Abruf und Rang:
RTF-Version (SeitenLinien), Druckversion (Seiten)
Rang: 

Zitiert durch:


Zitiert selbst:


Bearbeitung, zuletzt am 04.08.2022, durch: DFR-Server (automatisch)
 
BGer 8C_684/2021 vom 02.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
8C_684/2021
 
 
Sentenza del 2 giugno 2022
 
 
I Corte di diritto sociale
 
Composizione
 
Giudici federali Wirthlin, Presidente,
 
Viscione, Abrecht,
 
Cancelliere Bernasconi.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________, Italia,
 
patrocinato dall'avv. Patrick Untersee,
 
ricorrente,
 
contro
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 settembre 2021 (35.2021.31).
 
 
Fatti:
 
A.
A.________, nato nel 1955, ha chiesto nel mese di maggio 2014 all'INSAI, presso cui era assicurato, di accertare l'esistenza di una malattia professionale e di valutare il diritto alle prestazioni, dopo che il Dr. med. B.________ il 7 maggio 2013 aveva segnalato la presenza di un importante danno uditivo, persistenti acufeni bilaterali accompagnati da disturbi del sonno, nervosismo e problemi relazionali. Il 5 novembre 2014 l'INSAI ha dato il suo benestare per la protesizzazione acustica caso complesso binaurale. Con decisione formale del 1° luglio 2015 l'INSAI ha negato il proprio obbligo a versare prestazioni relativamente al tinnito bilaterale, non essendovi un nesso di causalità adeguata con la malattia professionale. Essa ha per contro riconosciuto per ipoacusia bilaterale un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 10%, ma ha rifiutato l'erogazione di una rendita di invalidità.
Dopo due sentenze di rinvio (riguardo al rifiuto della rendita di invalidità) per complemento istruttorio e per esperimento di una perizia esterna emesse dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino il 25 novembre 2016 (causa 35.2015.105) e il 5 dicembre 2019 (causa 35.2019.13), l'INSAI con decisione del 4 febbraio 2021, confermata su opposizione il 19 febbraio 2021, ha rifiutato di assumere i disturbi psichici, poiché essi non costituirebbero una conseguenza adeguata della malattia professionale lamentata da A.________.
B.
Con sentenza del 6 settembre 2021, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma della sentenza cantonale nel senso di concedergli una rendita di invalidità del 50% e una indennità per menomazione dell'integrità del 50%.
L'INSAI chiede la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni.
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Il ricorrente presenta come era suo diritto il ricorso in lingua francese (art. 42 cpv. 1 LTF). Per contro, la presente sentenza è redatta in lingua italiana, lingua usata durante tutto il processo e con cui è stata resa anche la sentenza impugnata (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).
1.3. Per giurisprudenza, la motivazione di una decisione è sufficiente, e l'art. 29 cpv. 2 Cost. è rispettato, quando una parte è messa nella condizione di rendersi conto della portata del provvedimento che la riguarda e di poterlo impugnare con cognizione di causa (DTF 143 III 65 consid. 5.2). In quest'ottica, basta che l'autorità esponga, almeno in breve, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro (DTF 142 II 154 consid. 4.2). La critica del ricorrente in realtà non mira a lamentare una carente motivazione, ma a contrastare la motivazione stessa e l'apprezzamento delle prove. Le censure sollevate vanno quindi esaminate in tale quadro.
2.
Oggetto del contendere è sapere se sia lesiva del diritto federale la sentenza cantonale, che ha confermato la decisione su opposizione con cui è stato negato un nesso causale adeguato tra la malattia professionale e i disturbi psichici.
 
Erwägung 3
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ricordato che con la precedente sentenza del 25 novembre 2016 (causa 35.2015.105) aveva già concluso che gli acufeni bilaterali non costituissero una malattia professionale. Ricordata la prassi in materia di causalità per malattie professionali e diversi casi già decisi dal Tribunale federale o da tribunali cantonali, ha ritenuto che l'ipoacusia bilaterale lamentata dal ricorrente non sia atta, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, a provocare il disturbo psichico di cui egli è portatore. Secondo la Corte cantonale la patologia psichica sarebbe nata verosimilmente con modalità reattive ad una situazione di stress a livello lavorativo e si sarebbe poi cronicizzata.
3.2. Il ricorrente contesta che la Corte cantonale abbia considerato solo una parte degli atti medici, ignorando le voci discordanti. Vi sarebbero invece numerosi pareri che danno atto della riduzione consistente dell'udito e che l'incapacità di lavoro sarebbe dovuta a questa problematica. A causa della sordità particolare, gli apparecchi uditivi non avrebbero potuto risolvere i problemi. Sarebbe soltanto la malattia professionale ad avere provocato l'incapacità lavorativa. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni non avrebbe esaminato la controversia con la sufficiente attenzione e rigore. Sarebbe solo in ragione della sordità che il ricorrente avrebbe perso il lavoro. Gli accertamenti sarebbero errati. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, sarebbe evidente che sia la sordità la causa dei disturbi psichici. Per l'istoriato psicopatologico rinvia al rapporto del Centro X.________ del 16 settembre 2020. I disturbi psichici avrebbero peraltro provocato un'incapacità lavorativa del 75% nell'attività precedente e del 50% in un'attività adatta. Dovrebbe quindi essere stabilito senza possibilità di contestazione che sia l'ipoacusia bilaterale sia le affezioni di natura psichica provocano una grande incapacità lavorativa e la prima problematica sarebbe sufficiente per affermare che la seconda sia in nesso di causalità. Erroneo sarebbe anche sostenere che la ipoacusia non sia grave. I Dr. med. B.________ e C.________affermano che sarebbe cronica e importante e gli apparecchi acustici non avrebbero potuto dare risultati soddisfacenti. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbe quindi leso il diritto federale.
4.
Nella fattispecie, l'ipoacusia bilaterale è stata riconosciuta dall'assicuratore come malattia professionale, mentre gli acufeni bilaterali non sono stati considerati come malattia professionale nella sentenza cantonale del 25 novembre 2016 (causa 35.2015.105), ora non più messa in discussione dal ricorrente.
 
