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BGer 6B_634/2022 vom 30.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
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6B_634/2022
 
 
Sentenza del 30 maggio 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
1. C.________,
 
2. A.________ SA,
 
ricorrenti,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di non luogo a procedere,
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 aprile 2022
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.380).
 
 
Considerando:
 
che, con esposti del 23 novembre 2021 e del 9 dicembre 2021, C.________, amministratore unico della A.________ SA, ha presentato, in veste di rappresentante della società, al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale contro ignoti per asseriti atti e dichiarazioni false che avrebbero condotto al fallimento della società, pronunciato il 27 ottobre 2021 dal Pretore del distretto di Lugano;
 
che, con decisione del 13 dicembre 2021, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere;
 
che il denunciante ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP);
 
che, con sentenza dell'11 aprile 2022, la Corte cantonale ha respinto in quanto ricevibile il reclamo;
 
che la Corte cantonale, lasciata indecisa la questione della legittimazione ricorsuale del reclamante, ha negato l'esistenza di indizi di reato, confermando la decisione del magistrato inquirente;
 
che la A.________ SA e C.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 10 maggio 2022, completato il 12 maggio 2022, al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;
 
che, invitati a fornire un anticipo delle spese giudiziarie, i ricorrenti hanno comunicato che la loro situazione finanziaria non permetterebbe loro di fare fronte al pagamento richiesto;
 
che non sono state chieste osservazioni sul gravame, ma è stato richiamato l'incarto della CRP;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;
 
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1);
 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1);
 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale;
 
che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono minimamente sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, in particolare non sostanziano con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia;
 
che, peraltro, il giudizio su eventuali pretese civili fatte valere in via adesiva nel procedimento penale presuppone che l'azione civile non sia pendente dinanzi a un altro tribunale o che non sia già stata oggetto di una decisione passata in giudicato (DTF 145 IV 351 consid. 4.3 e rinvii; sentenza 6B_1244/2021 del 12 aprile 2022 consid. 1.3.3);
 
che, in concreto, risulta che l'interessato ha avviato un procedimento civile parallelo, tuttora pendente, in relazione con la questione del fallimento della società;
 
che, in particolare, con sentenza del 10 dicembre 2021 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha annullato il fallimento della A.________ SA pronunciato dal Pretore e gli ha rinviato la causa per una nuova decisione (sentenza 5A_335/2022 del 18 maggio 2022 consid. 1);
 
che, in questa sede, i ricorrenti non si confrontano specificatamente con l'oggetto e con la portata del procedimento civile pendente in sede cantonale e non spiegano i motivi per cui tale procedimento non osta ad un'azione civile adesiva nell'ambito del presente procedimento penale (sentenza 6B_1244/2021, citata, consid. 1.3.3);
 
che, nella fattispecie, l'assenza di una motivazione sufficiente sulle pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;
 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, i ricorrenti sono abilitati a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto conferisce loro quali parti nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1 e rinvii);
 
che questa facoltà di invocare i diritti di parte non permette tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 248 consid. 2);
 
che in concreto i ricorrenti non sollevano, con una motivazione conforme alle esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, contestazioni di natura formale il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito;
 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che la domanda di assistenza giudiziaria implicita presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 30 maggio 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni