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BGer 6B_743/2021 vom 08.06.2022
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
Tribunal federal
 
[img]
 
 
6B_743/2021
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2022
 
 
Corte di diritto penale
 
Composizione
 
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
 
Denys, Muschietti,
 
Cancelliere Gadoni.
 
 
Partecipanti al procedimento
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
 
ricorrente,
 
contro
 
A.________,
 
opponente.
 
Oggetto
 
Appropriazione indebita ripetuta, aggravata,
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
 
il 28 aprile 2021 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2020.136+158).
 
 
Fatti:
 
A.
Con atto pubblico del 17 maggio 2013 il notaio A.________ ha rogato la vendita a terzi da parte dei proprietari B.________ e del figlio C.________ del fondo part. xxx di Y.________ al prezzo di fr. 390'000.--. Il 21 maggio 2013 è stato accreditato sul conto clienti del notaio l'importo di fr. 368'940.--, corrispondente al prezzo della compravendita dedotta la provvigione di fr. 21'060.-- versata all'intermediario immobiliare. Dall'importo depositato sul conto clienti, il notaio ha in seguito effettuato una serie di prelievi per sé stesso di complessivi fr. 220'140.--, oltre gli onorari. B.________ è deceduta il 20 giugno 2014, mentre il figlio C.________ è deceduto tra il 13 e il 16 dicembre 2014. Gli eredi di quest'ultimo hanno sospettato il notaio di essersi appropriato di beni che spettavano alla comunione ereditaria e lo hanno segnalato all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. A.________ ha a sua volta informato della segnalazione il Ministero pubblico del Cantone Ticino.
B.
Con sentenza del 12 febbraio 2020, la Corte delle assise correzionali di Locarno ha dichiarato A.________ autore colpevole di appropriazione indebita ripetuta aggravata, per avere, nel periodo dal 14 novembre 2013 al 13 gennaio 2014 e nel periodo dal 4 settembre 2014 al 6 luglio 2015, in più occasioni, allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto, impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati in qualità di notaio, procedendo a prelievi dal suo conto clienti per un totale di fr. 227'110.-- utilizzati per scopi estranei alla cliente B.________. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di un anno e tre mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
C.
Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha accolto l'appello presentato dall'imputato contro il giudizio di primo grado, prosciogliendolo dall'imputazione di ripetuta appropriazione indebita aggravata. La Corte cantonale ha per contro respinto l'appello incidentale del Procuratore generale.
D.
Il Procuratore generale impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale del 21 giugno 2021 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla e di dichiarare A.________ autore colpevole di appropriazione indebita aggravata, condannandolo alla pena detentiva di venti mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni. In via subordinata, chiede che la sentenza impugnata sia annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa sostanzialmente valere l'accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del principio "in dubio pro reo".
E.
La Corte cantonale comunica di rinunciare a presentare una risposta al ricorso. L'opponente chiede di respingere il gravame.
 
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.
 
Erwägung 2
 
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio viola il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente critica essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove eseguiti dalla Corte cantonale. Nella misura in cui si limita però ad esporre una sua diversa interpretazione dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente solleva nel gravame una serie di interrogativi ai quali fornisce una risposta, che ritiene essere la sola possibile. Evidenzia inoltre determinati elementi che dimostrerebbero la colpevolezza dell'imputato. Non si confronta tuttavia con la valutazione complessiva eseguita dalla Corte cantonale sulla base dell'insieme degli elementi disponibili, spiegando puntualmente per quali ragioni la conclusione dei giudici cantonali, che hanno ritenuto credibile la versione dell'imputato, sarebbe manifestamente insostenibile. Quanto al principio "in dubio pro reo" richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove, esso non assume nell'ambito della procedura dinanzi al Tribunale federale una portata travalicante quella del divieto dell'arbitrio (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 e rinvii).
 