Erwägung 5
 
5.1. Già dinanzi alla Corte cantonale non era più contestata la circostanza che la problematica psichica fosse una conseguenza naturale dell'ipoacusia bilaterale. Controversa è invece l'esistenza del carattere adeguato della causalità.
5.2. La causalità adeguata tra una malattia professionale e un disturbo psichico non va esaminata secondo la giurisprudenza che è stata sviluppata per le conseguenze psichiche di un infortunio (cfr. DTF 115 V 133). Piuttosto, occorre chiedersi se la malattia professionale, secondo il corso ordinario delle cose e secondo l'esperienza generale della vita - tenendo conto dell'ampia gamma di assicurati, ai quali l'assicurazione sociale contro gli infortuni deve offrire tutela -, è atta a provocare disturbi psichici della maniera così come è pretesa dall'assicurato (DTF 125 V 456 consid. 5e; sentenza 8C_154/2010 del 16 agosto 2010 consid. 3.4).
5.3. Il ricorrente sembra confondere la causalità naturale con la causalità adeguata, quest'ultimo solo aspetto contestato. Come rettamente ha esposto la Corte cantonale, la malattia professionale non ha impedito al ricorrente di avere contatti con l'esterno: comprende tutto quanto viene detto da un interlocutore davanti a lui, gli è permesso l'uso del telefono senza difficoltà (per lo meno in ambienti silenziosi o con l'uso di auricolari) e riesce a seguire con le cuffie la televisione. L'accertata riduzione dell'udito ha reso il ricorrente inidoneo a svolgere l'attività sui binari. Tuttavia, la concomitante problematica psichica, con ridotte capacità di concentrazione, ha impedito la prosecuzione delle abituali mansioni, tanto da poi portare al prepensionamento nel febbraio 2008. Nel 2006, al momento dell'accertamento dell'incapacità lavorativa, il ricorrente aveva soltanto 51 anni, un età che gli avrebbe permesso di reperire un'occupazione idonea sul mercato generale del lavoro. Gli acufeni e il tinnito non possono essere peraltro ritenuti causa di disturbi psichici. Il ricorrente tende a minimizzare la circostanza che già all'inizio degli anni '90 ha accusato i primi problemi psichici, accertati dai propri medici curanti, in occasione di un cambiamento del suo mansionario sul posto di lavoro. Non si può quindi ritenere erronea la conclusione della Corte cantonale che ha messo in luce per il ricorrente una certa fragilità emotiva, la quale avrebbe facilitato l'insorgenza del quadro psichico attuale. È vero, il ricorrente ha avuto un crollo psicologico del giugno 2006, al momento in cui è stata diagnosticata l'ipoacusia. Egli pare dimenticare che già nel novembre 2005, quando gli è stato comunicato che non avrebbe più potuto svolgere la abituale attività professionale, è entrato in cura dal Dr. med. C.________, per una sintomatologia, come ha affermato lo specialista, che è stata fatta risalire a circa 14 anni prima: un disturbo caratterizzato da marcato livello di ansia, che si esprime anche a livello di somatizzazioni e da uno svilimento del tono dell'umore in senso depressivo. Il medico curante ha fatto risalire la patologia psichica verosimilmente a una situazione di stress lavorativo, condizione che si sarebbe cronicizzata. In tali circostanze, non si può affermare, come lo pretende il ricorrente, che secondo il corso ordinario delle cose e secondo l'esperienza generale della vita, i disturbi psichici siano in nesso di causalità adeguata con l'ipoacusia diagnosticata al ricorrente. La sentenza impugnata non è pertanto lesiva del diritto federale.
6.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è respinto.
 
2.
 
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
 
3.
 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
 
Lucerna, 2 giugno 2022
 
In nome della I Corte di diritto sociale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Presidente: Wirthlin
 
Il Cancelliere: Bernasconi