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BGer 6B_732/2022 vom 03.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_732/2022
 
 
Sentenza del 3 giugno 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudice federale Denys, Giudice presidente,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
A.________,
 
ricorrente,
 
contro
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Decreto di abbandono,
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2022
 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.98).
 
 
Considerando:
 
che il 24 agosto 2021A.________ ha presentato al Ministero pubblico del Cantone Ticino una denuncia penale nei confronti di B.________ per i titoli di diffamazione, calunnia, ingiuria e coazione sessuale;
 
che, con decisione del 25 marzo 2022, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale;
 
che, contro il decreto di abbandono, la denunciante ha adito la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con un reclamo del 4 aprile 2022;
 
che, siccome l'allegato non adempiva i requisiti degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP, la CRP ha invitato la reclamante ad emendarlo;
 
che l'interessata ha in seguito inviato un ulteriore allegato alla Corte cantonale;
 
che, con sentenza del 29 aprile 2022, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo, siccome non adempiva i requisiti di forma e di motivazione dell'art. 385 CPP;
 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso del 1° giugno 2022 al Tribunale federale;
 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso;
 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1);
 
che, indipendentemente dall'eventuale legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1);
 
ch'ella è in particolare abilitata a fare valere che la Corte cantonale si sarebbe rifiutata a torto di esaminare il suo reclamo nel merito;
 
che l'oggetto del presente litigio è infatti circoscritto alla questione dell'irricevibilità del reclamo per le carenze di forma e di motivazione rilevate dalla Corte cantonale;
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 146 IV 297 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.1);
 
che spettava alla ricorrente spiegare puntualmente perché la CRP avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 cpv. 1 CPP, accertando l'assenza dei presupposti di forma e di motivazione del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso;
 
che, in questa sede, la ricorrente non si confronta con i richiesti presupposti di forma e di motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale e non fa quindi valere la violazione dell'art. 385 cpv. 1 CPP con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF;
 
che l'interessata non censura del tutto una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità del reclamo, unico oggetto dell'impugnativa in questa sede;
 
ch'ella ribadisce la sua esposizione dei fatti rimproverati al denunciato, disattendo tuttavia che le argomentazioni concernenti il merito della controversia esulano dal tema del litigio dinanzi al Tribunale federale e non possono pertanto essere qui esaminati;
 
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi, di principio, essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
 
che tuttavia, in considerazione della sua situazione, si giustifica in concreto di rinunciare a prelevarle (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
 
1.
 
Il ricorso è inammissibile.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
 
Losanna, 3 giugno 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
Il Giudice presidente: Denys
 
Il Cancelliere: Gadoni