Erwägung 3
 
3.1. Il ricorrente rimprovera alla CARP di essere incorsa nell'arbitrio per avere accertato l'esistenza di una telefonata del 21 novembre 2013 tra l'imputato e B.________. Adduce che, in realtà, questa conversazione telefonica, in cui la cliente avrebbe, secondo la versione dell'imputato, acconsentito a un "prestito con facoltà di condono" dei valori patrimoniali depositati sul conto clienti, non sarebbe mai avvenuta. Il ricorrente sostiene che la "prova regina" dell'assenza di un simile accordo tra le parti sarebbe costituita dal biglietto scritto da B.________ l'11 gennaio 2014.
3.2. Secondo quanto accertato nel giudizio impugnato, l'imputato, che si trovava in quel periodo in difficoltà finanziarie, ha chiesto ad B.________, con un e-mail del 10 novembre 2013, un aiuto finanziario di circa fr. 30'000.-- a titolo di prestito, importo che avrebbe prelevato dal provento della compravendita depositato sul conto clienti. L'interpellata non ha risposto per scritto all'e-mail, ma, secondo quanto dichiarato dall'imputato, gli avrebbe telefonato il 21 novembre 2013. In tale circostanza gli avrebbe permesso di disporre dell'intera somma depositata sul conto clienti. Di tale colloquio telefonico, l'imputato ha steso un resoconto che ha inserito nell'incarto della cliente. Il 26 novembre 2013 egli ha effettuato un prelievo di fr. 35'140.--. Il 19 dicembre 2013, l'imputato ha scritto ad B.________ un biglietto di auguri natalizi dal seguente tenore:
"Liebe Frau B.________,
in diesen Tagen, wo alle beschäftigt sind mit Vorbereitung der Festtagen, möchte ich mich konzentrieren auf das innere Licht, welche bei mir dank Ihrem netten und unerwarteten Dabeisein wieder aufzubrennen begonnen hat. Ein Licht der Hoffnung und der Dankbarkeit, welche meine besten Glückwünsche für Weihnachtszeit Ihnen aus dem Herzen ausdrücken lässt.
Con i migliori auguri e ringraziamenti per le festività e l'anno nuovo!
Cordialmente."
B.________ gli ha risposto con un biglietto dell'11 gennaio 2014, dal seguente contenuto:
"Lieber Herr A.________,
Sie haben mir mit Ihrer Weihnachtskarte eine riesengrösse Überraschung bereitet. Meine Freude über Ihre sehr gut gewählten Worte ist nicht zu beschreiben. Während ich die 'Päckchen' gebastelt habe waren meine Gedanken über Stunden bei Ihnen. Es tut mir so leid, ich war mal wieder in Ferien und habe erst heute die E-mail vom 10.11 gelesen. Mein Sohn hat sie wohl schon aufgerufen - mir aber nichts davon gesagt. Selbstverständlich helfe ich Ihnen gerne, wenn das jetzt noch möglich ist. Montag werde ich Sie anrufen, das Paket gebe ich noch heute auf den Weg. Auch ich schätze Sie sehr und hoffe, dass ich nicht alles durch meine Nachlässigkeit alles verdorben habe.
Liebe Grüsse."
3.3. Il ricorrente sostiene che, poiché B.________ ha scritto l'11 gennaio 2014 di avere letto soltanto quel giorno l'e-mail del 10 novembre 2013, con cui l'imputato le aveva chiesto un aiuto finanziario, la telefonata del 21 novembre 2013 non sarebbe in realtà mai avvenuta e nessun accordo tra le parti sarebbe stato concluso. Certo, se si considera il tenore del biglietto dell'11 gennaio 2014, in cui B.________ sembra riferirsi per la prima volta al messaggio del 10 novembre 2013, l'esistenza e il contenuto della suddetta telefonata appaiono dubbi. Tuttavia, la Corte cantonale ha fondato il suo giudizio su una valutazione globale ed approfondita dell'insieme degli elementi disponibili, spiegando in modo articolato perché ha ritenuto credibile la versione dell'imputato. La CARP ha segnatamente tenuto conto del resoconto di tale telefonata redatto dall'imputato, dell'SMS da lui inviato alla segretaria relativo all'aiuto finanziario concesso dalla cliente, delle annotazioni circostanziate di ogni singolo prelievo effettuato, di un ulteriore scritto del 4 luglio 2014 dell'imputato ad B.________ e di una nota sul cellulare dell'imputato, del 2 novembre 2014. La CARP ha altresì rilevato che l'imputato non ha toccato la quota di pertinenza di C.________, rimasta depositata sul conto clienti e in seguito versata agli eredi. Ha inoltre preso in considerazione un e-mail del 12 agosto 2015, inviato dall'imputato ad B.________, ed ha ritenuto che la versione dell'imputato era pure confortata dal fatto che la cliente non aveva mai preteso che le fosse finalmente versato il provento della compravendita. Il ricorrente non si confronta con l'insieme degli elementi considerati e valutati dalla CARP e non sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF la conclusione dei giudici cantonali, che hanno ritenuto credibile la versione dell'imputato e veritieri sia il resoconto della telefonata del 21 novembre 2013 sia il contenuto dell'SMS inviato alla segretaria lo stesso giorno, dopo la conversazione telefonica. L'argomentazione ricorsuale si fonda in sostanza soltanto sul contenuto del biglietto dell'11 gennaio 2014 della cliente, che contrasterebbe con l'esistenza della telefonata. Il ricorrente parte inoltre a torto dal presupposto che tale conversazione non sarebbe avvenuta per dedurre che il contenuto del messaggio inviato alla segretaria sarebbe falso.
3.4. In particolare, la Corte cantonale ha accertato che il 4 luglio 2014 l'imputato ha scritto a B.________ un biglietto in cui, oltre a proporle di incontrarsi in occasione di un viaggio da lui previsto in Germania con la famiglia, la ringrazia nuovamente ("Ich kann Ihnen nur noch danken und bestätigen, dass die Situation sich langsam stabilisiert. [...]. Ich hoffe Ihnen geht alles gut, Danke Ihnen noch viel mal und verbleibe mit freundlichen Grüssen."). La CARP ha rilevato che questo scritto confortava l'esistenza di un aiuto finanziario accordatogli dalla cliente, giacché, se la stessa non lo avesse autorizzato a disporre dei fondi, l'imputato non avrebbe avuto motivo di rinnovare i ringraziamenti. Lo scritto in questione permetteva pertanto di escludere che l'interessato stesse spogliando la cliente dei suoi beni a sua insaputa. Il ricorrente non si confronta con le considerazioni esposte al riguardo dalla CARP e non le sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
3.5. Inoltre, come detto, la Corte cantonale si è pure fondata sull'e-mail che l'imputato ha indirizzato alla cliente il 12 agosto 2015. Informato dal legale tedesco degli eredi del decesso del figlio C.________, in tale messaggio l'imputato ha comunicato ad B.________ che avrebbe versato agli eredi la corrispondente quota del provento della compravendita immobiliare e di avere utilizzato l'importo rimanente per gli scopi concordati, ringraziandola nuovamente ("Der Rest des Erlöses ist für die mit Ihnen diskutierten Zwecken erfolgreich gebraucht, und - obwohl die Gelegenheit nicht geeignet scheine könnte - ich möchte Sie noch vom tiefen meines Herzens bedanken, das war ein helles, vielleicht himmlisches Licht im Dunkel. [...]. Die Dankbarkeit ist kaum mit einem e-mail ausdrückbar, sodass wenn ich Ihnen irgendwie noch dienlich sein könnte, würde mich freuen, von Ihnen zu hören bzw. Sie zu treffen."). Sul contenuto di questo messaggio, che conforta l'accertamento del fatto che la cliente ha messo a disposizione dell'imputato i suoi averi, il ricorrente si limita ad addurre che, quando ha redatto l'e-mail in questione, l'imputato sapeva ch'ella era deceduta.
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, censurabili dinanzi al Tribunale federale unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (DTF 141 IV 369 consid. 6.3 pag. 375 e rinvii). In concreto, il ricorrente sostiene che l'imputato avrebbe potuto dedurre dal certificato ereditario di C.________, allegato alla lettera del 6 agosto 2015 del legale tedesco degli eredi, che B.________ era deceduta prima del figlio, non figurando tra gli eredi di quest'ultimo. Con questa argomentazione, il ricorrente espone una possibile interpretazione del certificato ereditario di C.________, ma non si confronta con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza impugnata e non sostanzia quindi arbitrio alcuno. La Corte cantonale ha infatti accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che il 6 agosto 2015 l'imputato era stato informato unicamente del decesso di C.________, mentre la morte di B.________ gli è stata comunicata per la prima volta soltanto il 17 settembre 2015, senza però che sia stata contestualmente fornita la documentazione volta a provare tale circostanza. Il ricorrente disattende inoltre che la CARP ha rilevato che, secondo quanto dichiarato dalla segretaria dell'imputato, questi non aveva inizialmente nemmeno creduto al decesso della cliente, avendo continuato a cercare di contattarla. La tesi del ricorrente secondo cui il messaggio di posta elettronica del 12 agosto 2015 sarebbe stato confezionato dall'imputato quando già sapeva del decesso di B.________ non poggia quindi su accertamenti univoci e vincolanti agli atti. Non rispettosa dei requisiti di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, la censura è inammissibile e non deve essere vagliata oltre.
 
