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BGer 2C_410/2022 vom 31.05.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_410/2022
 
 
Sentenza del 31 maggio 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
 
Cancelliera Ieronimo Perroud.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
 
ricorrente,
 
contro
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona.
 
Oggetto
 
Assoggettamento all'imposta cantonale,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 aprile 2022
 
dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (80.2021.117 e 80.2021.118).
 
 
Fatti:
 
A.
Con sentenza del 5 aprile 2022 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame sottopostogli il 31 maggio 2021 da A.________ e ha confermato la decisione su reclamo del 28 aprile 2021 dell'Ufficio circondariale di Bellinzona che a sua volta confermava una sua precedente decisione concernente l'assoggettamento illimitato dell'interessato nel Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2016, malgrado questi affermava di essersi trasferito nel Cantone dei Grigioni dal 14 maggio 2012.
La Corte cantonale ha in primo luogo negato che l'istanza di separazione di fatto, con allegata una convenzione fra i coniugi, datata 9 aprile 2021 e prodotta dal contribuente, potesse avere un valore probatorio, in particolare perché il Pretore l'aveva accolta il 13 aprile 2021 allorché la separazione avrebbe avuto luogo il 14 maggio 2012. Senza poi tralasciare che se la separazione avesse effettivamente avuto luogo nel 2012, in tal caso i consorti avrebbero dovuto convenire del versamento di contributi a favore dell'ultimogenito della coppia ancora minorenne all'epoca, il quale abitava con la madre. Ora non risultava che l'insorgente avesse mai versato alimenti per il figlio. Vagliando in seguito il certificato medico rilasciato il 19 maggio 2020 (ove veniva dichiarato, tra l'altro che la separazione risaliva al 2012), i giudici cantonali hanno ritenuto che detto documento non provava la sospensione della comunione domestica né la rinuncia (esatta ai fini fiscali) all'impiego in comune dei mezzi finanziari. Inoltre risultava difficile ammettere che, come indicatovi, la convivenza sotto lo stesso tetto era diventata così problematica da poter condurre l'insorgente a comportamenti inappropriati nei confronti della moglie, quando i coniugi continuavano a collaborare dal profilo professionale (soci della stessa società ancora nel 2019). Per quanto concerneva poi l'appartamento, di proprietà della moglie, che il contribuente affittava dall'aprile 2012 nel Cantone dei Grigioni per fr. 700.-- mensili, i giudici ticinesi hanno osservato che era stata fornita un'unica prova di pagamento del canone di locazione, per il mese di marzo 2021, niente invece per gli anni precedenti. Malgrado la richiesta formulata in tal senso del fisco e le promesse fatte dall'insorgente in sede ricorsuale, non era inoltre stata fornita alcuna fattura per il consumo dell'acqua e dell'elettricità. Infine anche se l'invio di alcune fatture confermava l'esistenza di una linea telefonica fissa dell'appartamento, ciò non era rilevante siccome fino al 27 giugno 2019 una società allora di proprietà del contribuente vi aveva ugualmente la propria sede. Non andava inoltre tralasciato che in una causa concernente l'assoggettamento di un'altra società da questi controllata, il Tribunale federale aveva considerato che l'appartamento era la residenza secondaria dell'interessato (sentenza 2C_895/2019 del 30 novembre 2020). Infine il fatto che due delle società controllate dal contribuente avevano trasferito la loro sede nel Cantone dei Grigioni non era determinante, lo spostamento essendo successivo al periodo fiscale in cui il contribuente vi si sarebbe installato.
B.
Il 23 marzo 2022 A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma del suo assoggettamento illimitato nel Cantone dei Grigioni. Postula inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria con nomina di un avvocato d'ufficio.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 IV 185 consid. 2).
1.2. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF; cfr. DTF 134 II 349 consid. 1.4) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La via del ricorso in materia di diritto pubblico è dunque aperta.
1.3. Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti al Tribunale federale deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). Nell'allegato ricorsuale, la parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale - di queste ultime potendo essere censurata soltanto un'applicazione arbitraria - che dev'essere fatta valere con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 139 I 229 consid. 2.2 e richiami). In questa ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie o semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4).
1.4. A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, esigenza il cui adempimento dev'essere dimostrato dalla parte ricorrente, questa Corte non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF), i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla stessa (cosiddetti veri nova; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi richiami). Le dichiarazioni di conoscenti allegate dal ricorrente al suo ricorso sono tutte posteriori alla sentenza impugnata e non vanno pertanto presi in considerazione.
1.5. Quando rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti e un apprezzamento delle prove manifestamente inesatto, cioè arbitrario, la parte ricorrente deve motivare la censura con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF). In questo contesto, non basta opporre il proprio punto di vista alle conclusioni dell'istanza inferiore. Siccome, nel campo dell'accertamento dei fatti e dell'apprezzamento delle prove, l'istanza precedente gode di un grande potere discrezionale (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 2.3), va in particolare dimostrato che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante, suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto, ponendosi in aperto contrasto con gli atti o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 145 V 188 consid. 2 e richiami). La mera divergenza con il punto di vista della parte ricorrente non attesta arbitrio (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii).
 
Erwägung 2
 
2.1.
Innanzitutto occorre precisare che il ricorrente si limita a contestare i fatti. In effetti, il gravame non contiene considerazioni di natura giuridica che espongano quali disposti legali sarebbero violati e in che cosa consisterebbe la lesione del diritto applicabile. Secondo il ricorrente la Camera di diritto tributario avrebbe apprezzato in modo arbitrario i mezzi di prova a sua disposizione. Riguardo alla separazione di fatto dalla moglie, afferma che l'autorizzazione rilasciata dal pretore il 13 aprile 2021 costituirebbe una prova inoppugnabile e contesta che si possa ritenerla priva di valore probatorio. Tale argomentazione non è tuttavia idonea a dimostrare che l'opinione dei giudici cantonali secondo cui una convenzione redatta il 9 aprile 2021 non ha alcuna efficacia probatoria riguardo ad una separazione che sarebbe intervenuta il 14 maggio 2012 sia insostenibile, priva di senso e, quindi, inficiata d'arbitrio. In seguito il ricorrente sostiene di avere fornito una copiosa documentazione e precisa che il pagamento di una pigione per il suo alloggio sarebbe del tutto irrilevante. Egli nulla adduce invece riguardo al fatto che non ha fornito, malgrado le richieste del fisco, le fatture relative al consumo dell'acqua e dell'elettricità. In realtà le critiche del ricorrente si esauriscono nell'esposizione di una propria versione dei fatti rispettivamente in una loro personale lettura, ciò che tuttavia non è sufficiente per dimostrarne l'arbitrio. In effetti, una censura basata sulla violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) non può esaurirsi in considerazioni che forniscono solo una diversa lettura delle prove addotte. Incombeva invece al ricorrente specificare quale/i mezzi di prova - suscettibile/i di modificare la sentenza querelata - non sarebbe/ro stato/i debitamente considerato/i dalla Corte cantonale rispettivamente spiegare e dimostrare in che il senso e la portata dei medesimi sarebbero stati arbitrariamente valutati. Per prassi costante spetta a chi ricorre argomentare, per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata su singoli aspetti sarebbe suscettibile d'avere influenza sull'esito del litigio, ciò che in concreto non è stato fatto. Censure appellatorie come quelle avanzate dal ricorrente non vanno prese in considerazione e sfuggono ad un esame di merito.
2.2. Da quanto precede discende che l'argomentazione del ricorrente non rispetta le esigenze di motivazione poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, motivo per cui l'impugnativa sfugge ad un esame di merito.
2.3. Il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.
L'istanza di assistenza giudiziaria, peraltro non documentata, non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
 
3.
 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
 
4.
 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 31 maggio 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud