CRP ha rilevato che il verbale dell'arresto dell'imputato da parte del PP non è un atto indifferibile (quale per esempio l'incombente scomparsa di un testimone essenziale, mentre il concreto si trattava del rispetto del termine di 96 ore), al quale può presenziare soltanto il difensore, bensì un atto differibile che richiede la presenza dell'imputato.
La CRP ha ritenuto, richiamando la dottrina (LOGOS, in: op. cit., n. 23 ad art. 225 pag. 1445), che l'interessato può rinunciare all'udienza soltanto qualora egli disponga della capacità necessaria sotto il profilo intellettuale per valutare la portata della sua rinuncia, che dev'essere libera ed esente da qualsiasi pressione. Ha osservato che al termine dell'interrogatorio del 9 marzo 2022 dinanzi al PP, preso atto dell'intenzione del magistrato inquirente di presentare al GPC un'istanza di carcerazione preventiva, alla domanda di sapere se rinunciasse o meno all'udienza, il ricorrente ha risposto "non capisco cosa ci faccio qua e cosa stiamo facendo a fare questo verbale. Se il PP ritiene di incarcerarmi lo faccia". Ha aggiunto che voleva avere il suo avvocato di fiducia, del quale si è tuttavia rifiutato di indicare il nome alle autorità. La CRP ne ha dedotto, rettamente, ch'egli non ha quindi esplicitamente e indiscutibilmente rinunciato all'udienza. Ha poi stabilito ch'egli non ha potuto presenziare all'udienza a cause delle sue condizioni psichiche, che ne avevano pregiudicato l'interrogabilità, motivo per cui si era in presenza di una situazione straordinaria. Ha ritenuto quindi che il GPC, accertato che il ricorrente nel corso dell'interrogatorio dinanzi al PP aveva potuto esprimersi sia sui fatti sia sui reati contestatigli e che il difensore disponeva di tutti gli atti, poteva, eccezionalmente, rinunciare all'udienza. Ha considerato che questa soluzione sarebbe più rispettosa del diritto d'essere sentito del ricorrente, che non la tenuta di un'udienza dalla valenza dubbia o "di minor valore probatorio", come sostenuto dal difensore.
4.2. L'art. 225 CPP dispone che il GPC, ricevuta la proposta del PP, convoca senza indugio per un'udienza a porte chiuse il PP, l'imputato e il suo difensore, potendo obbligare il PP a parteciparvi (cpv. 1); se l'imputato rinuncia espressamente all'udienza, il GPC decide in procedura scritta in base alla proposta del PP e alle memorie e istanze dell'imputato (cpv. 5).
Il ricorrente parrebbe disattendere che riguardo alla sua accertata, incontestata non interrogabilità, la CRP con riferimento al citato termine di 96 ore, richiamando l'art. 114 CPP, ha insistito sul fatto che la sua capacità di far valere i suoi diritti e organizzare la sua difesa, era temporaneamente compromessa, come assodato dai medici. Per questo motivo il GPC ha revocato l'udienza. In effetti, un'udienza alla quale avrebbe partecipato il ricorrente in un palese stato di incapacità dibattimentale temporanea non sarebbe stata valida o addirittura nulla (ALAIN MACALUSO, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 7 ad art. 114; MARC ENGLER, in: BSK, Schweizerische Strafprozessordnung, 2aed. 2014, n. 9 ad art. 114; NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3aed. 2018, n. 5 seg. ad art. 114). Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). Il ricorrente non si confronta tuttavia con questa motivazione, decisiva, né invoca, se non indirettamente, una violazione dell'art. 114 cpv. 2 CPP.
In effetti, l'art. 114 CPP, relativo alla capacità dibattimentale, dispone che l'imputato che è fisicamente e mentalmente in grado di seguire il dibattimento è considerato idoneo al dibattimento (cpv. 1) : in caso di temporanea incapacità dibattimentale, gli atti procedurali indifferibili sono compiuti in presenza del difensore (cpv. 2). Certo, secondo l'art. 225 cpv. 1 CPP il GPC deve convocare "senza indugio" l'udienza o decidere in procedura scritta, allo scopo di rispettare il citato termine di 96 ore, ritenuto che chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto davanti al giudice (art. 5 n. 3 CEDU e 31 cpv. 3 Cost.). In caso d'incapacità temporanea, i diritti di difesa possono tuttavia prevalere sull'imperativo di celerità (MACALUSO, in: op. cit., n. 10 ad art. 114).
La CRP ha osservato che il ricorrente non ha rinunciato espressamente all'udienza dinanzi al GPC e ch'egli non era neppure nelle condizioni psichiche di desistervi con cognizione di causa, e quindi validamente. Insistendo anche nel ricorso in esame sul fatto che annullando l'udienza il GPC avrebbe violato il diritto d'essere sentito dell'imputato, quest'ultimo non fa valere di per sé una violazione dell'art. 114 cpv. 2 CPP, norma con la quale non si confronta; né contesta di per sé che il GPC avrebbe dovuto convocare all'udienza per lo meno il suo difensore. Ciò non implica che la carcerazione in esame sarebbe illecita, né il ricorrente, che ha potuto inoltrare osservazioni scritte tramite il suo difensore, lo pretende. Del resto quest'ultimo, nelle osservazioni scritte del 10 marzo 2022, limitandosi ad addurre una violazione del diritto d'essere sentito del suo assistito, che non poteva partecipare all'udienza né era in grado di rinunciarvi, non ha in sostanza addotto una violazione del diritto d'essere sentito perché, annullata l'udienza, anch'egli non vi ha potuto partecipare, limitandosi a criticare che avrebbe dovuto potervi prendere parte l'imputato. Al riguardo occorre precisare nondimeno che, sebbene la presenza del difensore sia soltanto facoltativa ed egli ha quindi il diritto ma non l'obbligo di parteciparvi, in caso di un'incapacità dibattimentale temporanea per ragione mediche dell'imputato, il GPC, allo scopo di rispettare il termine di 96 ore, avrebbe comunque dovuto mantenere l'udienza convocando il difensore d'ufficio, visto che in concreto si tratta di un caso di difesa obbligatoria (art. 114 cpv. 2 e art. 130 lett. c CPP; LOGOS, in: op. cit., n. 6 ad art. 225; LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2aed., 2016, n. 10 ad art. 114).
4.3. Contrariamente all'assunto ricorsuale, come visto, analogamente alla violazione di determinati diritti procedurali, anche un'eventuale violazione dell'art. 225 cpv. 5 CPP in relazione al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) avrebbe comunque potuto di massima essere sanata, per lo meno parzialmente, con l'accertamento della stessa (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.4; sentenze 1B_189/2021, citata consid. 2.3 e 1B_532/2018 del 19 dicembre 2018 consid. 5.3 in fine; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2aed. 2020, art. 225 cpv. 5 pag. 357 e 226 cpv. 1 pag. 359; SCHMID/JOSITSCH, in: op. cit., n. 15 ad art. 225, che indica la tenuta dell'udienza in assenza del ricorrente a causa di una sua malattia; altri autori non si esprimono specificatamente al riguardo: LOGOS, in: op. cit., n. 23 ad art. 225; FORSTER, in: op. cit., n. 8 ad art. 225; FREI/ZUBERBÜHLER ELSÄSSER, in: op. cit., n. 12 ad art. 225; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 23 ad art. 225; PAOLO BERNASCONI et al., Codice svizzero di procedura penale, Commentario, 2010, n. 12 seg. ad art. 225; anche nel messaggio del 21 dicembre 2005 del Consiglio federale concernente l'unificazione del diritto processuale penale non vi sono indicazioni su ulteriori motivi per rinunciare a tenere un'udienza da parte del GPC, pag. 1134 seg.).
 
Erwägung 5
 
5.1. Discende dalle suesposte considerazioni che la richiesta principale di scarcerazione immediata dev'essere respinta.
Indipendentemente dall'esito della causa nel merito, la richiesta accessoria di un'indennità giornaliera di fr. 200.-- non dev'essere vagliata nell'ambito della procedura d'esame della carcerazione, ma semmai in quella prevista dalla legge (art. 429-431 CPP; sentenze 1B_111/2020 del 31 marzo 2020 consid. 1, non pubblicato in DTF 146 I 115 e rinvii e 1B_138/2021, citata, consid. 1.4; DTF 140 I 246 consid. 2.5.1).
5.2. In parziale accoglimento del ricorso, il dispositivo della decisione impugnata è modificato nel senso che è accertata una violazione dell'imperativo di celerità (art. 107 cpv. 2 LTF in relazione con l'art. 5 cpv. 2 CPP); è inoltre annullato il suo dispositivo n. 2 relativo alla tassa di giustizia e le spese. Per la procedura dinanzi alla CRP il Cantone Ticino rifonderà al difensore del ricorrente un'indennità di fr. 1'500.-- (art. 67 LTF). Per il resto, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
5.3. Non si prelevano spese della sede federale (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF). Il patrocinatore del ricorrente ha diritto a un'indennità di fr. 2'000.-- per ripetibili (ridotte) della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). La richiesta di gratuito patrocinio diventa quindi priva d'oggetto (art. 64 LTF), visto che tale indennità copre in maniera sufficiente le sue ripetibili (sentenze 1B_120/2022, citata, consid. 6 e 1B_138/20221, citata, consid. 4).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello dell'8 aprile 2022 è modificata nel senso che è accertata una violazione dell'imperativo di celerità in materia di carcerazione. È quindi annullato il suo dispositivo n. 2 concernente la tassa di giustizia e il Cantone Ticino rifonderà all'avv. Filip Cerimanovic un'indennità complessiva per ripetibili della sede cantonale di fr. 1500.--. Per il resto il ricorso è respinto in quanto ammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Lo Stato del Cantone Ticino verserà all'avv. Filip Cerimanovic un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- per ripetibili della sede federale.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico, al Giudice dei provvedimenti coercitivi e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 19 maggio 2022
 
In nome della I Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Kneubühler
 
Il Cancelliere: Crameri