Erwägung 4
 
4.1. Il ricorrente critica l'accertamento della CARP, secondo cui
4.2. Sollevando tale censura, il ricorrente non sostanzia d'arbitrio il citato accertamento. La Corte cantonale ha riconosciuto che a fine ottobre/inizio novembre 2013 la questione della destinazione da dare al provento della vendita immobiliare era stata risolta, aprendo a nome dei clienti un conto presso la banca D.________ di Z.________ su cui accreditare i fondi. Tuttavia non risulta, né il ricorrente lo sostiene, che dopo l'apertura della suddetta relazione bancaria la cliente abbia esplicitamente sollecitato l'imputato a trasferirvi finalmente i valori patrimoniali. Non vi sono pertanto ragioni per rivenire sull'accertamento relativo al fatto che la cliente non ha in fin dei conti mai preteso il trasferimento dei fondi sul conto aperto presso la banca D.________. Questo accertamento è di conseguenza vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF).
 
Erwägung 5
 
5.1. Secondo il ricorrente, il prestito concesso telefonicamente il 21 novembre 2013 costituirebbe una
5.2. Come visto, la CARP ha accertato la veridicità della telefonata del 21 novembre 2013 sulla base di una valutazione complessiva di una serie di circostanze, con cui il ricorrente non si confronta puntualmente. Accennando alla mancata indicazione del prestito nella dichiarazione fiscale relativa al 2013, il ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà di determinati accertamenti o apprezzamenti della Corte cantonale. Egli disattende inoltre che, secondo quanto accertato nel giudizio impugnato, la qualifica giuridica dell'accordo non era stata chiaramente definita dalle parti, variando tra un prestito e una donazione (l'imputato aveva in particolare utilizzato in alcuni atti contenuti nell'incarto della cliente il termine di "prestito con opzione di condono").
 
Erwägung 6
 
6.1. Il ricorrente adduce che l'imputato sarebbe stato mosso dalla difficile situazione finanziaria in cui versava e dalla mancanza di liquidità. Gli rimprovera inoltre di essere incorso in contraddizioni che minerebbero la sua credibilità. Indica al riguardo il fatto che l'imputato avrebbe inizialmente parlato di una donazione e successivamente di un prestito. Secondo il ricorrente, l'imputato avrebbe inoltre versato il 12 settembre 2014 un importo di fr. 500.-- sul conto aperto dai clienti (B.________ e C.________) presso la banca D.________, che nel frattempo presentava un saldo negativo, soltanto per impedire che la banca si rivolgesse ai clienti in Germania allo scopo di conoscere le loro intenzioni. Il ricorrente sostiene poi che l'inverosimiglianza dell'asserito prestito sarebbe confermata dal fatto che l'imputato non ha prelevato tutti gli averi di B.________ in una sola occasione, ma ha eseguito numerosi singoli prelievi quando ne aveva la necessità, fino ad esaurire il capitale.
6.2. Con queste considerazioni di natura appellatoria, il ricorrente si limita ad esporre una sua diversa opinione, ma non si confronta con i considerandi del giudizio impugnato e non spiega le ragioni per cui la CARP avrebbe accertato i fatti e valutato le prove in modo manifestamente insostenibile e pertanto arbitrario. La Corte cantonale ha riconosciuto che l'imputato si trovava ciclicamente in difficoltà finanziarie e che egli aveva deciso di chiedere un prestito alla cliente, siccome anche in quel periodo necessitava di liquidità. Già si è detto poi che l'incertezza delle dichiarazioni dell'imputato riguardo alla natura dell'accordo (prestito o donazione) era soltanto apparente, giacché l'esatta qualifica dell'accordo non era del tutto chiara e la situazione era suscettibile di evolvere, l'imputato avendo segnatamente parlato di un "prestito con opzione di condono". Quanto allo stato del conto presso la banca D.________, il ricorrente disattende che, secondo quanto accertato in modo vincolante dalla CARP (art. 105 cpv. 1 LTF), la banca aveva avvisato la cliente dello stato del conto alla fine del 2013. È altresì stato accertato che la cliente non ha manifestato reazioni, né ha esplicitamente preteso dall'imputato il versamento di quanto le spettava dalla vendita dell'immobile. Laddove sostiene infine che i ripetuti prelievi (invece di un unico prelievo in blocco degli averi) contrasterebbero con l'esistenza di un prestito, il ricorrente non considera l'accertamento dell'istanza precedente secondo cui ogni singolo prelievo era perfettamente tracciabile, essendo documentato in modo preciso e completo con delle note inserite dall'imputato nell'incarto della cliente.
7.
Certo, la conclusione della CARP appare opinabile. Tuttavia, le argomentazioni ricorsuali non permettono di ravvisare arbitrio nell'accertamento dei fatti e nell'apprezzamento delle prove esposti nella sentenza impugnata. L'accennata censura di violazione del principio "in dubio pro reo", riferita alla valutazione delle prove, risulta di conseguenza parimenti infondata.
 
Erwägung 8
 
8.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Non si prelevano spese giudiziarie a carico del ricorrente, che si è rivolto al Tribunale federale nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF).
8.2. Non si assegnano ripetibili all'opponente, che ha agito personalmente dinanzi al Tribunale federale. Egli conosceva ampiamente i fatti oggetto del gravame e la stesura della risposta al ricorso non ha comportato un onere lavorativo particolarmente importante, superiore a quanto può essere ragionevolmente richiesto nell'ambito della tutela dei propri interessi (DTF 144 V 280 consid. 8.2 pag. 298).
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
 
1.
 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
 
2.
 
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
 
3.
 
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
 
Losanna, 8 giugno 2022
 
In nome della Corte di diritto penale
 
del Tribunale federale svizzero
 
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
 
Il Cancelliere: Gadoni