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BGer 2C_433/2022 vom 01.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
2C_433/2022
 
 
Sentenza del 1° giugno 2022
 
 
II Corte di diritto pubblico
 
Composizione
 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
 
Hänni, Hartmann,
 
Cancelliere Ermotti.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa,
 
Eigerstrasse 65, 3003 Berna.
 
Oggetto
 
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT),
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 maggio 2022 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-2711/2020).
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
 
 
1.
 
1.1. Con decisione finale del 27 aprile 2020, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta) ha accordato all'Agenzia italiana delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana) l'assistenza amministrativa sollecitata da quest'ultima nei confronti di B.________ e altre due persone.
 
Il 25 maggio 2020, A.________, in qualità di vedova ed erede di B.________, ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale contro la decisione del 27 aprile 2020.
 
Con decisione incidentale del 12 aprile 2022, il Tribunale amministrativo federale ha invitato A.________ a versare entro il 3 maggio 2022 un anticipo spese equivalente alle presunte spese processuali dell'importo di 5'000 fr., con la comminatoria che, in caso di mancato pagamento, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.
 
L'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito.
 
1.2. Con sentenza del 19 maggio 2022, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto da A.________.
 
2.
 
Il 27 maggio 2022, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un "ricorso" con cui domanda, protestate tasse e spese, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 19 maggio 2022 e il rinvio della causa a tale autorità perché essa le conceda un nuovo termine per il versamento dell'anticipo spese ed entri poi nel merito del ricorso interposto il 25 maggio 2020.
 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
 
3.
 
La sentenza impugnata è una decisione finale d'inammissibilità (art. 90 LTF) concernente l'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale. Sebbene davanti al Tribunale federale l'oggetto del litigio si limiti alla questione dell'inammissibilità del gravame interposto presso l'autorità precedente, occorre ciò non di meno verificare che le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. 83 LTF siano rispettate (cfr. sentenza 2C_586/2021 del 5 agosto 2021 consid. 3).
 
4.
 
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_594/2015 del 1° marzo 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 II 69; sentenza 2C_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.1).
 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; 139 II 340 consid. 4; sentenze 2C_80/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 1.1). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1; 2C_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 6.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3; sentenza 2C_1015/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 2.2). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_80/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_233/2020 del 2 aprile 2020 consid. 2.2).
 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2; 139 II 340 consid. 4). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5; 2C_651/2021 del 13 settembre 2021 consid. 7.1), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 4.1).
 
5.
 
Riferendosi indistintamente sia alla presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) sia a quella di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF), la ricorrente afferma che il termine assegnatole dal Tribunale amministrativo federale per versare l'anticipo spese non sarebbe "congruo" (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) e violerebbe il principio della buona fede (ricorso, pagg. 3 e 5).
 
5.1. Nell'ottica dell'art. 84 cpv. 2 LTF, il presente caso non può essere considerato particolarmente importante ai sensi della giurisprudenza suesposta (cfr. consid. 4). Non vi sono infatti indizi di una violazione importante e sufficientemente credibile di un principio procedurale fondamentale. Nessun principio procedurale (e di certo non il principio della buona fede) impedisce all'autorità giudiziaria di dichiarare un ricorso inammissibile nel caso in cui, conformemente al diritto di procedura applicabile, è stato chiesto un anticipo spese che non è stato pagato; ciò a patto che le parti siano state informate in modo appropriato della somma da versare, del termine per procedere al versamento e delle conseguenze della sua inosservanza (cfr. sentenza 2C_586/2021 del 5 agosto 2021 consid. 5.3). Nella presente fattispecie, non vi è motivo di ritenere - e la ricorrente non lo sostiene - che il Tribunale amministrativo federale abbia gravemente violato questi principi.
 
5.2. Per quanto riguarda un'eventuale questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), l'autorità precedente ha fissato il termine per versare l'anticipo spese fondandosi sull'art. 63 cpv. 4 PA, applicabile grazie al rinvio dell'art. 37 LTAF (RS 173.32). L'art. 63 cpv. 4 PA non è tuttavia una norma specifica inerente all'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. Come esposto poc'anzi, l'applicazione dell'articolo in questione non può dunque costituire una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell'art. 84a LTF (cfr. sentenza 2C_586/2021 del 5 agosto 2021 consid. 5.4).
 
 
6.
 
6.1.
 
Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il ricorso in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF, con la precisazione che, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).
 
6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alla rappresentante della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I.
 
Losanna, 1° giugno 2022
 
In nome della II Corte di diritto pubblico
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: F. Aubry Girardin
 
Il Cancelliere: A. Ermotti